Cassazione Civile, Ordinanza n. 37471/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Un utente del servizio idrico aveva agito per ottenere la restituzione di somme versate a titolo di quota per il servizio di depurazione nel periodo 2004-2008, assumendo che il servizio non fosse di fatto prestato per mancanza dei necessari impianti. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato la società gestrice al rimborso di Euro 353,40. La società aveva proposto appello, ma il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che la causa, per il modesto valore, fosse stata decisa secondo equità e fosse quindi appellabile solo per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia; secondo il Tribunale, l’appellante non aveva specificamente indicato tali principi. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 113, comma 2, 339, comma 3, e 10 c.p.c., sostenendo che la controversia riguardava un contratto concluso mediante moduli o formulari ai sensi dell’art. 1342 c.c. e che, perciò, la decisione del giudice di pace doveva considerarsi resa secondo diritto, con conseguente appellabilità piena. In subordine, ha denunciato la violazione delle stesse norme per l’erroneità dell’affermazione secondo cui l’atto di appello non avrebbe individuato specificamente i principi regolatori della materia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha affermato che, poiché la causa aveva ad oggetto una domanda di ripetizione di somme nell’ambito di un contratto di fornitura idrica concluso mediante moduli o formulari, essa rientrava nell’eccezione prevista dall’art. 113, comma 2, c.p.c.; pertanto la sentenza del giudice di pace doveva ritenersi pronunciata secondo diritto e quindi appellabile. Ne consegue che il Tribunale ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.c.
"salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile"
Le cause di valore non eccedente il limite previsto sono decise secondo equità, ma l’eccezione opera per i rapporti derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari, per i quali il giudice di pace decide secondo diritto.
art. 339, comma 3, c.p.c.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili soltanto per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia; se però la decisione è resa secondo diritto, l’appello è ordinario.
art. 10 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla determinazione del valore della causa, senza che la Corte ne faccia un autonomo punto decisivo.
art. 1342 c.c.
È il riferimento normativo per i contratti conclusi mediante moduli o formulari, rilevante per escludere la decisione secondo equità del giudice di pace.
art. 360, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società.
Massime di principio
- Le controversie di modesto valore decise dal giudice di pace non sono necessariamente soggette al regime dell’equità: quando derivano da contratti conclusi mediante moduli o formulari, la decisione deve essere resa secondo diritto.
- La qualificazione della sentenza del giudice di pace come resa secondo equità o secondo diritto dipende dalla natura del rapporto dedotto in causa, non dalla sola limitata entità del valore della domanda.
- Se la sentenza del giudice di pace è stata pronunciata secondo diritto, l’appello non può essere dichiarato inammissibile applicando il regime restrittivo previsto per le sentenze equitative.
- Il richiamo ai "principi regolatori della materia" è rilevante solo per le sentenze effettivamente rese secondo equità; se la decisione è invece resa secondo diritto, l’appello segue le regole ordinarie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37371/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37372/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37373/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37375/2021 del 30/11/2021
- ordinanza_civile · 30 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37376/2021 del 30/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →