Provvedimento AGCM I805H n. 31429 del 17/12/2024
PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE IMBALLAGGI PIEMONTESI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento ridetermina, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2118/2023, la sanzione irrogata a Imballaggi Piemontesi S.r.l. per la partecipazione a un’intesa orizzontale restrittiva nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato. L’Autorità conferma la qualificazione dell’illecito e la responsabilità della Società, limitandosi a ricalibrare la sanzione secondo criteri di proporzionalità e personalizzazione; all’esito, l’importo resta invariato a 6.147.746 euro, pari al 10% del fatturato complessivo 2018, ritenuto nel massimo edittale.
Imballaggi Piemontesi S.r.l. - rideterminazione della sanzione per partecipazione al cartello dei fogli in cartone ondulato: sanzione confermata a 6.147.746 euro
Imballaggi Piemontesi / rideterminazione della sanzione nel cartello dei fogli in cartone ondulato
Il provvedimento riguarda la rideterminazione della sanzione irrogata a Imballaggi Piemontesi S.r.l. per la partecipazione a un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato. L’intervento dell’Autorità avviene in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2118/2023, che aveva annullato il precedente provvedimento limitatamente alla quantificazione della sanzione, imponendo una nuova valutazione improntata a proporzionalità e personalizzazione.
Parti e contesto del procedimento
Imballaggi Piemontesi S.r.l. opera nella produzione e commercializzazione di fogli e imballaggi in cartone ondulato attraverso un unico sito produttivo a Caramagna Piemonte. Al momento dell’accertamento, il fatturato 2018 era pari a circa 61 milioni di euro. Il procedimento originario del 2019 aveva accertato la partecipazione della Società, insieme ad altre imprese del settore e al GIFCO, a una complessa intesa orizzontale contraria all’art. 101 TFUE.
Intesa accertata nel procedimento originario
L’Autorità richiama l’accertamento compiuto con il provvedimento n. 27849 del 17 luglio 2019, con cui era stata riconosciuta l’esistenza di:
- un’intesa unica, complessa e continuata nel tempo;
- una condotta volta a distorcere fortemente la concorrenza nel mercato dei fogli in cartone ondulato;
- la responsabilità di numerose imprese del settore, tra cui Imballaggi Piemontesi S.r.l., nonché di un’associazione di categoria.
La sanzione originariamente irrogata a Imballaggi Piemontesi era pari a 6.147.746 euro.
Effetti della sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2118/2023, ha confermato nel merito l’accertamento dell’infrazione, ma ha annullato la sola parte del provvedimento relativa alla quantificazione della sanzione. Il giudice ha ritenuto che il criterio applicato avesse prodotto un appiattimento sanzionatorio non coerente con la necessità di graduare la risposta punitiva in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli delle imprese, chiedendo all’Autorità di rideterminare l’importo in modo specificamente motivato.
Attività istruttoria nella fase di rideterminazione
A seguito della sentenza, l’Autorità ha avviato il procedimento I/805H il 4 aprile 2023. Nel corso dell’istruttoria:
- Imballaggi Piemontesi ha chiesto di essere sentita in audizione, tenutasi il 5 giugno 2023;
- è stata disposta una prima proroga del termine di conclusione del procedimento;
- la Direzione competente ha comunicato il termine di chiusura della fase istruttoria e ha illustrato i criteri di rideterminazione;
- la Società ha depositato una memoria il 15 dicembre 2023;
- successivamente è stata disposta un’ulteriore proroga del termine finale al 31 dicembre 2024.
L’Autorità rileva inoltre che la pendenza del giudizio di revocazione e il rinvio pregiudiziale alla CGUE non impediscono di procedere alla rideterminazione, poiché permane l’obbligo di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato.
Difese di Imballaggi Piemontesi e valutazione dell’Autorità
La Società ha sostenuto, in sintesi, che:
- l’intesa non avrebbe prodotto effetti sul suo comportamento commerciale;
- non avrebbe partecipato ai fermi produttivi accertati;
- le riunioni contestate sarebbero state sporadiche o svolte da soggetti non rappresentativi;
- non avrebbe mai utilizzato il c.d. “Listino 2004”;
- i prezzi sarebbero rimasti stabili o sarebbero diminuiti dopo gli incontri contestati;
- la propria partecipazione sarebbe limitata al periodo 2010-2016, e non all’intervallo 2004-2017;
- andrebbero considerati il bilancio 2016 e il solo fatturato del mercato dei fogli;
- il programma di compliance, la collaborazione e il ruolo marginale avrebbero imposto una sanzione molto più contenuta.
L’Autorità respinge tali argomentazioni, osservando che il giudicato non consente di rimettere in discussione l’accertamento materiale, personale e temporale dell’illecito né gli elementi probatori posti a base della decisione originaria. Parimenti, non ritiene utilizzabili i modelli sanzionatori stranieri come benchmark vincolante, perché la sentenza d’appello ha richiesto solo una rimodulazione interna alle linee guida italiane.
Criteri di rideterminazione e personalizzazione
Per adeguarsi alle indicazioni del giudice, l’Autorità conferma gli elementi base di calcolo già utilizzati nel provvedimento del 2019:
- valore delle vendite;
- coefficiente di gravità;
- durata dell’infrazione;
- eventuali attenuanti o aggravanti.
Viene però introdotta una più fine distinzione del coinvolgimento delle imprese, articolata in tre livelli:
- pieno: imprese con ruolo primario nell’intesa, senza riduzione ex punto 34 delle Linee guida;
- medio: imprese con partecipazione di durata almeno triennale e senza attenuanti, ma beneficiarie della riduzione soggettiva già riconosciuta in precedenza;
- lieve: imprese con partecipazione inferiore a tre anni oppure con almeno una circostanza attenuante, escluso il programma di compliance.
Per i livelli lieve e medio vengono confermate le riduzioni soggettive già riconosciute nel provvedimento originario e applicata un’ulteriore riduzione ex punto 34 delle Linee guida. L’Autorità sottolinea che non possono essere adottate riduzioni tali da compromettere la funzione deterrente della sanzione, soprattutto in presenza di cartelli orizzontali segreti di lunga durata.
Applicazione dei criteri al caso di Imballaggi Piemontesi
Applicando questi criteri al caso concreto, l’Autorità qualifica il coinvolgimento di Imballaggi Piemontesi come pieno. Le ragioni indicate sono due:
- la Società non ha ricevuto la riduzione soggettiva ex punto 34 delle Linee guida;
- ha partecipato all’intesa per l’intera durata del cartello, pari a 13,16 anni.
Per effetto di ciò, non viene riconosciuta alcuna ulteriore riduzione rispetto alla sanzione originaria. L’importo resta pertanto fissato in 6.147.746 euro, corrispondente al 10% del fatturato complessivo 2018 e dunque entro il massimo edittale di cui all’art. 15 l. 287/1990.
Dispositivo e conseguenze del provvedimento
L’Autorità delibera di irrogare a Imballaggi Piemontesi S.r.l. la sanzione amministrativa pecuniaria di 6.147.746 euro per i comportamenti già ascritti nel provvedimento n. 27849/2019. La somma, maggiorata degli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. nel periodo indicato, deve essere pagata entro trenta giorni dalla notifica con modello F24; in caso di ritardo si applicano gli interessi di mora e, oltre il primo semestre, la maggiorazione prevista dall’art. 27, comma 6, l. 689/1981.
Contro il provvedimento sono indicati i rimedi giurisdizionali ordinari: ricorso al TAR Lazio entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
Punti principali
Origine del procedimento e perimetro del giudizio
Il procedimento I/805H nasce a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2118 del 1° marzo 2023, che ha annullato in parte il precedente provvedimento AGCM del 17 luglio 2019 solo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione a carico di Imballaggi Piemontesi S.r.l. L’Autorità è quindi chiamata a rideterminare l’importo della sanzione, senza rimettere in discussione l’accertamento dell’infrazione già confermato nel merito dal giudice amministrativo.
Intesa accertata e posizionamento di Imballaggi Piemontesi
L’infrazione riguarda un’unica e complessa intesa continuata nel tempo, contraria all’art. 101 TFUE, nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato. Imballaggi Piemontesi S.r.l. è stata considerata partecipante al cartello per l’intera durata rilevante e originariamente sanzionata per 6.147.746 euro.
Difese della parte e questioni procedurali
Nel procedimento di rideterminazione, la Società ha contestato l’effettivo coinvolgimento nell’intesa, l’assenza di effetti anticoncorrenziali, la mancata partecipazione ad alcuni fermi produttivi e la limitatezza temporale della propria partecipazione; ha inoltre sostenuto che il bilancio utile fosse quello del 2016 e non del 2018, e che ai fini del tetto del 10% dovesse considerarsi solo il fatturato del mercato dei fogli. Ha anche richiamato modelli sanzionatori tedesco e spagnolo e contestato la possibilità di prorogare il termine procedimentale. L’Autorità respinge tali rilievi, affermando che il giudicato non consente di rimettere in discussione accertamento e responsabilità, che il termine del d.P.R. 217/1998 non è perentorio e che la proroga è stata legittimamente disposta.
Criteri di rideterminazione della sanzione
L’Autorità, per adeguarsi ai principi di adeguatezza e proporzionalità indicati dal Consiglio di Stato, conferma gli elementi originari di calcolo della sanzione ma rimodula le riduzioni ex punto 34 delle Linee guida. Viene introdotta una differenziazione tra coinvolgimento pieno, medio e lieve, in funzione del ruolo nell’intesa, della durata della partecipazione e dell’eventuale presenza di attenuanti, ferma restando la gravità particolarmente elevata dei cartelli orizzontali segreti e l’esigenza di deterrenza.
Esito finale sulla posizione di Imballaggi Piemontesi
Per Imballaggi Piemontesi S.r.l. l’Autorità conclude che il coinvolgimento è pieno, poiché la Società non ha beneficiato della riduzione soggettiva e ha partecipato all’intesa per l’intera durata del cartello, pari a 13,16 anni. Di conseguenza, la sanzione è confermata nell’importo di 6.147.746 euro, corrispondente al 10% del fatturato complessivo 2018 e quindi entro il massimo edittale.
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