Cassazione Civile, Ordinanza n. 22259/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e della concorde richiesta di estinzione del giudizio; richiamato l'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo a maggiori Irpeg e Irap per l'anno d'imposta 2002. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello della società, confermando la pretesa fiscale. In sede di legittimità, tuttavia, nelle more della decisione la ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, allegando un accordo transattivo intervenuto con l'ufficio e chiedendo la compensazione delle spese. L'Agenzia delle entrate, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha aderito all'istanza.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
la Corte lo richiama come आधार per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza di cessazione della materia del contendere e accordo delle parti
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
norma processuale richiamata per la trattazione in pubblica udienza nel periodo emergenziale
L. 18 dicembre 2020, n. 176
legge di conversione del d.l. n. 137/2020, richiamata in relazione alla modalità di trattazione
avviso di accertamento
atto impositivo impugnato relativo a maggiori Irpeg e Irap per l'anno d'imposta 2002
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, interviene tra le parti un accordo transattivo che determina la cessazione della materia del contendere, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo se entrambe le parti aderiscono alla relativa istanza.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite ove vi sia richiesta concorde o comunque ne ricorrano i presupposti processuali evidenziati dalle parti.
- La definizione transattiva della pretesa fiscale in corso di giudizio rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito.
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