Sentenza del 08/03/2017 n. 5985 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento IVA per gli anni 2001 e 2002, con cui erano state recuperate imposte in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti nell’ambito di una presunta frode carosello. La Commissione tributaria provinciale di Bergamo aveva accolto i ricorsi riuniti della società e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 61/68/11 depositata il 25 luglio 2011, aveva confermato tale esito, ritenendo non decisivi gli indizi della natura di «cartiera» della venditrice. L’Agenzia ha impugnato la sentenza per vizio di motivazione: la CTR non avrebbe spiegato perché le dichiarazioni degli amministratori di fatto della presunta cartiera, riportate nel processo verbale di constatazione, non fossero autentiche, né avrebbe esaminato altri indizi, fra cui l’assenza di magazzini e il conseguente mancato ricevimento della merce dalla cartiera. La contribuente, costituendosi in cassazione, ha a sua volta denunciato l’insufficienza della motivazione sulla presenza di elementi probatori della frode.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 31 gennaio 2017 depositata l’8 marzo 2017, ha accolto il ricorso dell’Agenzia: ha rilevato che la CTR non aveva illustrato le ragioni per cui le dichiarazioni riportate nel PVC non sarebbero state autentiche e aveva omesso di valutare altri elementi presuntivi indicati dall’ufficio. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato la controversia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per gli accertamenti necessari e per la regolazione delle spese di ogni fase e grado. Non è stata decisa definitivamente la fondatezza degli accertamenti IVA: la questione dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario fondato su presunzioni, il giudice deve esaminare gli elementi indiziari rilevanti indicati dalle parti e spiegare in modo comprensibile perché li ritenga attendibili o insufficienti; non basta una conclusione apodittica.
- Se si disconosce il valore probatorio di dichiarazioni riportate in un processo verbale di constatazione, occorre motivare tale valutazione, indicando le ragioni concrete e i criteri adottati.
- La cassazione per motivazione carente non comporta automaticamente che l’accertamento fiscale sia fondato: di regola la controversia viene rinviata per una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- La decisione riguarda accertamenti IVA per operazioni soggettivamente inesistenti e non stabilisce, in via definitiva, se la contribuente fosse coinvolta nella frode carosello.
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