Sentenza n. 819/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro e successivo diniego del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta dalla Prefettura dopo che era emerso che, alla data di presentazione della domanda di nulla osta, egli si trovava già in Italia, sebbene con altro nominativo. La revoca era motivata dall’ostacolo previsto dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998, secondo cui la procedura dei flussi di ingresso può essere attivata in favore di uno straniero residente all’estero. Il ricorrente ha sostenuto di essersi trovato in Italia soltanto per una breve visita al fratello nella prima metà del 2023. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il diniego del permesso di soggiorno, deducendone l’illegittimità quale atto conseguente alla revoca del nulla osta. Dagli atti risultava tuttavia che il ricorrente aveva lavorato in Italia dal 20 febbraio 2020, che nel 2021 era stata presentata in suo favore una comunicazione di ospitalità priva di termine finale e che non vi era prova della sua uscita dall’Italia tra il 9 giugno 2021 e il 7 luglio 2023, data risultante dal timbro di uscita e di ingresso in India. Il ricorrente non aveva prodotto visti turistici o altri elementi idonei a dimostrare una diversa ricostruzione della sua presenza sul territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto provato, sulla base della documentazione disponibile e dell’assenza di evidenze contrarie, che il ricorrente fosse già presente in Italia alla data del 27 marzo 2023, quando era stata presentata la domanda di nulla osta. Ne consegue che la revoca del nulla osta è stata legittimamente adottata in applicazione dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998. Il giudice ha precisato che la procedura dei flussi di ingresso è finalizzata all’ingresso per lavoro di stranieri residenti all’estero e non può essere utilizzata per regolarizzare la posizione di stranieri già presenti irregolarmente in Italia. Il diniego del permesso di soggiorno è stato ritenuto atto dovuto e vincolato conseguente alla revoca del nulla osta; pertanto, anche il mancato invio del preavviso di diniego è stato considerato ininfluente e sanato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l’impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa
La procedura dei flussi di ingresso presuppone che il lavoratore straniero sia residente all’estero e non può essere utilizzata per sanare la presenza di uno straniero già irregolarmente presente sul territorio italiano.
art. 103 d.l. 34/2020
La precedente istanza di regolarizzazione presentata in favore del ricorrente e respinta è valorizzata come elemento documentale per ricostruire la sua presenza in Italia, non come base autonoma della decisione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il mancato inoltro del preavviso di diniego non determina l’annullabilità dell’atto quando, trattandosi di provvedimento vincolato, è palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- La procedura dei flussi di ingresso prevista dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998 è destinata all’instaurazione di un rapporto di lavoro con uno straniero residente all’estero e non può essere impiegata per regolarizzare la posizione di uno straniero già presente irregolarmente in Italia.
- La presenza dello straniero in Italia alla data di presentazione della domanda di nulla osta può essere ricostruita attraverso gli elementi documentali disponibili, inclusi precedenti procedimenti di regolarizzazione, comunicazioni di ospitalità e documentazione del passaporto; in assenza di prova di un’uscita dal territorio nazionale, la mera allegazione di una breve visita all’estero o a familiari non è sufficiente a superare tale ricostruzione.
- Quando il nulla osta al lavoro è legittimamente revocato perché mancava il presupposto della residenza all’estero, il successivo diniego del permesso di soggiorno costituisce atto vincolato e dovuto, in quanto viene meno il titolo presupposto per il soggiorno per lavoro.
- Nei procedimenti vincolati, il mancato preavviso di diniego non comporta l’annullabilità del provvedimento se risulta evidente che l’apporto partecipativo dell’interessato non avrebbe potuto modificarne il contenuto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. 241/1990.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 86/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 87/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 88/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 89/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1320/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1321/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →