Cassazione Civile, Sentenza n. 10111/2020 del 28/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva chiesto all’Agenzia delle Dogane di Livorno il rimborso di euro 40.896,00, versati per addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica consumata nello stabilimento produttivo nel periodo da giugno 2010 a febbraio 2012. L’istanza, respinta con provvedimento del 9 ottobre 2012, era fondata sull’incompatibilità dell’addizionale con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE; l’Agenzia aveva inoltre contestato la legittimazione della società, in quanto consumatrice e non soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La Commissione tributaria provinciale di Livorno aveva accolto il ricorso, rilevando vizi formali e l’incompatibilità europea dell’imposta. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 7 luglio 2016, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo assorbente che la direttiva non avesse efficacia diretta e che l’imposta fosse dovuta sino all’abrogazione della norma nazionale. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE e sostenendo che la disposizione fosse direttamente applicabile, imponendo al giudice nazionale la disapplicazione delle norme interne incompatibili. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale condizionato, censurando l’implicito riconoscimento della legittimazione della società al rimborso: a suo avviso, tale legittimazione spettava soltanto al soggetto obbligato al pagamento dell’imposta e non al consumatore, legato al fornitore da un rapporto civilistico.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale, rilevando che la CTR aveva affermato in modo apodittico l’assenza dei requisiti di efficacia diretta della direttiva, senza verificarli analiticamente e in concreto. L’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE stabilisce un divieto immediatamente vincolante di istituire o mantenere imposizioni indirette supplementari sui prodotti energetici soggetti ad accisa, salvo che l’imposizione persegua una finalità specifica e rispetti le regole unionali pertinenti. Le addizionali in questione erano invece dirette a soddisfare generiche esigenze di bilancio degli enti locali, non una finalità specifica nel senso richiesto dalla direttiva. La Corte ha inoltre osservato che i consumi controversi ricadevano nel periodo successivo al termine per l’adeguamento e anteriore all’abrogazione delle addizionali. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato: la CTR non aveva deciso la questione della legittimazione, rimasta assorbita, e non vi era quindi soccombenza implicita; la questione potrà essere riproposta davanti al giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per valutare la sussistenza e l’azionabilità del diritto al rimborso e le questioni rimaste assorbite, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
In realtà la norma comunitaria da assumere a parametro di compatibilità con il diritto unionale, l’art. 1 par.2 della Direttiva in esame, prevede che una imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, già colpito dalle accise armonizzate, è possibile soltanto ove sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall’altro, rispetti le regole di imposizione dell’unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, del calcolo, dell’esigibilità e del controllo dell’imposta; ciò in quanto occorre evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi.
L’imposizione indiretta aggiuntiva sull’energia elettrica soggetta ad accisa è consentita solo se persegue una o più finalità specifiche e rispetta le pertinenti regole unionali in materia di accise o IVA. La disposizione comporta un obbligo direttamente vincolante di non creare o mantenere imposizioni incompatibili; un generico contributo al bilancio pubblico non integra una finalità specifica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo la Società Pierburg denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., dell’art. 1 p.2 Dir. CE n. 118/2008, per la negata diretta esecutività della norma medesima nell’ordinamento nazionale.
La disposizione è richiamata quale parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte accoglie la censura relativa all’erronea negazione dell’efficacia diretta della norma unionale.
Massime di principio
- Una disposizione di direttiva che vieta, con contenuto sufficientemente preciso e incondizionato, l’introduzione o il mantenimento di imposizioni indirette incompatibili attribuisce al contribuente il diritto di opporsi all’imposizione e deve essere applicata dal giudice nazionale, senza che la sua operatività dipenda dall’adozione di una specifica disciplina interna.
- L’eccezione che consente imposizioni indirette ulteriori sui prodotti energetici soggetti ad accisa richiede una finalità specifica e un nesso diretto tra l’utilizzo vincolato del gettito e tale finalità; il mero finanziamento delle spese generali o del bilancio di un ente pubblico non è sufficiente.
- Il giudice nazionale, nel verificare l’efficacia diretta di una disposizione unionale, deve accertare analiticamente e in concreto i relativi presupposti e non può escluderla con un’affermazione apodittica.
- La questione rimasta assorbita dalla decisione fondata sulla ragione più liquida non è oggetto di rigetto implicito e non può essere impugnata in assenza di soccombenza sul punto; può essere riproposta davanti al giudice di rinvio.
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