Cassazione Penale, Sentenza n. 18763/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due sentenze definitive (fatti commessi dal 2010 ad agosto 2014 e fatti del 7 maggio 2014) e aveva rideterminato la pena complessiva in anni 19 di reclusione. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per presunta eccessività dell'aumento di pena relativo ai fatti 'satellite' (sub 2), sostenendo che la Corte avesse illegittimamente sovrapposto la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. con l'istituto della continuazione, e che la motivazione fosse illogica e contraddittoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la continuazione, individuato la pena base nella fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e poi motivatamente aumentata di anni 2 e mesi 6 in relazione ai reati satellite. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione, condividendo che la circostanza aggravante ex art. 61 n. 2 cod. pen. (strumentalità/nesso teleologico) può coesistere con il vincolo della continuazione poiché operano su piani diversi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base per il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva; disciplina la valutazione e gli effetti della continuazione nella fase esecutiva.
art. 61 n. 2 cod. pen.
Circostanza aggravante basata sul nesso teleologico/strumentalità di un reato rispetto a un altro; la Corte ha ritenuto che sia compatibile con il vincolo della continuazione e può influire sulla gravità delle condotte satellite ai fini dell'aumento di pena.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Reato individuato quale fattispecie più grave (pena base) dalla Corte d'appello; utilizzato per determinare la pena di partenza nel calcolo della pena complessiva per continuazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo)
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074 –01
Richiama i criteri probatori e gli indici necessari per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione dei reati).
Giurisprudenza (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021)
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 –01
Stabilisce che, dopo il riconoscimento della continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave come pena base e calcolare e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite, per garantire la proporzione tra le pene.
Giurisprudenza (Sez. 1, n. 46270 del 03/11/2004)
Sez. 1, n. 46270 del 03/11/2004, Rv. 230188 – 01
Affermata la compatibilità tra il vincolo della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2), in quanto agiscono su piani diversi (riconducibilità a programma criminoso vs. strumentalità di un reato rispetto ad un altro).
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede verifica approfondita di indici concreti: omogeneità dei reati e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e programmazione dei reati al momento del primo fatto.
- Per determinare la pena complessiva in caso di continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave come pena base e poi calcolare e motivare separatamente l'aumento relativo a ciascun reato satellite, per garantire il rapporto di proporzionalità tra le pene.
- La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. (nesso teleologico/strumentalità) è compatibile con il riconoscimento della continuazione: non determina di per sé una contraddizione se il giudice motiva la rilevanza della strumentalità rispetto alla gravità delle condotte satellite.
- Per contestare con successo un aumento della pena in sede esecutiva occorre dimostrare l'assenza di proporzione o una motivazione manifestamente illogica/meramente apparente; valutazioni generiche o non specificamente argomentate difficilmente sono idonee.
- Se il giudice dell'esecuzione motiva in modo congruo la rilevanza del contesto e della pericolosità delle condotte satellite, l'aumento anche non minimo può essere ritenuto legittimo; la critica principale deve dunque focalizzarsi su elementi di sproporzione non giustificati.
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