Ordinanza n. 4280/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Direttore Generale di AMA, n. 45/2026, datata 29.05.2026 (doc. n. 1), pubblicata in piattaforma e comunicata il 16.06.2026, ad oggetto: “Annullamento parziale del Provvedimento di Aggiudicazione n. 48/2025, limitatamente al Lotto 3, già disposto in favore di EDIL PIC. AD. S.r.l. e contestuale nuova aggiudicazione del medesimo Lotto, in esecuzione della Sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 08756/2026 del 12/05/2026, relativamente alla procedura aperta, suddivisa in 3 (tre) Lotti, per l’affidamento dell’esecuzione di tutti i lavori e provviste necessarie a fornire l’assistenza edile alle ope-razioni cimiteriali di inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni e attività affini, presso i Cimiteri Capitolini, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. Bando 7/2025 - Rif. 25/000092”), aggiudicazione disposta nuovamente in favore della Edil Pic. Ad. s.r.l.; - della nota Ama, prot. n. 0107885.U del 16.06.2026 (doc. n. 2) recante la comunicazione di tale aggiudicazione; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, compresi, ove occorra: - la relazione istruttoria del Responsabile Unico del Progetto del 26.05.2026, relativa alla rinnovazione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta lotto n. 3 della controinteressata; - le note AMA recanti richieste di nuovi giustificativi alla Edil Pic. Ad. s.r.l.; - la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto di gara di cui al provvedimento prot. n. 5432.I del 13.11.2025 e del successivo provvedimento del 29.05.2026; - i verbali di gara, ivi compresi quelli denominati “verbale di contradditorio”; - il disciplinare di gara e/o il capitolato in parte qua, qualora inteso nel senso di ammettere lo scostamento ingiustificato e significativo del costo della manodopera stimato dalla S.A. nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto d’appalto, ove stipulato con la controinteressata nelle more del presente giudizio; per l’accertamento del diritto della ricorrente, classificatasi in secondo posizione ad essere dichiarata aggiudicataria del lotto di cui è causa e del conseguente diritto a subentrare nel contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio nonché, in via subordinata, per la condanna della “AMA S.p.A.” al risarcimento per equivalente monetario del danno in favore di CN Costruzioni Generali s.p.a., quale conseguenza della gravata ed illegittima aggiudicazione alla controinteressata e della perdita della commessa da parte della ricorrente, avuto riguardo al danno emergente ed al lucro cessante, nonché al mancato utile che le sarebbe derivato, ed in ogni caso nella misura di legge e di diritto, da determinare anche in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova aggiudicazione del Lotto 3 e comunicazione della stessa, adottate in rinnovazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda nel Lotto 3 di una procedura aperta suddivisa in tre lotti per l’affidamento di lavori e provviste connesse alle operazioni cimiteriali presso i Cimiteri Capitolini, ha impugnato l’annullamento parziale della precedente aggiudicazione e la nuova aggiudicazione del lotto in favore della medesima controinteressata, adottati in esecuzione di una precedente sentenza. Ha chiesto la sospensione cautelare, l’annullamento degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione e al subentro e, in subordine, il risarcimento del danno. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità della verifica dell’anomalia dell’offerta per carenza istruttoria e per l’assenza di adeguato supporto probatorio rispetto allo scostamento dagli importi indicati nelle tabelle ministeriali del lavoro per l’accantonamento alla cassa edile relativo a malattia e infortunio. L’aggiudicataria aveva giustificato lo scostamento affermando che nella propria azienda non si verificavano infortuni dal 2015, senza tuttavia produrre documentazione idonea a dimostrare la veridicità di tale circostanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, ravvisando un adeguato fumus boni iuris nella censura relativa alla carenza del substrato probatorio della verifica dell’anomalia. Ha ordinato alla stazione appaltante di completare il giudizio di anomalia mediante acquisizione della documentazione necessaria a comprovare l’affermazione dell’aggiudicataria sull’assenza di infortuni. Il vizio rilevato è stato qualificato, quanto agli effetti cautelari, come assimilabile a una carenza istruttoria nel subprocedimento di verifica dell’anomalia: pertanto il giudice non ha disposto l’immediato annullamento dell’aggiudicazione né la dichiarazione di inefficacia del contratto, ma la riedizione e il completamento dell’attività amministrativa. Nelle more, la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, quando l’anomalia non sia stata adeguatamente istruita, il giudice deve rinviare gli atti all’amministrazione affinché eserciti nuovamente la discrezionalità tecnica, senza sostituirsi ad essa; soltanto dopo la rinnovazione globale della verifica potrà essere esercitato il sindacato sul relativo esito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Gli atti sono stati trasmessi per l’eventuale riassegnazione alla Sezione II ter.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
Tabelle del Ministero del lavoro per l'accantonamento alla cassa edile
Gli importi tabellari costituiscono il parametro rispetto al quale è stato valutato lo scostamento del costo considerato nella verifica dell'anomalia; lo scostamento deve essere adeguatamente giustificato e provato.
Massime di principio
- Quando, nella verifica dell’anomalia dell’offerta, l’operatore economico giustifica uno scostamento dai valori delle tabelle ministeriali mediante circostanze aziendali specifiche, la stazione appaltante deve acquisire documentazione idonea a comprovare tali circostanze; una mera dichiarazione non supportata da prova documentale non è sufficiente.
- La carenza istruttoria riscontrata nel subprocedimento di verifica dell’anomalia impone la riedizione o il completamento dell’istruttoria da parte della stazione appaltante e non consente al giudice amministrativo di sostituirsi immediatamente all’amministrazione nell’esercizio della discrezionalità tecnica.
- In presenza di una verifica dell’anomalia non adeguatamente istruita, la tutela cautelare può consistere nell’ordine alla stazione appaltante di completare l’accertamento, senza automatico annullamento dell’aggiudicazione o declaratoria di inefficacia del contratto.
- La stipula del contratto può rimanere possibile nelle more della riedizione della verifica dell’anomalia quando il vizio accertato riguarda una carenza istruttoria suscettibile di completamento e non un definitivo giudizio di inattendibilità dell’offerta.
Come è indicizzato
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