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Ordinanza

Ordinanza n. 1684/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del decreto AOODRTO USR Toscana n. 0000116 del 10/02/2026; 2. del verbale della Commissione n. 1 del 21/02/2026 e relativi allegati; 3. della traccia della prova pratica estratta; 4. della prova pratica sostenuta dalla ricorrente in data 12/03/2026, griglia di valutazione recante pari data e esito della stessa; 5. dei verbali della Commissione n. 4 del 12/03/2026 e n. 6 del 13/03/2026 aventi ad oggetto “correzione delle prove pratiche” e relativi allegati, tra cui il foglio di abbinamento candidato/postazione PC; 6. della prova orale sostenuta dalla ricorrente in data 20/03/2026, griglia di valutazione recante pari data e esito della stessa; 7. del verbale della Commissione n. 16 del 20/03/2026 avente ad oggetto “Svolgimento delle prove orali” e relativi allegati; 8. del foglio presenze prova orale e foglio domande disciplinari estratte del 20.03.2026; 9. dell'avviso USR Toscana 0005215.01-04-2026 di comunicazione esito prova orale consultabile su area riservata della piattaforma; 10. dell'elenco, non conosciuto, degli ammessi alla fase successiva del concorso (valutazione dei titoli) nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente; 11. delle eventuali graduatorie regionali non conosciute; 12. del D.M. 205/2023 e DDG 2939/2025 per quanto di pregiudizio per la ricorrente; 13. di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e consequenziale anche se non conosciuto che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente; e per la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a disporre l’annullamento della prova orale sostenuta dalla ricorrente e a disporne la ripetizione, con diversa composizione della commissione e in ogni caso con l’ordine al Ministero dell’istruzione e del merito ad adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno a tutela dei diritti della ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10.7.2026: - del D.D.G. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. R.0000423 del 19/06/2026 di approvazione delle graduatorie per le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Piemonte e Sardegna del concorso per la classe B016-laboratori di scienze e tecnologie informatiche e relativa allegate graduatorie per ciascuna delle suddette Regioni; - di ogni altro atto presupposto, anteriore, preordinato, connesso e consequenziale anche se non conosciuto che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi incluse le eventuali convocazioni dei vincitori e/o gli eventuali contratti individuali di lavoro se sottoscritti e, per la conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a disporre l’annullamento delle graduatorie e della prova orale sostenuta dalla ricorrente, a disporne la ripetizione, con diversa composizione della commissione e in ogni caso con l’ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno a tutela dei diritti della ricorrente;

Giustizia amministrativa202601407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale per la classe B016, inclusi la prova pratica, la prova orale, la mancata ammissione alla valutazione dei titoli e le graduatorie finali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale finanziata con fondi P.N.R.R., tra cui il decreto di indizione o regolazione della procedura, i verbali della commissione, la traccia e gli esiti della prova pratica, la prova orale, la relativa griglia di valutazione, l'esito della prova orale, l'elenco degli ammessi alla fase successiva e, con motivi aggiunti, il decreto di approvazione delle graduatorie regionali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la ripetizione della prova orale con diversa composizione della commissione e l'adozione delle ulteriori misure ritenute opportune. Dal testo dell'ordinanza non emerge il dettaglio dei singoli vizi di legittimità dedotti, ma il TAR rileva la prospettazione di questioni potenzialmente idonee, ove accolte, a determinare la caducazione dell'intera procedura e delle graduatorie.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente convertito il rito ordinario nel rito abbreviato previsto dall'art. 119 c.p.a., ai sensi dell'art. 12-bis, comma 5, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, poiché la controversia riguarda una procedura finanziata con fondi P.N.R.R. Considerato che l'eventuale accoglimento delle censure potrebbe travolgere l'intera procedura e le graduatorie, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie finali, individuati quali controinteressati. In ragione del loro elevato numero, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero e dell'Ufficio Scolastico Regionale, secondo le modalità dettagliatamente indicate nell'ordinanza. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 settembre 2026 e la documentazione comprovante l'esecuzione deve essere depositata entro i successivi dieci giorni. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 novembre 2026. Non è stata ancora decisa la domanda cautelare né il merito.

Norme richiamate

  • art. 119 c.p.a.

    Prevede il rito abbreviato applicabile alla controversia, ritenuto applicabile dal TAR in ragione della disciplina speciale relativa alle procedure finanziate con fondi P.N.R.R.

  • art. 12-bis, comma 5, d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    Costituisce la base normativa per l'applicazione del rito abbreviato alle controversie concernenti procedure finanziate con fondi P.N.R.R.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati, la notificazione per pubblici proclami; il TAR ne ha autorizzato l'impiego mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda una procedura finanziata con fondi P.N.R.R., il giudice amministrativo deve applicare il rito abbreviato previsto dall'art. 119 c.p.a. nei casi e secondo le modalità stabilite dalla disciplina speciale applicabile.
  • Se le censure dedotte possono determinare la caducazione dell'intera procedura amministrativa e degli atti conclusivi, devono essere chiamati in giudizio tutti i soggetti che, in conseguenza della procedura, risultano inseriti nelle graduatorie finali e sono quindi controinteressati.
  • Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente gravosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., imponendo modalità idonee a garantire la conoscibilità del giudizio, tra cui la pubblicazione dell'avviso, del ricorso e dell'ordinanza sui siti istituzionali dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti specialiIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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