Sentenza n. 10170/2026 - Roma, Sezione 1
per la condanna del Consiglio Nazionale delle Ricerche al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente per effetto dell’illegittima attività amministrativa posta in essere;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta amministrativa consistita nell’adozione di provvedimenti di decadenza dalla graduatoria e dalla nomina, nella richiesta di restituzione delle differenze stipendiali e nella mancata tempestiva esecuzione della sentenza di annullamento
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., il risarcimento di almeno 300.000 euro per danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti sia dai provvedimenti del CNR, poi annullati, con cui era stato dichiarato decaduto dalla graduatoria e dalla nomina a Dirigente Tecnologo ed era stata richiesta la restituzione di differenze stipendiali, sia dalla mancata tempestiva esecuzione della sentenza del TAR Lazio che aveva annullato tali atti. Ha dedotto danni patrimoniali, perdita di opportunità professionali, danno alla salute, danno morale, esistenziale e all’immagine professionale, producendo documentazione medica e consulenza tecnica di parte. Il CNR ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la vicenda derivasse da una progressione interna disciplinata dall’art. 15 del CCNL del comparto ricerca, e ha contestato nel merito la sussistenza degli elementi della responsabilità aquiliana.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la domanda riguardasse la lesione di interessi legittimi derivante dall’esercizio di attività amministrativa e che i precedenti giudizi di annullamento e ottemperanza, svoltisi davanti al giudice amministrativo senza contestazioni sul riparto, fossero divenuti definitivi anche sotto tale profilo. Nel merito, ha distinto due fasi. Quanto all’adozione dei provvedimenti di decadenza e recupero, ha riconosciuto l’illegittimità accertata con giudicato, ma ha escluso la colpa dell’amministrazione: il CNR aveva svolto verifiche e ulteriori approfondimenti tramite una commissione interna, in una situazione fattuale e istruttoria complessa, caratterizzata da dichiarazioni non univoche, contestazioni di un controinteressato e documentazione risalente. L’annullamento aveva accertato l’insufficienza della prova della falsità, non la positiva veridicità della dichiarazione; pertanto non era dimostrata una condotta manifestamente arbitraria o gravemente negligente. Quanto alla fase successiva alla sentenza del TAR del 2018, il giudice ha invece ritenuto colposa la mancata tempestiva esecuzione della pronuncia, immediatamente esecutiva e non sospesa dal Consiglio di Stato. Il CNR ha reintegrato il ricorrente soltanto nel maggio 2020, dopo il giudizio di ottemperanza, con ricostruzione retroattiva della carriera e del trattamento economico. Il danno patrimoniale è stato escluso perché le differenze retributive erano state sostanzialmente riassorbite dalla ricostruzione economica; sono state altresì respinte le richieste relative alle spese dei precedenti giudizi, già regolate dai relativi provvedimenti, e alla perdita di chance, non provata con il grado di probabilità richiesto. È stato escluso anche il danno biologico permanente, non essendo possibile imputarlo con sufficiente certezza alla sola fase di ritardata esecuzione. È stato invece riconosciuto, in via presuntiva e con liquidazione equitativa, un danno non patrimoniale derivante dal protrarsi per oltre due anni dell’incertezza personale e professionale e dalla necessità di promuovere il giudizio di ottemperanza. Il CNR è stato condannato al pagamento di 30.000 euro, oltre alle spese di lite liquidate in 2.000 euro.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
azione di risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa
L’azione ha natura di responsabilità aquiliana e richiede la prova dell’illegittimità della condotta, dell’elemento soggettivo, del danno ingiusto e del nesso causale; l’annullamento dell’atto non determina automaticamente il diritto al risarcimento.
art. 71 d.P.R. 445/2000
verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000
La disposizione è richiamata quale base delle verifiche amministrative sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
art. 1226 c.c.
liquidato equitativamente ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Consente la liquidazione equitativa del danno quando il suo preciso ammontare non sia dimostrabile, sulla base delle circostanze concrete del pregiudizio.
art. 2056 c.c.
liquidato equitativamente ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
È applicato, insieme all’art. 1226 c.c., per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale riconosciuto.
art. 15 CCNL comparto ricerca
progressione di livello ex art. 15 del CCNL comparto ricerca
È stato invocato dal CNR per sostenere la devoluzione della controversia al giudice ordinario; il TAR ha respinto tale argomento, qualificando la domanda come risarcitoria per lesione di interessi legittimi derivante da attività amministrativa.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non fonda automaticamente il diritto al risarcimento: il ricorrente deve provare l’illegittimità della condotta, la colpa o il dolo dell’amministrazione, il danno ingiusto e il nesso causale.
- La responsabilità dell’amministrazione per un atto illegittimo richiede una violazione grave, riconducibile a negligenza, imperizia o manifesta inosservanza delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione; essa può essere esclusa quando l’illegittimità maturi in un contesto di obiettiva complessità fattuale o istruttoria.
- La pubblica amministrazione deve dare tempestiva esecuzione a una sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, anche se intende proporre appello, salvo che ne ottenga la sospensione; il protrarsi dell’inerzia dopo il rigetto della domanda cautelare può integrare una condotta colposa autonoma e fonte di responsabilità risarcitoria.
- Il danno risarcibile derivante dal ritardo nell’esecuzione di una sentenza deve essere circoscritto al periodo di effettivo ritardo e alle conseguenze causalmente riconducibili a tale condotta, senza duplicare poste già reintegrate mediante la ricostruzione economica della carriera o già liquidate a titolo di spese processuali.
- La perdita di chance richiede la prova di una concreta e ragionevole probabilità di conseguire il risultato favorevole; mere possibilità astratte o generiche prospettive professionali non sono sufficienti.
- Un danno non patrimoniale non precisamente quantificabile può essere liquidato equitativamente quando la durata del ritardo, la necessità di promuovere un giudizio di ottemperanza, la posizione professionale, la documentazione sanitaria e le altre circostanze del caso consentano di desumere il pregiudizio causalmente collegato alla condotta amministrativa.
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