Ordinanza n. 581/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. della Deliberazione del Direttore Generale ASL Caserta n. 405 del 2.12.2025, pubblicata il giorno 03.12.2025, avente ad oggetto “Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Operatori Tecnici Specializzati - Necrofori... Presa d’atto istanze di partecipazione, ammissione ed esclusione candidati e nomina Commissione Esaminatrice”, con i relativi allegati 1, 2 e 3, nella parte in cui dispone la non ammissione del ricorrente; 2. dell’allegato n. 3 alla suddetta deliberazione, recante “ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI”, nella parte in cui, al n. 1, riporta il nominativo di BUONO FABIO con la motivazione di esclusione “Non allega attestazione dell’impresa privata comprensiva della retribuzione ed attestante i 5 anni di esperienza come richiesto dal bando di concorso”; 3. del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 Operatori Tecnici Specializzati - Necrofori dell’ASL Caserta, pubblicato sul BURC n. 44 del 30.06.2025 in esecuzione della Delibera n. 879 dell’11.06.2025, nella parte in cui fosse interpretato nel senso di imporre, a pena di esclusione, l’allegazione di specifiche attestazioni di impresa privata sulla retribuzione e sulla durata quinquennale del servizio; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi eventuali verbali istruttori e gli atti di fissazione delle prove.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per quattro posti di operatore tecnico specializzato-necroforo, disposta per mancata allegazione dell'attestazione dell'impresa privata relativa alla retribuzione e all'esperienza quinquennale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione dell'ASL Caserta che lo ha escluso dal concorso, contestando, tra l'altro, la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Il bando richiedeva, quale requisito specifico, cinque anni di esperienza professionale nel profilo, da documentare mediante autocertificazione per l'attività svolta presso pubbliche amministrazioni oppure mediante attestazione dell'impresa privata, comprensiva della relativa retribuzione, per l'attività svolta presso imprese private. Il ricorrente aveva dichiarato nella domanda di possedere l'esperienza quinquennale maturata presso imprese private, ma non aveva allegato l'attestazione dell'impresa richiesta dal bando e non aveva indicato la retribuzione né nell'attestazione, assente, né nell'autocertificazione prodotta, ritenuta incompleta rispetto a elementi essenziali prescritti dalla lex specialis. Sono stati quindi dedotti l'illegittimità dell'esclusione e, in particolare, la violazione delle regole sul soccorso istruttorio, assumendo che l'omissione documentale fosse meramente formale.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia dell'esclusione, ritenendo, a sommaria cognizione, insussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare. Il Collegio ha valorizzato il principio di autoresponsabilità dei concorrenti nelle procedure selettive: ciascun candidato sopporta le conseguenze degli errori e delle incompletezze nella domanda e nella documentazione. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, l'integrazione di documentazione incompleta o insufficiente ad attestare un requisito essenziale di ammissione, poiché ciò determinerebbe una violazione della par condicio. Nel caso concreto, non risultava omessa soltanto una formalità documentale, ma mancavano l'attestazione dell'impresa privata e l'indicazione della retribuzione, elemento espressamente richiesto dal bando; pertanto, l'integrazione avrebbe potuto comportare la successiva dimostrazione di un requisito o di elementi essenziali non adeguatamente documentati entro il termine. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 6 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per accogliere la richiesta di sospensione.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Il bando richiamava l'autocertificazione quale modalità di documentazione dell'esperienza professionale maturata presso pubbliche amministrazioni; per l'esperienza presso imprese private richiedeva invece un'attestazione dell'impresa comprensiva della retribuzione.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive il principio di autoresponsabilità impone ai candidati di compilare correttamente la domanda e produrre tempestivamente la documentazione richiesta, sopportando le conseguenze degli errori e delle incompletezze imputabili alla propria condotta.
- Il soccorso istruttorio non è attivabile quando l'omissione riguarda l'allegazione o la completa indicazione di un titolo o requisito essenziale per l'ammissione, perché la sua integrazione dopo la scadenza del termine consentirebbe al candidato di dimostrare tardivamente una condizione non adeguatamente documentata e violerebbe la par condicio.
- La mancata indicazione di elementi essenziali espressamente prescritti dal bando, come la retribuzione collegata all'esperienza professionale maturata presso un'impresa privata, non costituisce una mera irregolarità formale suscettibile di sanatoria mediante soccorso istruttorio quando incide sulla prova del requisito di ammissione.
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando, alla sommaria cognizione propria della fase, l'esclusione appare coerente con la lex specialis e con i limiti del soccorso istruttorio.
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