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Sentenza

Sentenza n. 16602/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’annullamento del diniego alla riconoscimento del titolo di professionale di infermiere di cui al provvedimento DGPROF/2/P/I.5.h.a./7.1/2021/1184 del 6 febbraio 2023;

Giustizia amministrativa202307095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo professionale di infermiera conseguito in Tunisia, adottato il 6 febbraio 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale fondato sul mancato raggiungimento delle 4.600 ore di formazione teorica richieste dall’art. 38, comma 2, d.lgs. 206/2007. Con l’unica censura ha sostenuto che l’attività infermieristica svolta in Italia durante l’emergenza pandemica, resa possibile da disposizioni eccezionali che consentivano l’impiego di personale sanitario sulla base della qualifica riconosciuta nello Stato di provenienza, avrebbe prodotto oltre 2.000 ore di formazione pratica in circa due anni. Sommando tali ore alle 4.110 ore teoriche risultanti dal titolo (o alle 3.620 ore considerate dall’amministrazione dopo la decurtazione), la ricorrente riteneva soddisfatto il requisito formativo previsto dalla legge.

La decisione

Il TAR ha respinto l’unica censura e, quindi, il ricorso. Per il riconoscimento del titolo professionale conseguito in uno Stato extra-UE, il Ministero deve valutare natura, composizione e durata della formazione estera e verificare il rispetto dei requisiti minimi italiani; per gli infermieri, tra questi è richiesto il monte ore di formazione teorica previsto dall’art. 38, comma 2, d.lgs. 206/2007. Poiché era pacifico che la ricorrente non raggiungesse le 4.600 ore teoriche, il diniego aveva natura sostanzialmente vincolata. Le ore di attività pratica svolte in Italia durante l’emergenza pandemica non possono sostituire la formazione teorica mancante: la disciplina emergenziale è eccezionale e non può essere estesa oltre i casi contemplati. Il TAR ha precisato che resta possibile seguire un diverso percorso, ottenendo il riconoscimento del titolo di studio, eventualmente integrato con misure compensative, e poi conseguendo l’abilitazione e l’iscrizione all’ordine. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Orbene, nella vicenda all’odierno esame risulta pacifico (né la circostanza è contestata) che la ricorrente non potesse vantare un monte ore di formazione teorica pari a quello richiesto dalla normativa interna (ossia 4.600): ne consegue, indi, la natura sostanzialmente vincolata della decisione dell’amministrazione di respingere l’istanza.

    Il riconoscimento del titolo infermieristico richiede il possesso del monte ore di formazione teorica stabilito dalla normativa italiana; se il requisito è pacificamente mancante, il diniego ministeriale è sostanzialmente vincolato.

  • art. 60 d.lgs. 206/2007

    l’amministrazione competente (il Ministero della salute, nel caso in esame, trattandosi di infermieri) è tenuta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 206/2007, ad effettuare il riconoscimento tenendo conto della natura, della composizione e della durata della formazione professionale conseguita all’estero.

    Nel riconoscere qualifiche professionali conseguite in Stati extra-UE, il Ministero valuta natura, composizione e durata della formazione svolta all’estero, verificandone la conformità ai requisiti minimi previsti dalla legge italiana.

  • art. 14 preleggi

    proprio la natura eccezionale degli eventi ha indotto il legislatore a dettare regole straordinarie le quali, come è noto (v. art. 14 preleggi), non si applicano oltre le ipotesi da esse contemplate.

    Le disposizioni eccezionali adottate per l’emergenza pandemica non possono essere estese oltre le ipotesi da esse previste e non consentono, in questo caso, di sostituire con l’attività professionale pratica il requisito ordinario della formazione teorica.

Massime di principio

  • Il riconoscimento in Italia di una qualifica professionale conseguita in uno Stato extra-UE è subordinato alla verifica della natura, composizione e durata della formazione estera e al rispetto dei requisiti minimi formativi stabiliti dalla normativa italiana per la professione interessata.
  • Quando il requisito minimo di formazione teorica previsto per il riconoscimento di una qualifica infermieristica risulta pacificamente insussistente, l’amministrazione è tenuta a respingere l’istanza e non può computare l’attività pratica svolta nell’esercizio della professione in sostituzione delle ore teoriche mancanti.
  • Le deroghe eccezionali che consentono l’impiego temporaneo di personale sanitario durante un’emergenza si applicano entro i limiti delle ipotesi contemplate e non modificano i requisiti ordinari per il riconoscimento di un titolo professionale.

Come è indicizzato

MaterieAlbi e iscrizione
RamiProfessioni e ordini professionali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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