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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23251/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione doganale)

La controversia

La controversia nasce da un’importazione, avvenuta nel novembre 2019 tramite rappresentante doganale in regime di rappresentanza diretta, di una partita di modellini a marchio di lusso. A seguito dei controlli, l’ufficio doganale ha ritenuto che le royalties corrisposte ai titolari dei marchi per lo sfruttamento dei segni distintivi dovessero essere incluse nel valore in dogana, con conseguente recupero di dazi, IVA all’importazione e irrogazione di sanzioni. La società ha chiesto la revisione della dichiarazione doganale ex art. 11 del d.lgs. 374/1990, ma l’istanza è stata rigettata; il rigetto è stato confermato dai giudici tributari di merito. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti otto motivi: i primi sette denunciavano la violazione degli artt. 70 e 71 del Reg. UE 952/2013 e degli artt. 127 e 136 del Reg. UE 2447/2015, oltre che dei documenti di prassi UE e della giurisprudenza della CGUE, sostenendo che la Corte tributaria avesse erroneamente considerato rilevanti, ai fini del controllo dei licenzianti sui produttori e quindi dell’inclusione delle royalties nel valore doganale, alcune clausole contrattuali ritenute invece irrilevanti dalla prassi unionale; il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo censuravano anche la motivazione come apparente, contraddittoria o inesistente. L’ottavo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi, in particolare la natura delle merci importate e l’asserita inesistenza di accordi sul diritto di ispezione fisica dei luoghi di produzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi sette motivi fossero sostanzialmente inammissibili perché diretti, sotto la veste di violazioni di legge, a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle clausole contrattuali già interpretate dai giudici tributari; ha inoltre osservato che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le divergenze tra le ragioni poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza d’appello, onere non assolto. Anche l’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile: la motivazione della sentenza impugnata non è stata ritenuta mancante, apparente o incomprensibile, ma idonea a sostenere la ratio decidendi, sicché non ricorreva il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge; il vizio motivazionale è oggi limitato al solo minimo costituzionale.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme sul fatto, il ricorrente deve indicare e confrontare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrando che esse sono diverse.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile.

  • artt. 70 e 71 Reg. UE 952/2013

    Sono richiamati come norme di riferimento per la determinazione del valore in dogana, con particolare riguardo alla rilevanza delle royalties.

  • artt. 127 e 136 Reg. UE 2447/2015

    Sono richiamati come disposizioni attuative del codice doganale unionale in tema di inclusione delle royalties nel valore in dogana.

  • art. 11 del d.lgs. 374/1990

    È la base normativa dell’istanza di revisione della dichiarazione doganale presentata dall’importatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non può tradursi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti, delle prove o delle clausole contrattuali già apprezzate dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve specificamente indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di appello, dimostrando la loro diversità; in mancanza, le censure sul fatto sono inammissibili.
  • Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato al controllo sul minimo costituzionale: non sono ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà, salvo che la motivazione sia del tutto mancante, apparente o incomprensibile.
  • Ai fini dell’inclusione delle royalties nel valore in dogana, la Corte di cassazione non sostituisce il proprio giudizio a quello del giudice di merito sull’interpretazione delle clausole contrattuali e sulla ricostruzione del fatto, salvo errori di diritto o motivazione inesistente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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