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Sentenza

Sentenza n. 4108/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 3295/2024, depositata e resa pubblica il 01.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4358/2024.

Giustizia amministrativa202504401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3295/2024, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3295/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero, ha chiesto l’accredito dell’importo complessivo di 2.000 euro, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto la copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito senza contestare specificamente l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato la produzione del titolo giudiziale e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché il Ministero non ha contestato la mancata esecuzione e l’an e il quantum del credito risultavano incontestati, ha ordinato all’Amministrazione di ottemperare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi 2.000 euro. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il TAR ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo manifestamente iniqua una penalità ulteriore, poiché la carta del docente costituisce un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione e non un corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, nei presupposti previsti, disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, avuto riguardo alla funzione non corrispettiva della carta del docente, è stata ritenuta manifestamente iniqua.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico interessato dal titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Impone, per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il ricorso è stato ritenuto tempestivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorrente deve dimostrare l’esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato ove richiesto e la notificazione del titolo, nonché il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’Amministrazione non contesta specificamente l’inadempimento né fornisce elementi sull’avvenuta esecuzione, e risultano incontestati l’an e il quantum della prestazione dovuta, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento indicando contenuto e termine dell’obbligazione.
  • Nel caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando l’ufficio competente, la facoltà di delega e il termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114 c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell’inottemperanza: deve essere esclusa quando, in relazione alla natura e alla funzione della prestazione, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua. In particolare, può essere ritenuta iniqua per una prestazione avente natura di contributo finalizzato all’aggiornamento e alla formazione, anziché di corrispettivo monetario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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