Sentenza n. 4858/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento del provvedimento, silentemente formatosi, sull’istanza formulata dal ricorrente in data 05/01/2026, prot. gen. n. 120, al comune di Vico Equense avente ad oggetto l’ostensione di: “1. Tutti i titoli abilitativi edilizi (Permessi di Costruire, SCIA, CILA, e loro varianti) e i relativi progetti, relazioni tecniche e elaborati grafici. 2. Tutti i provvedimenti amministrativi (autorizzazioni, licenze, nulla osta) rilasciati per la specifica destinazione d’uso a parcheggio, compresi quelli di natura paesaggistica e ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della Legge Regionale n. 35/1987 (PUT). 3. Tutti gli atti relativi a eventuali procedimenti sanzionatori o di ripristino dello stato dei luoghi, comprese le comunicazioni, i verbali di sopralluogo e gli accertamenti d’ufficio. 4. Ogni altro atto o documento amministrativo che risulti pertinente e rilevante per l’identificazione della legittimità delle opere, dei confini di proprietà e dei diritti edificatori o d’uso dell’area.”. E PER LA CONSEGUENTE - declaratoria del diritto della parte ricorrente di accedere agli atti indicati nell’istanza del 05/01/2026; - ordine al Comune di Vico Equense di consentire l’accesso e l’estrazione di copia della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso del 5 gennaio 2026 relativa a titoli edilizi, autorizzazioni per la destinazione a parcheggio, atti sanzionatori e ulteriore documentazione sulla legittimità delle opere e sui diritti sull'area
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza di accesso, deducendo violazione degli artt. 3 e 22 e seguenti della l. 241/1990, degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 33/2013 e del giusto procedimento, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità, sostenendo che l'istanza costituiva reiterazione di una precedente richiesta sulla quale si era formato il silenzio-rigetto non impugnato nei termini, e l'improcedibilità, deducendo di avere consentito l'accesso alla documentazione. La ricorrente ha inizialmente contestato la parzialità dell'adempimento, lamentando la mancata fissazione dell'appuntamento e, successivamente, la mancata immediata estrazione delle copie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Nel corso del giudizio il Comune ha dapprima fissato l'appuntamento per la visione degli atti e, successivamente, ha comunicato la disponibilità della documentazione in copia per il ritiro in una data determinata. La ricorrente, preso atto dell'adempimento, ha chiesto in camera di consiglio la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il Tribunale ha ritenuto che la pretesa azionata fosse stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio e non ha quindi esaminato nel merito le eccezioni di inammissibilità né le censure sull'illegittimità del silenzio. Le spese sono state integralmente compensate, avuto riguardo anche ai profili di inammissibilità prospettati, alle peculiarità del caso e all'esito del giudizio di accesso.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è stata pienamente soddisfatta.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Costituiscono il quadro normativo dell'istanza e della tutela giudiziale dell'accesso documentale, ma il giudice non ne ha esaminato nel merito l'applicazione nel caso concreto.
artt. 2 e 5 d.lgs. 33/2013
Sono stati richiamati dalla ricorrente a fondamento delle censure, senza una specifica decisione di merito da parte del Tribunale.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio instaurato per l'accesso, l'amministrazione pone in essere una condotta idonea a soddisfare integralmente la pretesa ostensiva, rendendo disponibili la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta, e il ricorrente prende atto dell'adempimento chiedendo la relativa declaratoria.
- La disponibilità degli atti per la consultazione e il successivo rilascio delle copie può integrare piena soddisfazione della pretesa di accesso anche se l'adempimento si verifica nelle more del giudizio, con conseguente applicazione dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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