Cassazione Penale, Sentenza n. 43339/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che confermava la condanna di primo grado. Denuncia: (1) nullità/contrasto fra dispositivo e motivazione perché la sentenza indica nella motivazione la pronuncia impugnata del Tribunale di Milano dell'11/2/2022 mentre nel dispositivo conferma la sentenza del Tribunale di Monza del 18/2/2022; (2) vizio di calcolo della prescrizione (art. 606, comma 1, lett. B) c.p.p.), poiché la Corte avrebbe fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data di presentazione della querela (6/3/2015) invece che dalla data di consumazione del reato individuata dal ricorrente nel 18/9/2014; deduce quindi che, considerate anche le sospensioni per 242 giorni, la prescrizione è maturata il 23/11/2022, prima della sentenza d'appello del 25/1/2023; (3) vizio in fatto e in diritto (art. 606, comma 1, lett. E) c.p.p.) nella valutazione della responsabilità penale, in particolare per presunto travisamento delle dichiarazioni testimoniali e per l'assunto secondo cui non avrebbe fatto recuperare tutti i beni della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto il primo motivo ritenendolo errore materiale pacificamente correggibile alla luce della motivazione (il contrasto dispositivo/motivazione è stato qualificato come semplice lapsus formale). Ha invece accolto il secondo motivo: la prescrizione doveva decorrere dalla data di consumazione del reato (18/9/2014) e, computate le sospensioni per 242 giorni, il termine è spirato il 23/11/2022, anteriore alla sentenza di appello del 25/1/2023; perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen.
Norma invocata per censurare errori di diritto relativi alla prescrizione; la Corte ha esaminato il vizio relativo al decorso della prescrizione nella prospettiva indicata da questa disposizione
art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen.
Norma richiamata con riferimento a vizio di motivazione/travisamento; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dopo la decisione sul punto di prescrizione
art. 158, comma secondo, cod. pen.
Applicata per confermare il principio secondo cui, nei reati procedibili a querela (mera condizione di procedibilità), il termine di prescrizione decorre dal giorno del commesso reato e non dalla presentazione della querela
art. 157, primo comma, cod. pen.
Richiamato perché rileva ai fini del calcolo del termine di prescrizione complessivo
art. 161, secondo comma, cod. pen.
Richiamato per la disciplina delle sospensioni del corso della prescrizione (tolling) da computare nel calcolo del termine
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Richiamati per attestare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo le norme emergenziali/straordinarie sui procedimenti
Massime di principio
- Un contrasto tra dispositivo e motivazione può essere qualificato come errore materiale se l'esame della motivazione ricostruisce chiaramente la volontà del giudice; in tale ipotesi la correzione dell'errore non incide sul merito della decisione.
- Nei reati procedibili a querela che non costituiscono una condizione obiettiva di punibilità (cioè la querela è mera condizione di procedibilità), il termine di prescrizione decorre dalla data del fatto (dies a quo = giorno della consumazione), non dalla data di presentazione della querela.
- Quando si calcola la prescrizione occorre sommare eventuali sospensioni e interruzioni previste dalla legge; se la prescrizione è maturata prima della pronuncia di condanna di grado successivo, la sentenza sarà annullata per estinzione del reato (senza rinvio se il vizio esclude la prosecuzione del giudizio).
- Se il reato è invece soggetto a una condizione obiettiva di punibilità (diversa dalla mera procedibilità), la decorrenza della prescrizione può partire dal verificarsi di tale condizione; va quindi prima chiarito qual è la natura della 'condizione' prevista dalla norma incriminatrice.
- Motivi relativi al travisamento probatorio possono essere assorbiti se la pronuncia viene annullata per un motivo decisivo di carattere processuale (es. prescrizione); tuttavia, vanno formulati e motivati in modo specifico per essere efficaci in sede di legittimità.
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