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Sentenza

Sentenza n. 7517/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 18 luglio 2025, n. 6356, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 18 luglio 2025, n. 6356, che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Toscana che aveva rigettato il ricorso avverso l’ordinanza comunale di demolizione n. 28 del 23 febbraio 2018

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il destinatario dell’ingiunzione di demolizione ha proposto revocazione ex art. 106 c.p.a. e art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto nella sentenza revocanda quanto all’identificazione catastale dei manufatti abusivi. In particolare, l’ordinanza avrebbe collocato il manufatto di cui alla lettera a) sulle particelle 760 e 794, ormai soppresse e sostituite dalle particelle 1011-1015, e quello di cui alla lettera b) sulla particella 40 anziché sulla particella 794, oggi 1015. Il ricorrente ha inoltre richiamato imprecisioni nell’individuazione catastale delle altre opere, la loro asserita rimozione o regolarizzazione, la sostituzione della copertura contestata alla lettera c) con un cappello e la sanatoria paesaggistica di parte delle pavimentazioni di cui alla lettera h). In fase rescissoria ha riproposto le censure originarie contro la qualificazione delle opere come nuove costruzioni anziché pertinenze, la rilevanza del vincolo paesaggistico e l’individuazione dei manufatti e delle aree interessate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la revocazione, senza esaminare le censure riproposte in fase rescissoria. L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede un errore percettivo relativo all’esistenza o al contenuto di un atto processuale, su un punto non controverso, determinante per la decisione e non implicante una nuova valutazione del giudice. Nel caso concreto, l’esatta individuazione catastale era stata espressamente contestata nel giudizio concluso con la sentenza revocanda: il Consiglio di Stato aveva esaminato la questione e ritenuto irrilevante l’imprecisione, poiché l’individuazione dell’area poteva essere precisata in sede di accertamento dell’inottemperanza e non vi erano dubbi sull’oggetto dell’ordine ripristinatorio. Non si è quindi verificato un abbaglio percettivo, ma una valutazione consapevole della censura. La diversa titolarità del bene, peraltro non formulata come specifica censura, non incide sulla legittimità dell’ingiunzione, ma può rilevare rispetto agli effetti acquisitivi conseguenti all’inottemperanza. Il giudice ha precisato che, nell’eventuale accertamento di inottemperanza, il ricorrente potrà documentare la demolizione o la regolarizzazione di alcune opere e dedurre l’irrilevanza edilizia e paesaggistica del manufatto sostitutivo contestato alla lettera c). Le spese del giudizio di revocazione sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 3.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Con specifico riferimento alla revocazione di cui al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., si osserva che: a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio, è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione; b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21); c) non può giustificare la revocazione una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto

    Il vizio revocatorio richiede un errore percettivo sul contenuto di un atto processuale e non consente di contestare la valutazione compiuta dal giudice né la mancata risposta a ogni argomentazione di parte; l’errore deve inoltre essere determinante e cadere su un punto non controverso.

  • art. 106 c.p.a.

    Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 14 ottobre 2025 e in data 11 novembre 2025 – il signor Giancarlo Rossi ha proposto domanda di revocazione avverso la su menzionata sentenza, articolando un motivo revocatorio (esteso da pagina 3 a pagina 5 del gravame), ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 4), c.p.c.

    La disposizione è indicata quale base processuale per proporre la revocazione delle decisioni del giudice amministrativo, nei limiti dei motivi previsti dall’art. 395 c.p.c.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    non rileva la mancata prospettazione del rischio dell’acquisizione nell’ordinanza di ripristino per il caso di inottemperanza, stante il chiaro dettato normativo in tal senso dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 380 del 2001.

    La mancata indicazione nell’ingiunzione del rischio di acquisizione conseguente all’inottemperanza non ne determina l’illegittimità, poiché l’effetto acquisitivo è previsto direttamente dalla legge.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è un rimedio eccezionale a critica vincolata: l’errore deve consistere in una falsa percezione dell’esistenza o del contenuto di un atto processuale, essere determinante per la decisione e riguardare un punto non controverso; non è utilizzabile per censurare l’attività valutativa del giudice.
  • Non integra errore revocatorio la mancata trattazione espressa di ogni argomento addotto a sostegno di una censura quando la questione sostanziale sia stata comunque esaminata e decisa.
  • L’imprecisione dei riferimenti catastali nell’ingiunzione di demolizione non comporta di per sé la sua illegittimità quando l’oggetto dell’ordine ripristinatorio sia comunque identificabile; l’area rileva specificamente ai fini dell’eventuale acquisizione conseguente all’inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniRevocazione e opposizione di terzo
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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