Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 530/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 1875/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva annullato l’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Caserta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa destinataria di interdittiva)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato l’interdittiva antimafia del febbraio 2024, con la quale il Prefetto aveva confermato, nonostante il rinnovamento dell’assetto societario, la precedente prognosi di rischio di infiltrazione mafiosa già posta a fondamento di un’interdittiva del maggio 2022. L’informativa richiamava un decreto di perquisizione disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nel 2021, dal quale sarebbe emerso l’utilizzo della società quale strumento per ottenere commesse pubbliche nel settore sociale da parte di soggetti riconducibili a un clan criminale. La società deduceva il difetto e la genericità della motivazione, nonché l’insufficienza del quadro indiziario e l’omessa considerazione dell’integrale sostituzione del consiglio di amministrazione. Il TAR aveva ritenuto non dimostrata la concreta dinamica dell’asserito impiego strumentale della società e aveva rilevato la mancata esplicitazione delle modalità del condizionamento e l’insufficiente valutazione delle difese procedimentali. Il Ministero e la Prefettura appellavano sostenendo che il coinvolgimento della società nella perquisizione e il riferimento all’impiego della stessa da parte dei clan fossero sufficienti, secondo il criterio del “più probabile che non”, e che il decorso del tempo, l’assenza di precedenti penali e la mancata iscrizione degli amministratori nel procedimento penale fossero elementi neutri.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse confutato l’argomento centrale della decisione di primo grado, ossia il carattere meramente assertivo delle affermazioni contenute nell’interdittiva e l’assenza di un articolato supporto inferenziale e probatorio. In particolare, non erano stati indicati elementi, anche soltanto presuntivi o indiziari, idonei a dimostrare la concreta dinamica dell’impiego della società per il procacciamento di commesse pubbliche o il suo condizionamento nelle politiche e negli indirizzi gestionali. Il giudice ha inoltre rilevato che, rispetto alla precedente interdittiva, la Prefettura non aveva adeguatamente considerato due circostanze sopravvenute: il decorso del tempo, accompagnato dall’assenza di sviluppi significativi delle indagini penali oltre la perquisizione del 2021, e l’integrale rinnovamento del consiglio di amministrazione. Tali elementi rendevano apodittica la conclusione secondo cui la società fosse ancora uno strumento dei soggetti criminali. La conferma dell’annullamento non impedisce alla Prefettura di procedere al riesame richiesto ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 159/2011 e di adottare una nuova interdittiva qualora emergano ulteriori informazioni idonee a dimostrare un perdurante rischio infiltrativo. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito ancora aperto della vicenda procedimentale e della delicatezza delle valutazioni rimesse alla Prefettura.

Norme richiamate

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    La società può chiedere il riesame della propria posizione; la rinnovazione dell’istruttoria può condurre all’adozione di una nuova interdittiva se emergono informazioni ulteriori idonee a sostenere un perdurante rischio di infiltrazione mafiosa.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La conferma dell’annullamento dell’interdittiva lascia impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di rinnovare il procedimento e adottare un nuovo provvedimento sulla base di elementi istruttori sopravvenuti o ulteriormente acquisiti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private e dei soggetti citati nel provvedimento.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali disposta mediante oscuramento.

Massime di principio

  • L’interdittiva antimafia, pur fondandosi su una prognosi preventiva e sul criterio del “più probabile che non”, deve essere sorretta da un quadro indiziario concreto, articolato e logicamente verificabile; non sono sufficienti affermazioni meramente assertive circa l’utilizzo strumentale dell’impresa da parte della criminalità organizzata.
  • Quando l’Amministrazione conferma una precedente interdittiva in presenza di un rinnovato assetto societario, deve procedere a una valutazione attuale e specifica del rischio infiltrativo, indicando le ragioni per cui i mutamenti intervenuti non incidono sulla prognosi di pericolo.
  • Il decorso del tempo non è necessariamente un elemento neutro nell’aggiornamento della prognosi antimafia: se accompagnato dall’assenza di sviluppi significativi delle indagini e dalla mancanza di ulteriori conferme del coinvolgimento dell’impresa, può indebolire il quadro indiziario originario e richiede una motivazione rafforzata.
  • L’annullamento giudiziale di un’interdittiva per insufficienza motivazionale o istruttoria non preclude all’Amministrazione di rinnovare l’istruttoria e adottare un nuovo provvedimento interdittivo, purché acquisisca elementi ulteriori e concreti idonei a dimostrare l’attualità del rischio di infiltrazione.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaDecisione e riti speciali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.