Ordinanza n. 1361/2026 - Salerno, Sezione 3
quanto al ricorso introduttivo, per l'annullamento, previa sospensiva: - della concessione OSP-SUAP n. 2 del 26.1.2026 rilasciata dal Comune di Amalfi; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; quanto all’istanza depositata in data 7.5.2026, per l’accesso ai documenti di cui all’art. 116, comma 2, c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito sull’istanza di accesso ai documenti edilizi e sanzionatori relativi agli immobili della società controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari frontisti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la concessione OSP-SUAP rilasciata dal Comune di Amalfi a una società per l’occupazione di 3,30 mq di suolo pubblico in Piazza dello Spirito Santo, deducendo, tra l’altro, che l’amministrazione non avrebbe verificato lo stato legittimo dell’immobile della controinteressata. In pendenza del giudizio di annullamento, hanno presentato al Comune un’istanza di accesso ai titoli edilizi, agli eventuali condoni, agli atti sanzionatori e alla documentazione di agibilità e destinazione d’uso commerciale relativa ai locali della controinteressata. In mancanza di riscontro, hanno proposto istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo l’ostensione integrale della documentazione per comprovare le censure dedotte nel ricorso principale. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione e di interesse, l’abusività degli immobili dei ricorrenti, l’omessa impugnazione del Piano di Massima Occupabilità e del regolamento comunale, nonché l’improcedibilità dell’istanza per il deposito di alcuni documenti da parte della controinteressata.
La decisione
Il TAR ha deciso esclusivamente l’istanza di accesso, rinviando la trattazione della domanda cautelare relativa all’annullamento della concessione. Ha qualificato l’istanza come accesso difensivo e ha ritenuto dimostrata la necessità della conoscenza dei documenti, poiché essi sono astrattamente pertinenti alla censura con cui i ricorrenti contestano il difetto di istruttoria e motivazione della concessione per mancata verifica dello stato legittimo dell’immobile della controinteressata. Il Collegio ha ravvisato la corrispondenza tra la situazione giuridica fatta valere, consistente nell’interesse legittimo connesso all’impugnazione della concessione, e la documentazione richiesta, nonché il collegamento concreto tra tale interesse e i documenti. Le contestazioni sull’abusività degli immobili dei ricorrenti sono state ritenute rilevanti, al più, nel giudizio di annullamento e non nel giudizio sull’astratta pertinenza dell’accesso. È stata inoltre valorizzata la deduzione, non puntualmente replicata, dell’incompletezza dei documenti già depositati dalla controinteressata. Il TAR ha quindi annullato il diniego tacito e ordinato al Comune di esibire entro trenta giorni l’intero fascicolo edilizio, i titoli abilitativi e gli eventuali condoni, i provvedimenti repressivi e sanzionatori, nonché la documentazione relativa all’agibilità, alla conformità igienico-sanitaria e alla destinazione d’uso commerciale degli immobili siti in Piazza dello Spirito Santo nn. 19 e 26. Le spese sono state riservate alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza depositata in pendenza del giudizio
Consente di proporre nel giudizio pendente la domanda relativa all’accesso ai documenti, che il giudice ha accolto annullando il diniego tacito e ordinando l’esibizione.
art. 116, comma 4, c.p.a.
esibizione e rilascio di copia
Richiamato dai ricorrenti quale fondamento della richiesta di ordine giudiziale di esibizione e rilascio della documentazione.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato quale parametro delle censure di difetto di motivazione riferite alla concessione impugnata; non è stato esaminato nel merito in questa ordinanza.
artt. 3 e 4 l. 241/1990
Richiamati nel secondo motivo del ricorso principale in relazione alla motivazione e all’istruttoria; la relativa domanda di annullamento è stata rinviata.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla verifica dello stato legittimo dell’immobile; la questione è stata considerata solo quale presupposto della pertinenza dell’accesso.
art. 26 l.r. Campania n. 7/2020
Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale; non è stato oggetto di esame nella presente fase limitata all’accesso.
Massime di principio
- L’accesso difensivo richiede che sia dimostrata la necessità, o la stretta indispensabilità nei casi relativi a dati sensibili e giudiziari, della conoscenza dei documenti ai fini della tutela di una situazione giuridica, insieme alla corrispondenza e al collegamento tra tale situazione e la documentazione richiesta.
- Nel giudizio sull’accesso difensivo, il giudice deve verificare in questa fase la pertinenza astratta dei documenti rispetto all’oggetto della controversia; non deve anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure di annullamento né risolvere questioni sostanziali estranee alla domanda ostensiva.
- È sufficiente il collegamento tra i documenti richiesti e una censura effettivamente dedotta nel giudizio principale, quando la documentazione possa consentire di verificare il difetto di istruttoria o di motivazione dell’atto impugnato.
- La contestazione della legittimazione o della posizione sostanziale dei richiedenti, se attiene alla fondatezza dell’azione di annullamento, non esclude di per sé l’accesso quando risultino necessari la corrispondenza e il collegamento tra l’interesse legittimo azionato e i documenti richiesti.
- Il mancato riscontro dell’amministrazione nel termine previsto dalla legge determina un diniego tacito impugnabile con l’istanza proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a.; accertati i presupposti dell’accesso, il giudice può annullare il diniego e ordinare l’esibizione della documentazione entro un termine determinato.
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