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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19638/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'impugnazione dell'ordinanza che gli aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP. Era indagato, come concorrente esterno, per bancarotta fraudolenta (capo 1), emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 10) e trasferimento fraudolento di beni (capo 11); il GIP aveva invece annullato la misura relativamente al reato indicato all'art. 648-ter (capo 2) ed escluso l'aggravante mafiosa. Il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non contestati i capi 1 e 10 rispetto a una memoria difensiva depositata; (2) motivazione illogica rispetto alla qualificazione del concorso nella bancarotta per la distrazione di una somma modesta (circa €8.000), senza spiegare come ciò avrebbe depauperato il patrimonio sociale né la consapevolezza del danno da parte del ricorrente; (3) errata applicazione dell'art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di beni), perché il ricorrente non sarebbe qualificabile né come interposto né interponente e avrebbe avuto al più il ruolo di procuratore speciale, senza contributo concreto alla finzione giuridica contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, essendo mancata l'allegazione/integrale trascrizione della memoria difensiva richiamata; in subordine il PG aveva già osservato che quella memoria contestava soltanto altri capi. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per autosufficienza e, comunque, non coglibile in sede di legittimità perché si trattava di mera rivalutazione del merito: ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, per il concorrente esterno nella bancarotta patrimoniale, è sufficiente la consapevolezza di contribuire a una riduzione del patrimonio sociale (dolo generico), non la conoscenza dello stato di dissesto. Sul terzo motivo la Corte ha giudicato la censura generica e priva di confronto concreto con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, ritenendo invece sussistenti plurimi indici fattuali a carico del ricorrente (intestazioni fittizie a familiari, ruolo di procuratore speciale nei passaggi di quote, stipendio e benefici, intercettazione significativa) idonei a fondare il giudizio di gravità indiziaria in ordine al trasferimento fraudolento di beni. Di conseguenza il rigetto dell'impugnazione e la conferma della misura cautelare sono stati mantenuti.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente la censura per vizio di motivazione in Cassazione purché siano indicati e, di norma, allegati o integralmente riprodotti gli atti dai quali si deduce la contraddittorietà o l'omissione; la mancata autosufficienza rende il motivo inammissibile.

  • art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591 cod. proc. pen.

    Impassano le regole sull'inammissibilità del ricorso quando il Collegio è costretto a una lettura totale degli atti; sottolineano l'obbligo di autosufficienza e chiarezza nel ricorso.

  • art. 216, legge fallimentare (legge fall.)

    Rilevanza degli atti di distrazione rispetto al patrimonio sociale nella vicenda fallimentare; ogni atto distrattivo può assumere rilievo in caso di successivo fallimento.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Il reato è qualificato come 'a forma libera' e si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di beni o utilità al fine di eludere misure patrimoniali o agevolare reati economici; può integrarsi indipendentemente dalla qualificazione formale di interposto/interponente se esiste un contributo volontario alla finzione.

  • Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli) e giurisprudenza consolidata

    Ha affermato che il dolo nella bancarotta fraudolenta patrimoniale è generico: non è necessaria la conoscenza dello stato di dissesto né lo scopo di recare danno ai creditori; è sufficiente la consapevolezza di dare al patrimonio una destinazione diversa dalla garanzia delle obbligazioni.

  • Sez. 5 e altre pronunce richiamate (es. Sez. 5, n. 4710/2019; Sez. 5, n. 16579/2010; Sez. 5, n. 54291/2017)

    Confermano l'orientamento secondo cui per il concorrente esterno nella bancarotta patrimoniale è sufficiente la volontà consapevole di contribuire ad atti depauperativi del patrimonio, senza necessità di conoscere il dissesto.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi che censurano la motivazione del giudice di merito devono rispettare il principio di autosufficienza: ogni atto richiamato (memorie, atti, passi di ordinanza) dev'essere allegato o integralmente riportato, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le censure che si limitano a chiedere una rivalutazione del merito dei fatti o a esprimere mero dissenso decisionale sono inammissibili in sede di legittimità; la Corte di Cassazione sindaca errori di diritto o vizi logico-giuridici, non una diversa valutazione delle prove.
  • Quanto al concorso esterno nella bancarotta patrimoniale, secondo la giurisprudenza consolidata è sufficiente la consapevolezza di contribuire a una destinazione del patrimonio diversa dalla garanzia dei creditori (dolo generico); non è necessario provare la conoscenza dello stato di dissesto.
  • Per il reato di trasferimento fraudolento di beni (art. 512-bis) la responsabilità può emergere anche senza la formale qualifica di interposto/interponente; rileva il contributo volontario e cosciente alla creazione di una apparenza giuridica fittizia.
  • Nelle impugnazioni cautelari e penali è decisivo il collegamento tra fatto e prova: piccoli importi o singole operazioni possono comunque essere ritenuti rilevanti se inquadrati in una strategia complessiva di depauperamento o di fittizia intestazione.
  • Nel preparare un ricorso per cassazione è strategico focalizzarsi su errori di diritto, violazioni di norme di procedimento o manifeste illogicità che siano documentabili nel ricorso stesso, evitando argomentazioni che implichino una nuova valutazione probatoria.

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