Cassazione Civile, Sentenza n. 13661/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Stea aveva venduto a Gaida un appartamento con torrino con atto del 21.11.2011; le parti consegnarono al notaio Lanzillotta un assegno di €10.000 in deposito fiduciario con la pattuizione (scrittura a latere) che l'assegno sarebbe stato consegnato alla venditrice dopo la "sistemazione catastale" del torrino e del lastrico sovrastante. Stea lamentò che, nonostante l'adempimento del suo impegno di regolarizzare la situazione catastale, il notaio si rifiutò di consegnarle l'assegno/titolo a causa dell'opposizione della Gaida e chiese la condanna della Gaida al pagamento o della notaia alla consegna, oltre a danni. Tribunale e Corte d'Appello rigettarono le domande ritenendo che la clausola avesse un significato più ampio (risolvere anche le questioni di titolarità) o che mancassero i presupposti di diritto della Stea.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso (accogliendo le censure relative all'errata interpretazione della scrittura a latere), stabilendo che la pattuizione aveva ad oggetto unicamente la regolarizzazione formale della intestazione catastale del torrino (e non la risoluzione di tutta una presunta controversia sulla titolarità) e che la Corte territoriale aveva attribuito alla clausola un significato eccedente il tenore letterale del contratto. La Cassazione ha altresì ritenuto che la notaia Lanzillotta non fosse inadempiente: ai sensi dell'art. 1772 c.c. il notaio che detiene un titolo depositato tra depositanti in disaccordo deve seguire le modalità indicate dall'autorità giudiziaria, e la notaia aveva offerto di depositare l'assegno nelle forme indicate dal Tribunale e di essere escussa dall'obbligo di custodia. Conseguentemente la sentenza della Corte d'Appello è stata cassata limitatamente alle censure accolte e la causa è rinviata alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame alla luce della corretta interpretazione; gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti o respinti; spese di giudizio a carico della parte soccombente come da decisione di rinvio.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come canone primario di interpretazione contrattuale: la Corte ha applicato il criterio letterale e unitario del contratto, ritenendo che la scrittura a latere dovesse essere interpretata alla luce del testo del rogito e del fatto che la proprietà del torrino era già trasferita.
art. 1366 c.c.
Richiesto in tema di interpretazione e integrazione del contratto; la Corte ha confermato che non è lecito estendere il significato della clausola oltre il tenore letterale e il contesto negoziale.
art. 1372 c.c.
Rilevante per la determinazione della volontà delle parti: la Corte ha ricercato la comune intenzione negoziale nel testo e nel contesto, escludendo che le parti avessero inteso subordinare l'incasso dell'assegno a questioni di titolarità non esplicitate.
art. 1375 c.c.
Richiamato con riferimento all'esecuzione in buona fede dei contratti; la Corte ha valutato la condotta delle parti alla luce del contenuto negoziale concordato.
art. 1772 c.c.
art. 1772, primo comma, c.c.
Interpretato dalla Corte nel senso che il notaio (depositario di titoli e valori) che si trova di fronte al disaccordo tra i depositanti non è tenuto a consegnare arbitrariamente il titolo ma deve seguire le modalità previste dall'autorità giudiziaria; pertanto il rifiuto della notaia di consegnare l'assegno alla Stea non costituisce inadempimento ove abbia proposto la forma di deposito e l'escussione dal giudizio.
art. 1777 c.c.
Richiamato dalla ricorrente ma la Cassazione ha ritenuto la censura assorbita dall'accoglimento delle censure sull'interpretazione contrattuale.
art. 109 c.p.c.
Citando la disciplina del procedimento, la Corte ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità il provvedimento di separazione delle domande quando esso abbia carattere ordinatorio e non decisorio.
art. 360 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.
Norma-chiave per la formulazione dei motivi di cassazione; la Corte ha valutato i motivi alla luce dei capi di cui all'art. 360 c.p.c., accogliendo quelli relativi a errata interpretazione del contratto.
art. 1158 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di usucapione/possessione utile, la Corte ha ritenuto insufficiente la prova del possesso idoneo ad usucapionem e ha disposto che la questione vada rivalutata dal giudice di rinvio se pertinente.
art. 1117 c.c.
Citando la possibile incidenza della proprietà comune e delle parti comuni (antenne di altri condomini), la Corte ha ritenuto che la presenza di elementi estranei potesse ostare alla prova del possesso esclusivo invocato per usucapione.
art. 1498 c.c.
Richiamato tra i motivi contestati (garanzia per vizi), ma la Corte ha assorbito o rigettato le doglianze non pertinenti rispetto all'errore di interpretazione contrattuale accertato.
art. 1322 c.c.
Richiamato in tema di autonomia contrattuale: la Corte ha valorizzato il contenuto effettivo dell'accordo tra le parti, senza estendere la volontà negoziale oltre il testo concordato.
art. 116 c.p.c.
Invocato in relazione a questioni procedurali e di ammissibilità dei motivi; la Corte ha dichiarato alcune censure inammissibili o assorbite per difetto di contenuto decisorio del provvedimento impugnato.
art. 702-bis c.p.c.
Regola la procedura sommaria di cognizione; il ricorso originario era stato proposto con questo rito, ma la decisione di merito è stata valutata sulla base dei profili di fatto e diritto emersi e della corretta interpretazione contrattuale.
Massime di principio
- Le clausole contrattuali vanno interpretate prioritariamente secondo il criterio letterale; non si devono estendere oltre il tenore testuale e il contesto negoziale salvo chiara volontà delle parti in senso diverso.
- L'espressione 'sistemazione catastale' andrà intesa, se non specificato diversamente, come mera regolarizzazione formale dell'intestazione o della partita catastale e non come rimedio per risolvere questioni sostanziali di titolarità non pattuite esplicitamente.
- Un notaio che detiene titoli/valori su pattuizione tra parti in disaccordo non è inadempiente se si astiene dalla consegna e prospetta il deposito o l'intervento dell'autorità giudiziaria in conformità all'art. 1772 c.c.; il suo comportamento deve essere valutato rispetto all'obbligo di neutralità e di custodia.
- I provvedimenti di natura ordinatoria (es. separazione delle domande o delle cause) generalmente non sono censurabili in cassazione perché privi di contenuto decisorio.
- In presenza di contestazioni su proprietà o usucapione, la parte che invoca l'usucapione deve fornire prova compiuta del possesso esclusivo, continuo e non interrotto; l'esistenza di elementi di terzi sul bene può pregiudicare la prova.
- Per evitare contenziosi, è opportuno prevedere nei contratti di deposito/escrow clausole esplicite che definiscano le condizioni di svincolo (es. contestualizzare 'sistemazione catastale' indicando forme, termini e documentazione necessaria) e le procedure in caso di contestazione tra depositanti.
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