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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22259/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e della concorde richiesta di estinzione del giudizio; richiamato l'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo a maggiori Irpeg e Irap per l'anno d'imposta 2002. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l'appello della società, confermando la pretesa fiscale. In sede di legittimità, tuttavia, nelle more della decisione la ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, allegando un accordo transattivo intervenuto con l'ufficio e chiedendo la compensazione delle spese. L'Agenzia delle entrate, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha aderito all'istanza.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    la Corte lo richiama come आधार per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in presenza di cessazione della materia del contendere e accordo delle parti

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    norma processuale richiamata per la trattazione in pubblica udienza nel periodo emergenziale

  • L. 18 dicembre 2020, n. 176

    legge di conversione del d.l. n. 137/2020, richiamata in relazione alla modalità di trattazione

  • avviso di accertamento

    atto impositivo impugnato relativo a maggiori Irpeg e Irap per l'anno d'imposta 2002

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, interviene tra le parti un accordo transattivo che determina la cessazione della materia del contendere, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo se entrambe le parti aderiscono alla relativa istanza.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite ove vi sia richiesta concorde o comunque ne ricorrano i presupposti processuali evidenziati dalle parti.
  • La definizione transattiva della pretesa fiscale in corso di giudizio rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, poiché viene meno l'interesse alla decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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