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Ordinanza

Ordinanza n. 3300/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – sessione 2025 – formulato dalla IX Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano nei confronti del ricorrente e comunicato in data 1° aprile 2026 mediante invio all’account online personale del candidato, accessibile dal seguente indirizzo Internet: https://concorsi.giustizia.it/esameavvocato/; - del verbale di correzione della prova scritta del 4 febbraio 2026 della IX Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano reso noto al ricorrente in data 2 e 8 aprile 2026 a seguito di apposite istanze di accesso agli atti, dal quale risulta che nel corso della medesima seduta del 4 febbraio 2026, la suddetta Sottocommissione non ha ammesso il ricorrente alle prove orali dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato, indetto con D.M. 30 giugno 2025 del Ministero della Giustizia (pubblicato in G.U., IV Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. 56 del 18 luglio 2025) per l’anno 2025; - della votazione riservata all’odierno ricorrente contenuta nel suddetto verbale e dell’esito negativo riservato all’elaborato redatto dal ricorrente in data 11 dicembre 2025; - per quanto di ragione e ove occorrer possa, del Decreto del Ministero della Giustizia del 4 novembre 2025 avente ad oggetto la nomina della Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami per l’iscrizione all’albo degli avvocati, indetti per l’anno 2025, nonché del successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 25 novembre 2025 recante la nomina delle ulteriori sottocommissioni; - ove occorra, del verbale n. 2 del 5 dicembre 2025 della Commissione Centrale – Sessione 2025 presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni con cui è stata approvata la nota contenente i criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, esecutivo – anche se ignoto, che, comunque incida sull’interesse legittimo del ricorrente al prosieguo delle prove abilitative per l’accesso alla professione di avvocato e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con la ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense della dott. Giovanni Battista Ferri o, in subordine, al motivato riesame da parte di una diversa Commissione della prova scritta del ricorrente.

Giustizia amministrativa202605924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, unitamente al verbale di correzione, alla votazione e agli atti organizzativi e criteri di valutazione presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha impugnato la non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense per la sessione 2025, il verbale di correzione della prova scritta, la votazione attribuita e l'esito negativo dell'elaborato, nonché, ove occorrente, gli atti di nomina delle commissioni e i criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte. Ha chiesto in via cautelare la sospensione degli atti e, nel merito, l'ammissione alle prove orali o, in subordine, il riesame della prova da parte di una diversa commissione, anche a titolo di reintegrazione in forma specifica. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la valutazione dell'elaborato, nel quale il candidato aveva affrontato la questione della possibilità di chiedere l'annullamento del regolamento di un ateneo; il ricorrente sosteneva evidentemente l'illegittimità del giudizio negativo, mentre l'amministrazione ne difendeva la correttezza.

La decisione

Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto insussistente un fumus boni iuris di evidente fondatezza, poiché la valutazione della commissione rientra nella discrezionalità tecnica e non appariva manifestamente illogica: ai fini dell'esame non rileva soltanto la possibilità astratta di chiedere l'annullamento del regolamento dell'ateneo, ma anche il modo in cui la relativa domanda è stata concretamente formulata e argomentata nell'elaborato. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché la prova orale avrebbe potuto essere sostenuta successivamente qualora il giudizio di merito fosse risultato favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un giudizio di non ammissione a una prova abilitativa presuppone almeno una manifesta illogicità o arbitrarietà della valutazione della commissione; in assenza di tali profili, la valutazione tecnico-discrezionale non può essere sostituita dal giudice sulla base di una diversa opinione circa il contenuto dell'elaborato.
  • Nella valutazione di una prova scritta abilitativa non è sufficiente verificare se il candidato abbia individuato in astratto una possibile domanda giudiziale: rilevano anche i termini, la precisione e l'impostazione con cui la domanda è stata concretamente sviluppata nell'elaborato.
  • Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio derivante dalla mancata ammissione immediata a una prova orale può essere rimosso mediante lo svolgimento della prova in un momento successivo, subordinatamente all'esito favorevole del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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