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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM A568 n. 31417 del 11/12/2024

AGENZIE DI VIAGGIO/PRENOTAZIONI VOLI RYANAIR

AGCMA568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda il procedimento A568 avviato nei confronti di Ryanair DAC, poi esteso a Ryanair Holdings Plc, per un possibile abuso di posizione dominante nel trasporto aereo di linea passeggeri verso e da aeroporti italiani. La contestazione attiene alla preclusione o restrizione degli acquisti di biglietti Ryanair da parte delle agenzie di viaggio tramite il sito della compagnia e all’offerta di condizioni peggiorative attraverso i sistemi GDS, con possibili effetti escludenti sulla vendita di servizi turistici e sul benessere dei consumatori. Il provvedimento non decide nel merito dell’infrazione: si limita a prorogare al 31 dicembre 2025 il termine di conclusione dell’istruttoria, a causa dell’impossibilità di accedere e valutare la documentazione acquisita in ispezione per effetto delle vicende cautelari davanti al TAR Lazio e al Consiglio di Stato.

Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc: presunto abuso di posizione dominante nei confronti delle agenzie di viaggio sulle prenotazioni voli, proroga del termine del procedimento

A568 – Agenzie di viaggio / prenotazioni voli Ryanair

Il provvedimento non contiene un accertamento nel merito dell’abuso, ma dispone esclusivamente la proroga del termine di chiusura dell’istruttoria avviata nei confronti di Ryanair DAC, poi estesa a Ryanair Holdings Plc, per un possibile abuso di posizione dominante nel mercato del trasporto aereo di linea passeggeri con riferimento ai voli che interessano aeroporti italiani.

Origine del procedimento e condotta contestata

L’AGCM ha aperto il procedimento con delibera del 14 settembre 2023 ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990, ipotizzando una violazione dell’art. 3 della legge n. 287/1990 e/o dell’art. 102 TFUE. La contestazione riguardava, in sintesi, due profili:

  • la preclusione agli acquisti di biglietti Ryanair da parte delle agenzie di viaggio, fisiche e/o online, tramite il sito internet della compagnia;
  • l’offerta di condizioni peggiorative tramite Global Distribution System (GDS). Secondo l’impostazione dell’Autorità, tali condotte avrebbero impedito o ostacolato le agenzie nella vendita dei biglietti Ryanair, riducendo il ruolo delle agenzie come punto di accesso alla vendita di ulteriori servizi turistici, con effetti potenzialmente negativi per la concorrenza e per i consumatori.

Soggetti coinvolti e sviluppo procedurale

Con delibera del 16 gennaio 2024 il procedimento è stato esteso soggettivamente a Ryanair Holdings Plc. In parallelo, con delibera del 3 aprile 2024 è stato avviato un procedimento cautelare ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 287/1990, per verificare in contraddittorio la possibilità di adottare misure cautelari idonee a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato. Il procedimento cautelare si è però concluso il 21 maggio 2024 senza misure cautelari.

Vicende cautelari davanti al giudice amministrativo

Successivamente, il TAR Lazio ha accolto l’istanza cautelare proposta da Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc, disponendo il divieto di utilizzazione e di eventuale visione a terzi della documentazione acquisita in sede ispettiva. Tale tutela cautelare è stata poi riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 29 novembre 2024, che ha respinto l’istanza di primo grado. Nonostante ciò, l’Autorità ha rilevato che, nelle more del contenzioso, non è stato possibile accedere ai documenti acquisiti in ispezione.

Proroga del termine di conclusione del procedimento

L’AGCM ha ritenuto indispensabile esaminare, classificare e valutare la documentazione ispettiva, fatti salvi i documenti asseritamente coperti da privilegio, per poter orientare le successive attività istruttorie. Considerata l’impossibilità di svolgere tali attività entro il termine già fissato al 31 dicembre 2024, l’Autorità ha deliberato la proroga del termine finale del procedimento al 31 dicembre 2025.

Esito

Il provvedimento è dunque un atto meramente procedurale: non contiene valutazioni conclusive sull’infrazione né sanzioni, ma solo il rinvio della scadenza istruttoria per consentire l’esame della documentazione acquisita in ispezione.

Punti principali

Avvio dell’istruttoria e oggetto della contestazione

Con delibera del 14 settembre 2023 l’AGCM ha avviato un’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 nei confronti di Ryanair DAC, primo operatore nel trasporto aereo di linea passeggeri sui voli che interessano aeroporti italiani. La condotta ipotizzata consisteva nel precludere o ostacolare gli acquisti di biglietti Ryanair da parte delle agenzie di viaggio, fisiche e online, tramite il sito della compagnia, nonché nel praticare condizioni peggiorative per l’accesso ai biglietti attraverso GDS, con conseguente favore alle vendite dirette sul sito Ryanair e possibile pregiudizio alla concorrenza nei mercati della vendita di servizi turistici.

Estensione soggettiva e procedimento cautelare

Il procedimento è stato esteso a Ryanair Holdings Plc con delibera del 16 gennaio 2024. Successivamente, con delibera del 3 aprile 2024, è stato avviato un procedimento cautelare ex art. 14-bis della legge n. 287/1990 per verificare i presupposti di eventuali misure idonee a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato. Il procedimento cautelare si è concluso il 21 maggio 2024 senza l’adozione di misure.

Vicende giurisdizionali sulla documentazione ispettiva

Ryanair DAC e Ryanair Holdings Plc hanno ottenuto dal TAR Lazio un provvedimento monocratico e successivamente un’ordinanza cautelare che hanno vietato, nelle more del giudizio di merito, l’utilizzazione e l’eventuale visione a terzi della documentazione acquisita in ispezione. Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 29 novembre 2024, ha riformato l’ordinanza del TAR Lazio e respinto l’istanza cautelare di primo grado, ma nelle more del giudizio l’AGCM non ha potuto accedere ai documenti acquisiti.

Proroga del termine di conclusione

L’Autorità ha ritenuto necessario visionare, classificare e valutare la documentazione ispettiva, salvi i documenti coperti da privilegio, per orientare le successive attività istruttorie. Poiché tali attività non erano state possibili e il termine finale risultava fissato al 31 dicembre 2024, l’AGCM ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2025.

Come è indicizzato

Materieabuso di posizione dominanteart. 102 tfueart. 3 legge 287/1990mercato rilevanteagenzie di viaggiotrasporto aereo passeggerigdsmisure cautelariistruttoria

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