Sentenza n. 1355/2026 - Milano, Sezione 5
per la dichiarazione di nullità dei contratti sottoscritti con il Comune di Seveso in data 14 luglio 2014, nn. Rep. 15/14 e Rep. 16/14 nella parte in cui prevedono corrispettivi abnormi in luogo del canone di occupazione di suolo pubblico; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente alla integrale ripetizione dei corrispettivi versati al Comune di Seveso in forza dei menzionati contratti, a partire dal 2014; del diritto della Società a ottenere il rinnovo dei contratti sottoscritti con il Comune di Seveso in data 14 luglio 2014, nn. Rep. 15/14 e Rep. 16/14.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: contratti di locazione stipulati nel 2014 per due aree comunali destinate all'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni, nonché i dinieghi comunali alla rideterminazione dei canoni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto la dichiarazione di nullità dei contratti nella parte relativa ai corrispettivi ritenuti abnormi rispetto al canone di occupazione di suolo pubblico, l'accertamento del diritto alla ripetizione integrale delle somme versate dal 2014 e il riconoscimento del diritto al rinnovo dei contratti. Ha sostenuto che il rapporto dovesse essere qualificato come concessione amministrativa, poiché le aree, ubicate all'interno di un impianto sportivo e di una piattaforma ecologica, sarebbero appartenute al patrimonio indisponibile comunale ed erano destinate alla realizzazione di infrastrutture di telefonia, qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che le aree appartenessero al patrimonio disponibile e che i rapporti fossero locazioni di diritto privato, con canoni liberamente pattuiti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile, indicando il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione e precisando che la domanda può essere riproposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha qualificato i contratti come locazioni di diritto privato, sulla base delle clausole relative alla durata novennale e al canone e indipendentemente dal nomen iuris eventualmente attribuito dalle parti. Ha escluso che fosse stata fornita la prova della natura indisponibile delle aree: per la destinazione al pubblico servizio richiesta dall'art. 826, comma 3, c.c. occorrono sia uno specifico atto di volontà dell'ente proprietario sia l'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio. La collocazione delle porzioni di terreno all'interno di un centro sportivo e di una piattaforma ecologica non è stata ritenuta sufficiente, poiché le aree erano fisicamente delimitate e autonomamente utilizzate per gli impianti. Neppure la qualificazione delle infrastrutture di telecomunicazione come opere di pubblica utilità comporta automaticamente la natura indisponibile delle aree, essendo necessario uno specifico provvedimento amministrativo di destinazione. Il Comune, inoltre, poteva scegliere, per la collocazione degli impianti su aree pubbliche, tra concessione e contratto di diritto privato. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 826, comma 3, c.c.
Un bene non appartenente al demanio necessario entra nel patrimonio indisponibile perché destinato a un pubblico servizio solo quando ricorrono il requisito soggettivo della specifica volontà dell'ente proprietario, risultante da un atto amministrativo, e il requisito oggettivo dell'effettiva e attuale destinazione al pubblico servizio.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, indica il giudice munito di giurisdizione davanti al quale la domanda può essere riproposta nei termini e con gli effetti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato in base alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta e al rapporto giuridico posto a fondamento della domanda, non la qualificazione prospettata dalla parte né il nomen iuris attribuito al rapporto.
- La cessione in godimento di un bene comunale appartenente al patrimonio disponibile, regolata da clausole relative a durata e canone proprie della locazione, dà luogo a un rapporto privatistico; le controversie sui canoni, sulla ripetizione delle somme e sul rinnovo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La destinazione di un bene al pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. richiede cumulativamente uno specifico atto dell'ente proprietario che manifesti la volontà di destinazione e l'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio.
- La qualificazione legislativa di un'attività o di un'infrastruttura come servizio di interesse pubblico o opera di pubblica utilità non determina automaticamente la natura indisponibile dell'area sulla quale essa è collocata; occorre uno specifico provvedimento amministrativo di destinazione dell'area al pubblico servizio.
- Per la collocazione di infrastrutture di telecomunicazione su aree pubbliche l'amministrazione può scegliere, in assenza di una diversa qualificazione derivante dalla natura del bene e dall'esercizio del potere, tra la concessione amministrativa e il contratto di diritto privato.
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