Sentenza n. 423/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento e la declaratoria - del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione Tecnica PNRR - PNIEC di cui all'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e dal Ministero della Cultura sull'istanza “per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato «Friuli 02» da 39,3 MWp e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzarsi nei Comuni di Premariacco e Remanzacco in Provincia di Udine”; - del diritto della ricorrente a ottenere il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 25, comma 2-bis, e 33 del D.Lgs. n. 152/2006 per un importo complessivo pari a Euro 9.269,38; nonché per la condanna - delle Amministrazioni resistenti alla sollecita definizione del suddetto procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni o entro il termine ritenuto congruo da codesto Ecc.mo T.A.R.; - delle Amministrazioni resistenti a rimborsare alla ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria ai sensi degli artt. 25, comma 2-bis, e 33 del D.Lgs. n. 152/2006 per un importo complessivo pari a Euro 9.269,38, e per la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia delle suddette Amministrazioni nel concludere il procedimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento e inerzia nella conclusione del procedimento di VIA statale relativo a un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato nel dicembre 2023 un’istanza di VIA statale per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 39,3 MWp, successivamente integrata e modificata con riavvio della consultazione pubblica. Il MASE aveva dichiarato l’istanza procedibile e avviato il procedimento, affidandone l’istruttoria alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Dopo la conclusione della consultazione pubblica e l’acquisizione del parere regionale, il procedimento è rimasto nella fase di istruttoria tecnica, nonostante il decorso dei termini previsti dall’art. 25, commi 2-bis e 2-quater, d.lgs. 152/2006. Le successive sollecitazione e diffida della società, inclusa la richiesta di attivazione del potere sostitutivo, sono rimaste prive di riscontro. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento, l’ordine di conclusione del procedimento entro un termine giudiziale, il rimborso del 50% degli oneri istruttori e la nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni costituite hanno eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. La comunicazione della Commissione relativa alla sospensione sine die delle riunioni generaliste è stata ritenuta dalla ricorrente inidonea a interrompere l’inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo il silenzio-inadempimento, rilevando che l’amministrazione aveva sospeso o interrotto il procedimento senza indicare la ragione della sospensione né fissare un termine per la ripresa, e che la comunicazione della sospensione delle riunioni generaliste non aveva natura procedimentale o interlocutoria e non costituiva una valida conclusione del procedimento. Il giudice ha quindi ordinato al MASE e al MIC, secondo le rispettive competenze, di provvedere sull’istanza di VIA con un provvedimento espresso entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, senza imporre un esito favorevole alla ricorrente. Ha inoltre condannato i due Ministeri a rimborsare alla società il 50% degli oneri istruttori versati ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006, ripartendo l’onere in parti eguali. La richiesta di nomina di un commissario ad acta è stata respinta perché la legge già prevede poteri sostitutivi e, allo stato, non ricorrevano i relativi presupposti. Le spese processuali sono state poste a carico del MASE e del MIC, nella misura complessiva di 4.000 euro oltre accessori, metà per ciascuno.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell’istanza di VIA relativa al progetto oggetto del procedimento.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Disciplina la fase di consultazione pubblica, inclusa la nuova consultazione conseguente alla modifica del progetto.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Per i progetti di cui all’art. 8-comma 2 bis, la Commissione [...] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni [...].
Fissa termini per la pronuncia della Commissione e per l’adozione del provvedimento di VIA; il loro decorso, in presenza di inerzia, fonda l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Costituisce la base normativa per il rimborso del 50% degli oneri istruttori versati dalla società.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo [...] provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni.
Prevede un potere sostitutivo legislativamente attribuito per fronteggiare l’inerzia delle Commissioni, circostanza che ha escluso, allo stato, la nomina giudiziale di un commissario ad acta.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC cui è stata affidata l’istruttoria tecnica del procedimento di VIA.
art. 2 l. 241/1990
Rileva quanto all’obbligo generale di conclusione del procedimento e ai poteri sostitutivi in caso di inerzia.
art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990
È stato richiamato dalla ricorrente nella diffida per chiedere l’attivazione del potere sostitutivo.
Massime di principio
- La mera comunicazione amministrativa della sospensione sine die di riunioni o attività interne, priva dell’indicazione delle ragioni della sospensione e di un termine per la ripresa, non interrompe il silenzio-inadempimento né assolve l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Quando siano decorsi i termini legislativamente previsti per la conclusione del procedimento di VIA e l’amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento espresso, il silenzio serbato sulle sollecitazioni dell’interessato integra silenzio-inadempimento illegittimo.
- L’accertamento del silenzio-inadempimento comporta l’ordine giudiziale di concludere il procedimento entro un termine determinato, senza vincolare l’amministrazione ad adottare un esito favorevole per il ricorrente.
- La presenza di un potere sostitutivo già previsto dalla legge può escludere, in assenza di ulteriori presupposti, la necessità di nominare un commissario ad acta nel giudizio contro il silenzio.
- Nel procedimento di VIA, il rimborso del 50% degli oneri istruttori può essere riconosciuto giudizialmente quando ne ricorrano i presupposti previsti dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006.
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