Cassazione Penale, Sentenza n. 47141/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che confermava il decreto di congelamento dei conti correnti intestati a loro, disposto in esecuzione di richiesta di assistenza giudiziaria dalla Romania per confisca. Hanno dedotto: (i) incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, sostenendo che la competenza sarebbe del Tribunale di Modena per il trasferimento/estinzione di alcuni conti; (ii) violazione del principio del ne bis in idem perché, in Romania, erano già stati disposti sequestri/esecuzioni su beni mobili e immobili e vendite all'asta; (iii) vizi di motivazione e travisamento della prova (errata considerazione di allegati); (iv) carenza di sindacabilità del fumus e del periculum e mancata consultazione tra autorità ai sensi del Regolamento UE; (v) violazione del principio di proporzionalità e questioni connesse al contenuto del certificato di congelamento e alla congruità della confisca.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: (i) la competenza territoriale si determina in base alla situazione al momento della domanda e, ove vi siano più beni, secondo il criterio della maggioranza dei beni; successivi trasferimenti di conti non rilevano; (ii) l'autorità di esecuzione è limitata al controllo formale del certificato e non può sindacare i motivi di merito (inclusa la proporzionalità) che rimangono di competenza dell'autorità di emissione; (iii) il motivo facoltativo di non riconoscimento per violazione del ne bis in idem deve emergere dal certificato o da specifiche allegazioni, cosa che non è avvenuta; (iv) la valutazione del fumus/periculum e il controllo sulla proporzionalità del provvedimento di congelamento non sono ammissibili in questa sede; (v) le censure tardive e non pertinenti nella memoria difensiva sono inammissibili. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 724 cod. proc. pen.
Richiamato come norma processuale vigente ma la Corte applica il criterio generale della perpetuatio iurisdictionis e la disciplina sovranazionale compatibile per la determinazione della competenza territoriale
art. 726-ter cod. proc. pen.
art. 726-ter cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla competenza per le misure sui beni; la Corte conferma che la competenza si determina in base alla situazione al momento della domanda
Regolamento (UE) 2018/1805 (reciproco riconoscimento dei provv. di congelamento e confisca)
art. 4, comma 9; art. 7, comma 1; art. 8, par. 1, lett. a); art. 10, par. 1; art. 16; art. 19, comma 2; art. 21, comma 1, lett. b); art. 33, par. 2
Il Regolamento contiene disposizioni self-executing che regolano il riconoscimento dei provvedimenti di congelamento/confisca. È stato affermato che lo Stato di esecuzione verifica i requisiti formali del certificato e i motivi facoltativi di non riconoscimento solo se emergono dal certificato o dalle allegazioni; le valutazioni di merito (proporzionalità, fumus/periculum) spettano in prevalenza all'autorità di emissione
Direttiva 2014/42/UE
art. 5 (richiamata nel ricorso)
I richiami ai considering e alle disposizioni della direttiva sono stati usati dai ricorrenti per sostenere la sindacabilità del fumus/periculum e i criteri di proporzionalità; la Corte ha ritenuto la sindacabilità limitata dallo schema del Regolamento
d.lgs. n. 35/2016
In assenza di piena normativa di adeguamento al Regolamento UE, la Corte applica le disposizioni compatibili del d.lgs. 35/2016 per le materie non self-executing del Regolamento, in particolare per la determinazione della competenza territoriale e per il controllo formale
d.lgs. n. 137/2015
Rinviato come fonte compatibile per quanto riguarda l'implementazione di principi processuali delle decisioni quadro sostituite dal Regolamento
Decisione quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI
decisione quadro 2003/577/GAI; decisione quadro 2006/783/GAI
Il Regolamento ha sostituito tali decisioni quadro, ma le relative norme interne di attuazione possono ancora essere lette alla luce del Regolamento quando compatibili; ciò giustifica l'uso del d.lgs. di recepimento come fonte applicativa residua
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato dai difensori in relazione ai presupposti della confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto però che l'esame di tali presupposti di merito spetti all'autorità emittente
Massime di principio
- La competenza territoriale per provvedimenti di congelamento si determina sulla base della situazione esistente al momento della domanda: trasferimenti successivi di conti non spostano la competenza.
- Lo Stato di esecuzione è in primo luogo limitato al controllo formale del certificato di congelamento/confisca e non può sindacare i motivi di merito né la proporzionalità, salvo che ragioni specifiche emergano dal certificato o da allegazioni puntuali.
- La violazione del principio del ne bis in idem è un motivo facoltativo di non riconoscimento; per essere efficace deve risultare chiaramente dal certificato o da allegazioni documentate che pongano l'onere probatorio in capo al ricorrente.
- Questioni nuove o dedotte tardivamente in memoria (non indicate nel ricorso principale) sono generalmente inammissibili.
- In assenza di normativa nazionale di adeguamento completa, si applicano le disposizioni self-executing del Regolamento UE e, per le materie residue, le norme interne attuative compatibili (es. d.lgs. 35/2016), con interpretazione conforme ai principi del Regolamento.
- Le censure relative alla proporzionalità della misura ablativa o al merito della confisca vanno sollevate e approfondite presso l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione; lo Stato di esecuzione può al più rinviare l'esecuzione nei casi espressamente previsti dal Regolamento.
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