Sentenza n. 5766/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva annullato gli atti di rideterminazione del canone per l’occupazione sine titulo di un alloggio di servizio e condannato l’Amministrazione alla restituzione di euro 2.238,48
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la rideterminazione del canone dovuto da un maresciallo della Guardia costiera per l’occupazione sine titulo di un alloggio di servizio, dopo il trasferimento ad altra sede e la concessione di una proroga per ragioni familiari. La Capitaneria aveva avviato il procedimento di rideterminazione, determinato il canone maggiorato e disposto trattenute stipendiali per euro 2.238,48. Il militare aveva chiesto l’annullamento degli atti e la restituzione delle somme, sostenendo che l’art. 3, comma 3, del d.m. 16 marzo 2011 subordinasse l’applicazione del nuovo canone alla previa notificazione del provvedimento di rideterminazione e che tale notificazione non fosse intervenuta durante l’occupazione. Il TAR aveva accolto il ricorso, qualificando la posizione come diritto soggettivo e ritenendo non applicabile il termine decadenziale. In appello, il Ministero ha dedotto: la natura di interesse legittimo della posizione del militare e la conseguente tardività del ricorso; in subordine, il difetto di giurisdizione amministrativa; la corretta interpretazione dell’art. 3, comma 3, del d.m. 16 marzo 2011; l’equipollenza tra notificazione e piena conoscenza dell’atto. Il Ministero ha evidenziato che il militare aveva avuto piena conoscenza della determinazione almeno il 5 luglio 2022, mentre il ricorso era stato notificato il 18 gennaio 2023.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Gli alloggi di servizio delle Forze armate rientrano nel demanio militare e la loro assegnazione configura una concessione amministrativa di diritto pubblico, non un ordinario contratto di locazione. Gli atti di assegnazione, revoca e determinazione del canone, compreso quello per l’occupazione sine titulo, sono pertanto provvedimenti amministrativi adottati nell’esercizio di un potere autoritativo. La posizione del militare è un interesse legittimo, oppositivo quando contesta l’aumento del canone, e la giurisdizione amministrativa deriva principalmente dalla materia delle concessioni di beni pubblici ex art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. Poiché il militare aveva avuto piena conoscenza dell’atto di determinazione del canone almeno il 5 luglio 2022, tale conoscenza è stata ritenuta equipollente alla notificazione richiesta dall’art. 3, comma 3, del d.m. 16 marzo 2011. Il ricorso notificato il 18 gennaio 2023 era quindi tardivo e irricevibile. Il Collegio ha inoltre ritenuto fondata la censura sulla decorrenza del canone: la notificazione della determinazione non costituisce condizione estintiva della pretesa dell’Amministrazione, ma requisito di concreta esigibilità del canone. L’obbligo sostanziale di corrispondere il canone maggiorato deriva dalla normativa primaria e dall’occupazione sine titulo dell’alloggio; diversamente, la disciplina sarebbe resa inapplicabile per le occupazioni brevi e favorirebbe condotte dilatorie dell’occupante. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 231, comma 4, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Gli alloggi di servizio rientrano tra le infrastrutture militari e quindi nel demanio militare.
artt. 278-294 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Configurano una gestione pubblica e autoritativa dell’assegnazione degli alloggi di servizio e della determinazione del canone.
art. 286, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio è applicato un canone maggiorato
Impone l’applicazione di un canone maggiorato agli occupanti sine titulo, secondo i criteri stabiliti dalla normativa.
art. 3, comma 3, d.m. 16 marzo 2011
emanano i definitivi provvedimenti amministrativi di rideterminazione del canone e provvedono alla notifica agli interessati, dalla quale decorre l’applicazione del nuovo canone
La notificazione, o la piena conoscenza equipollente, costituisce requisito di concreta esigibilità del canone, non condizione estintiva della pretesa dell’Amministrazione.
art. 16, comma 5, d.m. 28 settembre 2001, n. 414
Disciplina la proroga dell’assegnazione dell’alloggio di servizio per ragioni familiari.
art. 341 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
È richiamato in relazione alle modalità di notificazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
Radica la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative alle concessioni di beni pubblici.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
È richiamato dall’appellante in via subordinata, ma non ritenuto il criterio principale applicabile, essendo la controversia riconducibile alle concessioni di beni pubblici.
art. 2043 c.c.
Il godimento sine titulo dell’alloggio demaniale è ricondotto a una fattispecie risarcitoria, il cui importo è disciplinato dalla normativa speciale.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 92 c.p.c., per la compensazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per la compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità e novità delle questioni.
Massime di principio
- L’assegnazione di un alloggio di servizio delle Forze armate, appartenente al demanio militare, configura una concessione amministrativa di diritto pubblico e non un ordinario contratto di locazione; gli atti di assegnazione, revoca e determinazione del canone sono pertanto provvedimenti amministrativi autoritativi.
- La determinazione del canone per l’occupazione sine titulo di un alloggio di servizio incide unilateralmente sulla sfera giuridica dell’occupante e tutela una posizione di interesse legittimo, oppositivo quando si contesta l’aumento del canone e pretensivo quando si richiede l’applicazione di una tariffa agevolata.
- Le controversie relative alla determinazione del canone degli alloggi di servizio militari rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
- Ai fini della decorrenza prevista dall’art. 3, comma 3, del d.m. 16 marzo 2011, la piena conoscenza del provvedimento di rideterminazione del canone può essere equipollente alla notificazione formale e fa decorrere il termine per impugnare l’atto.
- La notificazione del provvedimento di rideterminazione del canone costituisce requisito di concreta esigibilità del canone, ma non condizione estintiva dell’obbligo sostanziale dell’occupante sine titulo; l’Amministrazione conserva quindi la pretesa al pagamento del canone maggiorato anche quando la determinazione è comunicata dopo il rilascio dell’alloggio.
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