Sentenza n. 1360/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 899/25, che aveva accertato il diritto di presentare autonomamente alla Questura domanda di protezione speciale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Brescia del 22 settembre 2025, passata in giudicato, e la nomina di un commissario ad acta. La pronuncia aveva riconosciuto il suo diritto a formalizzare presso la Questura una domanda autonoma di protezione speciale, senza dover previamente chiedere la protezione internazionale. Il ricorrente deduceva che la Questura non aveva dato esecuzione al giudicato, nonostante avesse presentato la domanda già l’8 novembre 2024. Il Ministero ha eccepito che la sentenza fosse di mero accertamento e che l’interesse all’ottemperanza fosse venuto meno perché il ricorrente aveva già formalizzato una domanda di protezione speciale prima dell’instaurazione del giudizio; ha inoltre sostenuto che fosse indifferente presentare la domanda autonomamente o nell’ambito della procedura di protezione internazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha interpretato il giudicato come recante, oltre all’accertamento del diritto, un contenuto conformativo implicito: la Questura non può rifiutare la ricezione della domanda autonoma di protezione speciale e deve avviare il relativo procedimento, verificare i requisiti di legge e acquisire il parere obbligatorio della Commissione territoriale. Ha respinto la tesi ministeriale secondo cui le modalità di presentazione sarebbero indifferenti, rilevando che la sentenza civile riconosceva chiaramente l’autonomia del procedimento rispetto a quello per la protezione internazionale. Ha respinto anche l’eccezione di carenza di interesse: la domanda già presentata l’11 giugno 2025 era una domanda di protezione internazionale, destinata alla diversa procedura degli artt. 26 e seguenti del d.lgs. 25/2008, e non soddisfaceva l’interesse a presentare una domanda autonoma di protezione speciale. Ha ordinato alla Questura di ricevere la domanda presentata l’8 novembre 2024 e avviare il procedimento secondo il giudicato entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha prescisso, allo stato, dalla nomina del commissario ad acta, salva separata istanza in caso di ulteriore inadempimento. Amministrazioni condannate alle spese, liquidate in € 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Alla luce di quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto, dovendosi ritenere sussistente l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 899/25.
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all’amministrazione le attività necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresi gli adempimenti conformativi implicitamente contenuti nella pronuncia.
art. 6 d.lgs. 25/2008
La Corte di Appello di Brescia, aderendo all’orientamento già espresso da alcuni giudici di primo grado, ha affermato che l’abrogazione, ad opera della l. n. 50/2023, dell’art. 19, comma 1.2, secondo periodo, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U.I.), non comporta il venir meno del diritto dello straniero di formalizzare la propria domanda di protezione speciale “in via autonoma” presso la Questura, la quale, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 25/2008, è deputata a ricevere anche la domanda di protezione internazionale.
La pronuncia civile da eseguire ha riconosciuto che la Questura può ricevere una domanda di protezione speciale autonoma, distinta da quella proposta nell’ambito della procedura di protezione internazionale.
artt. 26 e ss. d.lgs. 25/2008
Dalla documentazione versata in atti (all. 1, res.) risulta, invero, che quella presentata dal ricorrente è una domanda di protezione internazionale, destinata a seguire il diverso procedimento di cui agli artt. 26 e ss. del d.lgs. n. 25/2008, e non già un’autonoma domanda di protezione speciale.
La presentazione di una domanda di protezione internazionale nell’ambito della relativa procedura non equivale alla presentazione della distinta domanda autonoma di protezione speciale e non fa venir meno l’interesse all’ottemperanza.
art. 19, comma 1.2, secondo periodo, d.lgs. 286/1998
Il contenuto dispositivo della decisione risulta, pertanto, chiaramente individuato nell’accertamento del diritto del -OMISSIS- a presentare, direttamente presso gli uffici della Questura, domanda di protezione speciale “in via autonoma”, secondo il procedimento già previsto dall’abrogato art. 19, comma 1.2, 2° periodo, T.U.I..
Il giudicato ha riconosciuto il diritto a presentare la domanda autonoma presso la Questura secondo il procedimento già previsto dalla disposizione abrogata; tale riconoscimento vincola l’amministrazione nel dare esecuzione alla pronuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il contenuto del giudicato va ricostruito alla luce del dispositivo e della motivazione complessiva; una pronuncia che accerta il diritto di presentare una domanda amministrativa con modalità specifiche può avere anche un contenuto conformativo implicito, che obbliga l’amministrazione a ricevere l’istanza e ad avviare il procedimento corrispondente.
- Quando il giudicato riconosce il diritto di presentare autonomamente una domanda di protezione speciale presso la Questura, la presentazione di una domanda di protezione internazionale nell’ambito della procedura ordinaria non vale come esecuzione del giudicato né elimina l’interesse all’ottemperanza, perché si tratta di procedimenti distinti.
- In esecuzione del giudicato che riconosce il diritto alla domanda autonoma di protezione speciale, la Questura deve ricevere l’istanza, avviare il procedimento e decidere sui requisiti di legge previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione territoriale.
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