Sentenza n. 395/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale del ASL Liguria 1 n. -OMISSIS- del 09/06/2022, con la quale è stato deliberato di stipulare una convenzione con l'ASL -OMISSIS- -OMISSIS- per prestazioni di esperto di radioprotezione, grado 3° di abilitazione, secondo lo schema in allegato alla deliberazione, per un anno a decorrere dall’1/7/2022 e per un importo complessivo pari ad € 10.850,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dell’ASL 1 di stipulare una convenzione con altra azienda sanitaria per prestazioni di esperto di radioprotezione di grado 3° di abilitazione, per un anno e per l’importo complessivo di 10.850 euro
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 1, contestando la scelta dell’amministrazione di stipulare una convenzione con altra azienda sanitaria per l’affidamento di prestazioni di esperto di radioprotezione. Il testo della sentenza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con istanza sottoscritta per adesione anche dalla parte resistente, è stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha rilevato che non ricorrevano i presupposti formali per dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia, poiché non era stata osservata la formalità prevista dall’art. 84, comma 3, c.p.a., consistente nella notificazione della rinuncia alle altre parti. Tuttavia, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo sufficiente a tal fine la dichiarazione depositata dalle parti. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
notifica della rinuncia alle altre parti
La mancata osservanza della formalità di notificazione impedisce la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di tenere conto della sopravvenuta carenza di interesse nonostante l’inosservanza delle formalità necessarie per la rinuncia.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento con riferimento alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale per giustificare l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata notificazione della rinuncia alle altre parti, richiesta dall’art. 84, comma 3, c.p.a., impedisce di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia, ma non preclude la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando tale carenza risulti dalla dichiarazione processuale depositata.
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