Cassazione Penale, Ordinanza n. 02939/2025 del 24/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
La persona offesa e querelante ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Catania aveva disposto l'archiviazione del procedimento a carico dell'indagato. Con l'unico motivo ha dedotto l'abnormità e l'illegittimità del provvedimento di archiviazione, sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe ecceduto i propri poteri nel disporre l'archiviazione dopo opposizione. La difesa dell'indagato ha depositato memoria e chiesto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso, affermando che non è abnorme il provvedimento del GIP che, a seguito di opposizione, disponga l'archiviazione sulla base degli elementi acquisiti e non suscettibili di ampliamento, perché tale decisione rientra nei poteri attribuiti dall'ordinamento processuale anche dopo le modifiche all'art. 408 c.p.p. introdotte dal d.lgs. n. 150/2022. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece esclusa la condanna del ricorrente alle spese in favore del querelato.
Norme richiamate
art. 408 c.p.p.
come modificato dall'art. 22, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Anche dopo la riforma, il GIP conserva il potere di disporre l'archiviazione sulla base degli elementi acquisiti e non suscettibili di ulteriore ampliamento; il carattere prognostico del giudizio di merito non comprime la pienezza del potere decisorio sulle valutazioni giuridiche circa la sussistenza del reato.
artt. 409, comma 2, e 410, comma 3, c.p.p.
Nel procedimento camerale relativo all'opposizione alla richiesta di archiviazione non è consentita la condanna della parte privata al pagamento delle spese in favore dell'altra parte privata.
art. 592, comma 4, c.p.p.
La condanna del soccombente è circoscritta ai giudizi di impugnazione per i soli interessi civili; ne deriva il divieto di condanna della persona offesa al rimborso delle spese processuali in favore dell'imputato/querelato quando l'impugnazione è proposta esclusivamente agli effetti penali.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 22
Ha modificato l'art. 408 c.p.p., ma non ha eliminato il potere del GIP di valutare giuridicamente la sussistenza del reato ai fini dell'archiviazione.
Massime di principio
- Non è abnorme il provvedimento di archiviazione pronunciato dal GIP dopo opposizione quando esso sia fondato sugli elementi già acquisiti e non ulteriormente integrabili, poiché si tratta di esercizio di un potere processuale riconosciuto dall'ordinamento.
- Nel giudizio camerale sulla richiesta di archiviazione non è possibile porre a carico di una parte privata le spese processuali in favore dell'altra parte privata, in assenza di una specifica base normativa.
- Nei giudizi di impugnazione instaurati esclusivamente agli effetti penali, la disciplina sulle spese di cui all'art. 592, comma 4, c.p.p. non consente la condanna della parte soccombente a rifondere le spese all'imputato o al querelato.
- La valutazione del GIP sulla sussistenza del reato, ai fini dell'archiviazione, può implicare apprezzamenti giuridici completi e non è ridotta da un mero limite prognostico sul possibile esito del dibattimento.
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