Cassazione Penale, Ordinanza n. 23675/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve. I motivi dedotti sono quattro: 1) manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della connivenza non punibile; 2) violazione di legge e manifesta illogicità per il mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p.; 3) violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 4) contraddittorietà della motivazione sulla eccessività della pena. La Corte rileva che tutte le doglianze ripropongono questioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice di appello, il quale aveva escluso la connivenza valorizzando un concorso nel reato, aveva ritenuto il contributo dell'imputato rilevante ed essenziale, e aveva negato le attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali; quanto alla pena, il giudizio di merito è insindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità, non ravvisata nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Individua il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità oggetto della condanna confermata.
art. 114 c.p.
L'attenuante del contributo di minima importanza è esclusa quando il contributo dell'imputato sia qualificato come rilevante ed essenziale al reato.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non sono riconoscibili in presenza di elementi negativi quali plurimi precedenti penali, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito.
art. 606 c.p.p.
In cassazione possono essere censurati solo vizi motivazionali o di diritto effettivi; non è consentito un mero dissenso rispetto alla valutazione di merito già congruamente svolta.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione di connivenza non punibile non può essere accolta quando la motivazione di merito accerti un apporto causale concorsuale, concreto e decisivo alla realizzazione del reato.
- L'attenuante del contributo di minima importanza presuppone un apporto realmente marginale; se il contributo è qualificato come rilevante o essenziale, l'attenuante va esclusa.
- Le attenuanti generiche sono rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e il relativo diniego è censurabile in cassazione solo se privo di motivazione o manifestamente illogico.
- La determinazione della pena è sindacabile in sede di legittimità solo quando sia incongrua o manifestamente illogica; non basta prospettare una diversa valutazione del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata senza confrontarsi con la ratio decidendi.
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