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Sentenza

Sentenza n. 169/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600120

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. AutonomaSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti relativi al trattamento del canone patrimoniale per l’esposizione pubblicitaria applicato a un centro commerciale analogo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa istante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, destinataria di un’intimazione di pagamento per il Canone unico patrimoniale relativo a mezzi pubblicitari esposti nel proprio food court, aveva impugnato tale intimazione davanti al giudice ordinario, contestando l’applicabilità del canone, la mancata applicazione di esenzioni, le tariffe e le sanzioni. In vista della difesa in quel giudizio, chiedeva alla concessionaria del servizio CUP l’accesso alle dichiarazioni annuali, alle autorizzazioni, agli eventuali avvisi di accertamento e alla documentazione istruttoria, comprese fotografie, riguardanti l’esposizione pubblicitaria in un centro commerciale analogo. L’amministrazione non si pronunciava sull’istanza e si formava il silenzio-rigetto. Con ricorso ex art. 116 c.p.a., la ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla conclusione del procedimento di accesso, sugli obblighi motivazionali e sul soccorso istruttorio. Con il secondo motivo contestava l’illegittimità del rifiuto, sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, la natura difensiva dell’accesso, la specificità della documentazione richiesta e la sua strumentalità rispetto al giudizio pendente. La resistente eccepiva genericamente irricevibilità, inammissibilità e infondatezza, qualificando l’istanza come esplorativa e sostenendo che avrebbe imposto un’attività onerosa di ricerca ed elaborazione dei dati.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato inammissibili, per indeterminatezza ai sensi dell’art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a., le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità formulate dalla resistente, in quanto non adeguatamente specificate. Nel merito ha accolto il secondo motivo, assorbendo il primo. Ha ritenuto comprovata la preesistenza di un interesse difensivo concreto, diretto e attuale, poiché la ricorrente aveva già impugnato l’intimazione di pagamento e la documentazione richiesta poteva consentirle di verificare i criteri applicati dalla concessionaria in una fattispecie analoga, rilevanti per contestare il presupposto impositivo, l’assimilabilità degli spazi, l’applicabilità dell’esenzione, la natura pubblicitaria dei mezzi, le tariffe e le sanzioni. L’istanza è stata ritenuta specifica, poiché riferita a documenti individuati o facilmente determinabili, relativi a una precisa vicenda e a un soggetto determinato, senza imporre un’attività sproporzionata di elaborazione o creazione di dati. Il Collegio ha inoltre riconosciuto la natura di documento amministrativo della documentazione detenuta dalla concessionaria nell’esercizio di un’attività di pubblico interesse. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio-rigetto, accertato il diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti e ordinato alla resistente di esibirli, ove esistenti, entro trenta giorni. La concessionaria è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; le spese nei confronti della società controinteressata non costituita sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Il ricorso è stato proposto per ottenere la tutela giurisdizionale avverso il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso.

  • art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.

    Eccezioni di irricevibilità e inammissibilità non adeguatamente specificate sono inammissibili per indeterminatezza.

  • art. 25, commi 2 e 3, l. 241/1990

    La mancata pronuncia sull’istanza di accesso nel termine previsto determina il silenzio-rigetto, impugnabile con la tutela prevista dall’ordinamento.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    La funzione difensiva dell’accesso giustifica l’ostensione quando la documentazione è concretamente strumentale alla tutela giudiziale della posizione dell’istante.

  • art. 24, comma 1, lett. d), l.p. n. 17/1993

    contenuto di atti, anche interni (...) detenuti da una pubblica amministrazione ovvero da tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

    La nozione di documento amministrativo comprende gli atti detenuti da soggetti privati quando esercitano attività di pubblico interesse.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    La nozione di documento amministrativo ricomprende la rappresentazione del contenuto di atti detenuti anche da soggetti privati, nei limiti dell’attività di pubblico interesse.

  • art. 28, comma 1, lett. w), del regolamento comunale sul CUP

    mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa

    La disposizione costituiva uno degli elementi normativi controversi nel giudizio tributario e rendeva rilevante, ai fini difensivi, la conoscenza del trattamento applicato a una fattispecie analoga.

Massime di principio

  • Sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso difensivo quando il richiedente ha già instaurato un giudizio nel quale contesta un provvedimento impositivo e i documenti richiesti possono consentire di verificare i criteri applicati dall’amministrazione o dal concessionario in una fattispecie analoga.
  • L’accesso difensivo non è esplorativo se l’istanza individua documenti determinati o facilmente determinabili, riferiti a uno specifico soggetto e a una precisa vicenda amministrativa, anche quando la documentazione possa risultare inesistente.
  • La strumentalità tra documentazione e posizione giuridica tutelata è integrata quando gli atti richiesti possono incidere sulla contestazione del presupposto dell’imposizione, dell’applicazione di un’esenzione, della qualificazione dell’attività o dei beni, delle tariffe e delle sanzioni.
  • Un soggetto privato concessionario di un servizio pubblico è tenuto a consentire l’accesso ai documenti detenuti nell’esercizio dell’attività di pubblico interesse, secondo la nozione di documento amministrativo prevista dalla disciplina sull’accesso.
  • L’istanza di accesso non può essere respinta con la motivazione che essa imporrebbe una ricerca o un’elaborazione sproporzionata quando riguarda fascicoli e documenti specificamente individuati e non richiede la creazione di dati nuovi.
  • Le eccezioni processuali di irricevibilità e inammissibilità formulate in modo generico e non adeguatamente esplicato sono inammissibili per indeterminatezza.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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