Sentenza n. 169/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti relativi al trattamento del canone patrimoniale per l’esposizione pubblicitaria applicato a un centro commerciale analogo
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa istante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, destinataria di un’intimazione di pagamento per il Canone unico patrimoniale relativo a mezzi pubblicitari esposti nel proprio food court, aveva impugnato tale intimazione davanti al giudice ordinario, contestando l’applicabilità del canone, la mancata applicazione di esenzioni, le tariffe e le sanzioni. In vista della difesa in quel giudizio, chiedeva alla concessionaria del servizio CUP l’accesso alle dichiarazioni annuali, alle autorizzazioni, agli eventuali avvisi di accertamento e alla documentazione istruttoria, comprese fotografie, riguardanti l’esposizione pubblicitaria in un centro commerciale analogo. L’amministrazione non si pronunciava sull’istanza e si formava il silenzio-rigetto. Con ricorso ex art. 116 c.p.a., la ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla conclusione del procedimento di accesso, sugli obblighi motivazionali e sul soccorso istruttorio. Con il secondo motivo contestava l’illegittimità del rifiuto, sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, la natura difensiva dell’accesso, la specificità della documentazione richiesta e la sua strumentalità rispetto al giudizio pendente. La resistente eccepiva genericamente irricevibilità, inammissibilità e infondatezza, qualificando l’istanza come esplorativa e sostenendo che avrebbe imposto un’attività onerosa di ricerca ed elaborazione dei dati.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inammissibili, per indeterminatezza ai sensi dell’art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a., le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità formulate dalla resistente, in quanto non adeguatamente specificate. Nel merito ha accolto il secondo motivo, assorbendo il primo. Ha ritenuto comprovata la preesistenza di un interesse difensivo concreto, diretto e attuale, poiché la ricorrente aveva già impugnato l’intimazione di pagamento e la documentazione richiesta poteva consentirle di verificare i criteri applicati dalla concessionaria in una fattispecie analoga, rilevanti per contestare il presupposto impositivo, l’assimilabilità degli spazi, l’applicabilità dell’esenzione, la natura pubblicitaria dei mezzi, le tariffe e le sanzioni. L’istanza è stata ritenuta specifica, poiché riferita a documenti individuati o facilmente determinabili, relativi a una precisa vicenda e a un soggetto determinato, senza imporre un’attività sproporzionata di elaborazione o creazione di dati. Il Collegio ha inoltre riconosciuto la natura di documento amministrativo della documentazione detenuta dalla concessionaria nell’esercizio di un’attività di pubblico interesse. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio-rigetto, accertato il diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti e ordinato alla resistente di esibirli, ove esistenti, entro trenta giorni. La concessionaria è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; le spese nei confronti della società controinteressata non costituita sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il ricorso è stato proposto per ottenere la tutela giurisdizionale avverso il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso.
art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.
Eccezioni di irricevibilità e inammissibilità non adeguatamente specificate sono inammissibili per indeterminatezza.
art. 25, commi 2 e 3, l. 241/1990
La mancata pronuncia sull’istanza di accesso nel termine previsto determina il silenzio-rigetto, impugnabile con la tutela prevista dall’ordinamento.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
La funzione difensiva dell’accesso giustifica l’ostensione quando la documentazione è concretamente strumentale alla tutela giudiziale della posizione dell’istante.
art. 24, comma 1, lett. d), l.p. n. 17/1993
contenuto di atti, anche interni (...) detenuti da una pubblica amministrazione ovvero da tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
La nozione di documento amministrativo comprende gli atti detenuti da soggetti privati quando esercitano attività di pubblico interesse.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
La nozione di documento amministrativo ricomprende la rappresentazione del contenuto di atti detenuti anche da soggetti privati, nei limiti dell’attività di pubblico interesse.
art. 28, comma 1, lett. w), del regolamento comunale sul CUP
mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa
La disposizione costituiva uno degli elementi normativi controversi nel giudizio tributario e rendeva rilevante, ai fini difensivi, la conoscenza del trattamento applicato a una fattispecie analoga.
Massime di principio
- Sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso difensivo quando il richiedente ha già instaurato un giudizio nel quale contesta un provvedimento impositivo e i documenti richiesti possono consentire di verificare i criteri applicati dall’amministrazione o dal concessionario in una fattispecie analoga.
- L’accesso difensivo non è esplorativo se l’istanza individua documenti determinati o facilmente determinabili, riferiti a uno specifico soggetto e a una precisa vicenda amministrativa, anche quando la documentazione possa risultare inesistente.
- La strumentalità tra documentazione e posizione giuridica tutelata è integrata quando gli atti richiesti possono incidere sulla contestazione del presupposto dell’imposizione, dell’applicazione di un’esenzione, della qualificazione dell’attività o dei beni, delle tariffe e delle sanzioni.
- Un soggetto privato concessionario di un servizio pubblico è tenuto a consentire l’accesso ai documenti detenuti nell’esercizio dell’attività di pubblico interesse, secondo la nozione di documento amministrativo prevista dalla disciplina sull’accesso.
- L’istanza di accesso non può essere respinta con la motivazione che essa imporrebbe una ricerca o un’elaborazione sproporzionata quando riguarda fascicoli e documenti specificamente individuati e non richiede la creazione di dati nuovi.
- Le eccezioni processuali di irricevibilità e inammissibilità formulate in modo generico e non adeguatamente esplicato sono inammissibili per indeterminatezza.
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