Cassazione Civile, Sentenza n. 8631/2020 del 07/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore rifiuti)
La controversia
Un utente domestico aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 156,38, oltre accessori, chiedendo la restituzione dell’IVA addebitata nelle bollette relative alla TIA 1 e alla TIA 2 per il periodo da aprile 2003 a novembre 2012. Il Giudice di pace di Venezia, con sentenza del 25 novembre 2013, aveva respinto l’opposizione della società gestore. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 20 dicembre 2016, aveva accolto l’appello soltanto sulle spese, respingendolo nel resto. In appello la società aveva infine contestato la decisione limitatamente all’assoggettabilità a IVA della TIA 2, applicata agli immobili nel periodo 2011-2012, prima della sua sostituzione con TARES e poi TARI; l’importo IVA controverso era Euro 82,87. Con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la società ha denunciato violazione degli artt. 1, 3 e 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. Ha sostenuto che la TIA 2, diversamente dalla TIA 1, ha natura di corrispettivo, essendo collegata alla produzione dei rifiuti e all’effettiva fruizione del servizio, e che pertanto è soggetta a IVA. Il resistente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum e aveva contestato la natura privatistica e l’assoggettabilità a IVA della tariffa.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità: il ricorso identificava specificamente la TIA 2, gli anni 2011 e 2012, le fatture interessate e l’importo di Euro 82,87. Nel merito ha accolto l’unico motivo. Ha ritenuto che l’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010 interpreti autenticamente l’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 nel senso della natura non tributaria della TIA 2 e che tale qualificazione trovi riscontro nella disciplina della tariffa, distinta da quella della TIA 1: il prelievo è correlato alla produzione dei rifiuti e costituisce il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento, nell’ambito di un rapporto sinallagmatico. La natura privatistica comporta l’assoggettabilità a IVA; non è ostativa la determinazione forfettaria del corrispettivo né il fatto che il servizio sia svolto da una società affidataria di compiti pubblici. La Corte ha quindi cassato la sentenza del Tribunale e rinviato al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, comma 33, D.L. n. 78/2010
Il carattere di interpretazione autentica della norma dettata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, si desume, in modo inequivoco, quale intenzione oggettiva della legge, dal chiaro tenore letterale dell’enunciato che compone il frammento normativo (“Le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria”).
La disposizione interpreta autenticamente l’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, imponendo di qualificare la TIA 2 come non tributaria.
art. 238 D.Lgs. n. 152/2006
L’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, dunque, a differenza del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, individua il fatto generatore dell’obbligo di pagamento della T.I.A. 2 nella produzione di rifiuti, ancorando il debito all’effettiva fruizione del servizio, e, al tempo stesso, diversamente dal passato, assegna natura di “corrispettivo” alla tariffa, parametrando l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
La TIA 2 si distingue dalla TIA 1 perché il suo presupposto è individuato nella produzione dei rifiuti e nell’effettiva fruizione del servizio; la tariffa è configurata come corrispettivo.
artt. 1, 3 e 4, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972
Ne consegue che la natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad i.v.a. ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, ciò non trovando ostacolo nella circostanza che “il pagamento della TIA2 (come quello della TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che il D.P.R. n. 633 del 1972, citato art. 3, prevede che “le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere” costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità all’IVA ex art. 1 del medesimo decreto) “quale ne sia la fonte””.
La prestazione privatistica resa a fronte della TIA 2 è imponibile IVA anche se il pagamento è obbligatorio per legge, poiché la fonte dell’obbligazione non esclude che si tratti di una prestazione di servizi verso corrispettivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La disposizione è indicata quale base processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la sentenza non formula una specifica interpretazione della norma.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
A tal fine è agevole rilevare, in via assorbente, come la società ricorrente (pp. 6 e 7 del ricorso) abbia puntualizzato, nel rispetto degli oneri di specificità e localizzazione cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, che l’impugnazione riguarda la T.I.A. 2, per gli anni 2011 e 2012, fino alla sostituzione con la “TARES” e poi la “TARI”, a decorrere dal 2013, trovando determinazione in base alle fatture “indicate ai numeri da 33 a 40 nella tabella di cui alle pagine 8-10 del ricorso per ingiunzione” (prodotto sub 3 in allegato al ricorso per cassazione), per un ammontare complessivo di Euro 82,87.
Il ricorso soddisfa gli oneri di specificità e localizzazione se individua con precisione la tariffa contestata, il periodo, le fatture rilevanti e l’importo oggetto di impugnazione.
art. 374 c.p.c.
La causa, già fissata per la trattazione in adunanza ex art. 380 bis.1 c.p.c. e poi rinviata a udienza pubblica, è stata, quindi, rimessa a queste Sezioni Unite a seguito di ordinanza interlocutoria n. 23949 del 25 settembre 2019, pronunciata, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., dalla Terza Sezione civile, la quale ha ritenuto che la “natura giuridica della tariffa integrata ambientale, cd. T.I.A. 2 e l’assoggettabilità ad Iva della stessa”, rilevi come questione di massima di particolare importanza.
La norma è richiamata per la rimessione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza.
art. 3 Cost.
Non sussistono, quindi, margini per poter apprezzare l’intervento legislativo di interpretazione autentica come arbitrario e manifestamente lesivo del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), tale da dare consistenza ad un dubbio di legittimità costituzionale sulla disposizione anzidetta.
La scelta legislativa di qualificare la TIA 2 come non tributaria non è arbitraria né manifestamente irragionevole, poiché si coordina con la disciplina sostanziale della tariffa.
art. 379 c.p.c.
La norma è richiamata soltanto per indicare le conclusioni orali del pubblico ministero; non fonda la ratio decidendi.
Massime di principio
- La tariffa prevista dall’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, come interpretato dall’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, ha natura privatistica di corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti ed è soggetta a IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
- La qualificazione della TIA 2 come corrispettivo non è esclusa dall’obbligatorietà legale del pagamento: ai fini IVA, una prestazione può essere resa verso corrispettivo quale che sia la fonte dell’obbligazione.
- La natura di corrispettivo della TIA 2 trova fondamento nella disciplina che collega l’obbligo di pagamento alla produzione dei rifiuti e all’effettiva fruizione del servizio, distinguendo tale tariffa dalla TIA 1.
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