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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I874 n. 31415 del 17/12/2024

MASTER SERVICE AGREEMENT TIM-FIBERCOP

AGCMI874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha avviato un’istruttoria nei confronti di FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. in relazione al Master Service Agreement (MSA) concluso dopo lo scorporo della rete TIM e la cessione delle infrastrutture fisse a FiberCop. Il provvedimento segnala possibili criticità concorrenziali derivanti da una lunga esclusiva di fornitura a favore di FiberCop, da sconti a volume sui servizi attivi FTTH, da una clausola MFN, da previsioni su diritti IRU e da ulteriori meccanismi contrattuali idonei a precludere o comprimere la concorrenza nei mercati all’ingrosso e al dettaglio delle telecomunicazioni fisse. L’Autorità ritiene l’accordo potenzialmente idoneo a integrare un’intesa restrittiva ai sensi dell’art. 101 TFUE, con possibile pregiudizio al commercio intra-UE.

FiberCop e TIM: avvio istruttoria su Master Service Agreement potenzialmente restrittivo ai sensi dell’art. 101 TFUE

FiberCop/TIM – Master Service Agreement e possibili restrizioni concorrenziali

L’Autorità ha avviato un’istruttoria nei confronti di FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. per verificare se il Master Service Agreement concluso dopo lo scorporo della rete TIM contenga previsioni idonee a integrare un’intesa restrittiva della concorrenza. Il provvedimento si colloca nella fase di avvio del procedimento e non contiene un accertamento finale dell’infrazione, ma individua plurimi profili di possibile criticità ai sensi dell’art. 101 TFUE.

Parti e contesto societario

FiberCop è descritta come la società veicolo creata nel 2020 per la realizzazione di reti secondarie in fibra ottica e, dopo il 1° luglio 2024, come soggetto passato sotto il controllo esclusivo indiretto di KKR, divenuto proprietario delle infrastrutture di rete fissa cedute da TIM. TIM, dopo il completamento dello scorporo, non è più titolare della rete telefonica e continua a operare sul mercato retail, approvvigionandosi di servizi wholesale da FiberCop.

L’accordo Master Service Agreement

Il nuovo MSA disciplina i rapporti tra la ex infrastruttura di rete e il business retail di TIM. FiberCop fornisce a TIM servizi di accesso all’ingrosso, servizi B2B, servizi di rete, immobiliari ed energia; TIM fornisce a FiberCop servizi data center, mobili corporate, rete aziendale, IT BSS e trasporto per Bitstream, oltre a subentrare in alcuni contratti di locazione. Il contratto è funzionale alla continuità operativa della nuova assetto post-scissione.

Clausole considerate potenzialmente restrittive

L’Autorità segnala diversi elementi suscettibili di restrizione concorrenziale:

  • esclusiva di fornitura a favore di FiberCop per i servizi di accesso, con durata effettiva di 15 anni rinnovabili automaticamente per altri 15 anni, quindi fino a 30 anni;
  • clausola di acquisto in esclusiva da FiberCop da parte di TIM per alcuni servizi e obbligo di non approvvigionarsi da terzi per determinate prestazioni;
  • clausola MFN che obbliga FiberCop ad applicare a TIM le condizioni più favorevoli eventualmente offerte ad altri operatori per gli stessi servizi;
  • sconti a volume sul VULA FTTH, potenzialmente accessibili in concreto soprattutto a TIM, con soglie legate alla penetrazione delle linee attivate rispetto a quelle attivabili;
  • previsione relativa a diritti IRU su rilegamenti in fibra per clienti business, ritenuta idonea a incidere sulla disponibilità di capacità infrastrutturale.

L’AGCM ritiene che tali clausole, se lette congiuntamente, possano rafforzare il legame tra le parti e ridurre gli spazi concorrenziali degli altri operatori, sia nel mercato wholesale dell’accesso alla rete fissa sia nei mercati retail delle telecomunicazioni fisse.

Mercati rilevanti e posizioni delle parti

Il provvedimento richiama il mercato dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa, comprendente accessi passivi e attivi su rame, fibra e FWA, e i mercati retail delle telecomunicazioni fisse per clientela residenziale, affari e PA. FiberCop è indicata come operatore leader nel wholesale: nel 2021 e 2022 deteneva quote comprese tra il 65% e il 75% a seconda dell’anno e della misura considerata. Nei mercati retail, TIM resta l’operatore principale, con una quota complessiva del 38,9% delle linee attive a marzo 2024.

Valutazione concorrenziale dell’Autorità

Secondo l’AGCM, la combinazione tra lunga durata dell’esclusiva, MFN, sconti a volume e altre previsioni potrebbe cristallizzare le rispettive posizioni dominanti/leader di FiberCop e TIM, con effetti di foreclosure verso gli altri operatori wholesale e con un vantaggio competitivo ingiustificato per TIM nel retail. L’Autorità sottolinea in particolare il rischio che la domanda di accessi di TIM resti a lungo vincolata a FiberCop e che gli sconti possano rafforzare ulteriormente tale dipendenza, ostacolando l’ingresso o la crescita di concorrenti più piccoli.

Inquadramento giuridico e pregiudizio al commercio tra Stati membri

L’intesa viene qualificata come accordo tra imprese ai sensi dell’art. 101 TFUE, applicabile anche in ragione del possibile pregiudizio al commercio intracomunitario. Il provvedimento richiama il principio per cui accordi estesi a tutto il territorio nazionale possono, per loro natura, consolidare la compartimentazione dei mercati e ostacolare l’integrazione economica del mercato interno.

Dispositivo

L’AGCM dispone:

  • l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/1990 nei confronti di FiberCop S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.;
  • il termine di 60 giorni per l’esercizio del diritto di essere sentiti;
  • la conclusione del procedimento entro il 31 gennaio 2026.

Il provvedimento non applica sanzioni né accerta definitivamente l’infrazione, limitandosi ad avviare il procedimento di verifica delle possibili violazioni dell’art. 101 TFUE.

Punti principali

Parti e contesto dell’operazione

FiberCop, nata nel 2020 come veicolo per reti secondarie in fibra e poi divenuta proprietaria della rete fissa dopo lo scorporo di TIM, e Telecom Italia S.p.A. sono le parti del MSA. Dopo il closing del 1° luglio 2024, TIM non è più titolare della rete e acquista servizi wholesale da FiberCop; il nuovo assetto sostituisce il precedente rapporto interno tra divisione wholesale e retail di TIM.

Contenuto essenziale del Master Service Agreement

Il MSA disciplina rapporti reciproci di fornitura tra FiberCop e TIM. Per TIM sono previsti servizi di accesso, servizi B2B, servizi di rete, immobiliari ed energia; per FiberCop sono previsti servizi data center, mobili corporate, rete aziendale, IT BSS/comunicazione-collaborazione e trasporto per Bitstream. Il contratto prevede esclusiva di fornitura da FiberCop, durata quinquennale rinnovabile fino a un effettivo orizzonte di 30 anni per i servizi di accesso, una clausola MFN a favore di TIM e sconti a volume per il VULA FTTH.

Mercati interessati e posizioni delle imprese

L’Autorità identifica il mercato dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa e i mercati retail delle telecomunicazioni fisse, distinguendo clientela residenziale, affari e PA. FiberCop risulta leader nel wholesale all’ingrosso della rete fissa, mentre TIM resta l’operatore principale nei mercati retail fissi, con una quota complessiva di linee attive pari al 38,9% a marzo 2024.

Profili anticoncorrenziali evidenziati

L’AGCM ritiene che la durata dell’esclusiva e il legame contrattuale possano cristallizzare le posizioni di primazia delle parti e produrre foreclosure nei confronti degli altri operatori. Sono considerate critiche anche le soglie di sconto, potenzialmente accessibili soprattutto a TIM, la possibile incentivazione a concentrare i volumi sulla rete FiberCop, la clausola che estende automaticamente determinati effetti anche alle unità immobiliari coperte dalla nuova rete e la MFN, che potrebbe impedire a FiberCop di offrire condizioni migliori ad altri operatori.

Qualificazione giuridica e avvio del procedimento

L’Autorità qualifica l’accordo come intesa tra imprese ai sensi dell’art. 101 TFUE, potenzialmente idonea a pregiudicare il commercio tra Stati membri in ragione dell’estensione nazionale delle restrizioni e della dimensione sovranazionale dei gruppi coinvolti. Conseguentemente dispone l’avvio dell’istruttoria ex art. 14 L. 287/1990 nei confronti di FiberCop e TIM, con termine conclusivo fissato al 31 gennaio 2026.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfuemercato rilevanteesclusiva di forniturasconti a volumeclausola mfNIRUtelecomunicazioni

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