Sentenza n. 646/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento dirigenziale -OMISSIS- del 3.5.2022, avente ad oggetto “Decadenza da assegnazione di alloggio di E.R.P. situato a Firenze in Via -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 38 comma 3, lettere n), o) e p), Legge R.T. n. 2/2019. Codice Utente -OMISSIS-” notificato in data 10.5.2022; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché incognito, ed in particolare della comunicazione di Casa S.p.a. prot. -OMISSIS- del 14.7.2021, avente ad oggetto “Comunicazione di cui all'art. 38 co. 3 lett. p) L.R.T. n. 2/2019”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP per accertata insussistenza dei requisiti reddituali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Firenze l’ha dichiarata decaduta dall’assegnazione di un alloggio ERP, deducendo la sussistenza dei presupposti per la conservazione dell’alloggio. Ha rappresentato di essere subentrata nel rapporto relativo a un alloggio di servizio già assegnato al coniuge, dipendente comunale, e di essere stata successivamente trasferita in un alloggio ERP dopo la chiusura dei Macelli comunali. Ha inoltre dedotto di essere l’unica componente del nucleo familiare, di avere un ISEE inferiore a 50.000 euro e di essere affetta da patologie che richiedono assistenza quotidiana. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la fase successiva all’assegnazione dell’alloggio, ormai caratterizzata da un rapporto privatistico di locazione, e ha comunque difeso la legittimità della decadenza. La ricorrente, con memoria, ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il Collegio ha applicato il criterio distintivo secondo cui, nelle controversie sugli alloggi ERP, appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie relative alla fase antecedente all’assegnazione, nella quale l’amministrazione esercita poteri pubblicistici; appartengono invece alla giurisdizione ordinaria le controversie successive all’assegnazione, nelle quali l’amministrazione agisce nell’ambito di un rapporto paritetico e privatistico di locazione. Nel caso concreto, la decadenza era stata disposta per l’insussistenza di requisiti reddituali previsti dalla legge regionale, senza esercizio di discrezionalità o di poteri autoritativi, sicché la controversia rientrava nella fase successiva all’assegnazione e nella giurisdizione ordinaria. Il TAR ha precisato che la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, lettere n), o) e p), L.R.T. n. 2/2019
La disposizione regionale individua i requisiti la cui insussistenza ha determinato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP; nel caso concreto l’accertamento di tali requisiti non comportava esercizio di discrezionalità o di poteri autoritativi.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e delle altre persone fisiche e giuridiche menzionate nella sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità disposto dalla sentenza.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il criterio distintivo del riparto di giurisdizione è rappresentato dalla fase del rapporto cui si riferisce la controversia: la fase antecedente all’assegnazione, caratterizzata dall’esercizio di poteri pubblicistici, appartiene alla giurisdizione amministrativa; la fase successiva all’assegnazione, caratterizzata da un rapporto paritetico e privatistico di locazione, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- La controversia sulla decadenza dall’assegnazione di un alloggio ERP per l’insussistenza di requisiti reddituali, quando l’amministrazione si limita ad accertare il venir meno di requisiti predeterminati dalla legge senza esercitare discrezionalità o poteri autoritativi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario indicato come munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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