Salta al contenuto
Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I850 n. 31414 del 17/12/2024

ACCORDI FIBERCOP

AGCMI850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento riguarda il procedimento I850 relativo agli accordi conclusi nel contesto della costituzione di FiberCop e del progetto di coinvestimento nella rete fissa in fibra. L’AGCM aveva inizialmente avviato l’istruttoria per possibile violazione dell’art. 101 TFUE, poi chiusa nel 2022 con impegni resi vincolanti per TIM, FiberCop, Fastweb, Tiscali, Teemo Bidco e KKR. Nel 2024, a seguito del completamento dello scorporo della rete fissa di TIM, del ritiro dell’offerta di coinvestimento e della cessazione dell’intesa originaria, l’Autorità ha ritenuto superati e non più attuabili gli impegni e ne ha disposto la revoca.

Accordi FiberCop: revoca degli impegni resi vincolanti nel 2022 per la cessazione dell’intesa di coinvestimento tra TIM, FiberCop, Fastweb, Teemo/KKR e Tiscali.

Accordi FiberCop: revoca degli impegni per cessazione dell’intesa di coinvestimento

Il provvedimento riguarda il procedimento I850, originato dagli accordi collegati alla costituzione di FiberCop e al progetto di coinvestimento nella rete fissa in fibra ottica. L’Autorità, dopo aver chiuso l’istruttoria nel 2022 con impegni vincolanti, nel 2024 ha ritenuto che il mutamento strutturale del mercato e la cessazione del progetto abbiano reso quegli impegni non più attuali, disponendone la revoca.

Parti e contesto societario

Le parti interessate sono Telecom Italia S.p.A. (TIM), FiberCop S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. (poi Tessellis), Teemo Bidco S.à r.l. e KKR & Co. Inc. TIM era storicamente attiva nella rete e nei servizi di telecomunicazioni; FiberCop era stata costituita nel 2020 come veicolo per la realizzazione di reti secondarie in fibra e per un’offerta di coinvestimento; Fastweb e Tiscali erano operatori concorrenti coinvolti nel progetto; Teemo Bidco era il veicolo lussemburghese controllato da KKR.

Origine del procedimento e oggetto dell’istruttoria

Con delibera del 15 dicembre 2020 l’AGCM aveva avviato un’istruttoria ai sensi dell’art. 14 L. 287/1990 per verificare possibili violazioni dell’art. 101 TFUE. L’attenzione era rivolta all’insieme di accordi stipulati nel contesto del progetto FiberCop: accordo di costituzione della società, contratti di accesso all’ingrosso e contratti/accessori relativi a IRU, costruzione e manutenzione della rete, trasferimento delle quote di Flash Fiber, memorandum con Fastweb e memorandum con Tiscali.

Condotta contestata e profili concorrenziali

Secondo la ricostruzione dell’Autorità, tali accordi prevedevano condizioni economiche vantaggiose rispetto alla regolazione vigente, ma in cambio di minimi garantiti di acquisto. L’AGCM temeva che questa struttura potesse ridurre la contendibilità della domanda nel mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra larga, disincentivare gli investimenti degli operatori alternativi e incidere negativamente anche sulla concorrenza retail, sia in termini di acquisizione clienti sia di innovazione dei servizi.

Mercati interessati

Il provvedimento richiama principalmente:

  • il mercato dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra larga;
  • il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra larga.

Viene anche evidenziato che l’ingresso di Open Fiber aveva aumentato la pressione concorrenziale, mentre il quadro regolatorio dell’AgCom aveva inciso sulla valutazione delle condizioni di accesso e di coinvestimento.

Impegni e chiusura del procedimento nel 2022

Nel corso dell’istruttoria le parti hanno presentato impegni articolati e molto ampi. In sintesi, essi riguardavano:

  • tempi certi di realizzazione della rete e disponibilità commerciale;
  • agevolazioni alla costruzione della rete primaria;
  • sconti sulle fibre aggiuntive;
  • accesso per operatori non coinvestitori a servizi passivi;
  • offerte IRU entry level;
  • revisione dei minimi garantiti e dei contratti correlati;
  • separazione e segregazione delle informazioni sensibili;
  • governance e compliance antitrust.

Con delibera n. 30002 del 15 febbraio 2022 l’AGCM ha chiuso il procedimento e reso vincolanti gli impegni, ritenendoli idonei a facilitare l’infrastrutturazione e a eliminare il rischio di accaparramento della domanda derivante dalle clausole sui minimi garantiti. L’Autorità osservava anche che molte misure necessitavano di interlocuzioni o valutazioni da parte di AgCom.

Evoluzione successiva e mutamento del contesto

Nel 2023 e nei primi mesi del 2024 sono state presentate relazioni di ottemperanza senza criticità sostanziali. Tuttavia, a fine 2023 e nel 2024 il contesto è mutato in modo decisivo: AgCom non ha approvato gli impegni di TIM relativi al coinvestimento nel quadro del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche; TIM ha poi annunciato l’abbandono del progetto di coinvestimento; infine, il 1° luglio 2024 si è perfezionato lo scorporo della rete fissa di TIM a favore di FiberCop controllata indirettamente da KKR.

Istanza di revoca degli impegni

FiberCop, con istanza del 17 luglio 2024, ha chiesto la revoca degli impegni sostenendo che la scissione ha eliminato l’integrazione verticale tra TIM e FiberCop e che i rapporti tra le due società sono ora regolati da un nuovo Master Service Agreement, privo del nesso con il vecchio progetto di coinvestimento. Anche TIM, con istanza del 22 luglio 2024, ha chiesto la revoca, evidenziando di non avere più disponibilità della rete né poteri sulla gestione degli accessi, e quindi di non poter più dare alcun contributo all’adempimento degli impegni.

Valutazione dell’Autorità sulla revocabilità

L’AGCM ha ritenuto che gli impegni fossero stati concepiti per neutralizzare gli effetti potenzialmente restrittivi di un’intesa ormai non più esistente. Il venir meno dell’offerta di coinvestimento e della struttura contrattuale originaria ha inciso sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo. Il nuovo Master Service Agreement tra TIM e FiberCop è stato considerato un semplice contratto commerciale tra soggetti scaturiti dalla scissione, senza più collegamento funzionale con l’intesa originaria e senza relazione di scopo con il rapporto FiberCop-Fastweb.

Esito

L’Autorità ha concluso che sussistevano le condizioni per accogliere le istanze di revoca: l’intesa è cessata, molte misure non sono più materialmente attuabili e gli impegni non presentano più alcun grado residuo di attualità. È stata quindi deliberata la revoca degli impegni resi vincolanti con la delibera n. 30002 del 15 febbraio 2022, con efficacia dalla data del provvedimento del 17 dicembre 2024.

Punti principali

Origine del procedimento e contestazione iniziale

L’AGCM aveva avviato nel dicembre 2020 un’istruttoria ai sensi dell’art. 14 L. 287/1990 nei confronti di TIM, FiberCop, Fastweb, Teemo Bidco, Tiscali e KKR per verificare una possibile violazione dell’art. 101 TFUE. Al centro vi erano gli accordi collegati al progetto FiberCop e alla costituzione della società veicolo per il coinvestimento nella rete secondaria in fibra ottica.

Struttura degli accordi esaminati

Il fascicolo riguardava non solo l’accordo di costituzione di FiberCop, ma anche una pluralità di contratti accessori e reciprocamente collegati: cessione di diritti IRU tra TIM e FiberCop, contratto di servizio per costruzione e manutenzione rete, trasferimento quote di Flash Fiber, memorandum con Fastweb e memorandum con Tiscali. L’Autorità riteneva che tali intese prevedessero condizioni economiche vantaggiose in cambio di minimi garantiti di acquisto, con possibile effetto di riduzione della contendibilità della domanda e di disincentivo alla concorrenza nei mercati wholesale e retail.

Impegni resi vincolanti nel 2022

Con delibera n. 30002/2022 l’Autorità aveva chiuso il procedimento rendendo vincolanti gli impegni presentati dalle parti. Gli impegni miravano, in sintesi, a facilitare l’infrastrutturazione della rete e degli operatori alternativi, ridurre i costi di accesso alla rete primaria e neutralizzare i rischi concorrenziali connessi ai minimi garantiti e alle clausole economiche del coinvestimento.

Evoluzione del contesto e istanze di revoca

Nel 2024 il quadro è mutato radicalmente: TIM ha ritirato l’offerta di coinvestimento, il progetto è stato formalmente abbandonato e si è completato lo scorporo della rete fissa, con trasferimento delle infrastrutture a FiberCop sotto il controllo di KKR. FiberCop e TIM hanno quindi chiesto la revoca degli impegni, sostenendo che l’intesa oggetto del procedimento non esiste più e che diversi impegni non sono più materialmente attuabili.

Valutazione finale dell’AGCM

L’Autorità ha ritenuto che la cessazione del progetto di coinvestimento e la nuova struttura proprietaria e contrattuale abbiano fatto venir meno il presupposto oggettivo e soggettivo su cui poggiavano gli impegni. Il nuovo Master Service Agreement tra TIM e FiberCop è stato considerato un ordinario contratto commerciale, non più legato al precedente schema di coinvestimento. Per tale ragione l’AGCM ha revocato gli impegni resi vincolanti nel 2022, con efficacia dalla data della delibera del 17 dicembre 2024.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfueimpegnimercato rilevantetelecomunicazioniaccesso all’ingrosso alla rete fissa

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AGCM, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.