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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02795/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale conferito a due architetti per la redazione di un progetto relativo alla realizzazione di un centro per la diffusione della legalità, progetto finanziato dal Ministero dell'Interno ma non andato a buon fine per l'indisponibilità dell'immobile destinato a ospitarlo. Gli architetti avevano ottenuto un lodo arbitrale favorevole sulla domanda di pagamento del compenso; il Comune aveva impugnato il lodo e la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione, dichiarando la nullità del lodo in fase rescindente e respingendo poi la pretesa creditoria in fase rescissoria, ritenendo che la clausola dell'art. 6 della convenzione, che prevedeva il pagamento del compenso "solo dopo l'accredito della somma da parte del Ministero dell'Interno", integrasse una condizione potestativa mista e non un termine, con conseguente mancato avveramento della condizione e non esigibilità del credito. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 829 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe sconfinato nel merito sostituendo la propria interpretazione della clausola a quella degli arbitri, senza censurare adeguatamente il ragionamento arbitrale e trasformando il controllo di legittimità in un nuovo giudizio di merito. Con il secondo motivo deducono violazione dell'art. 1353 c.c., contestando la qualificazione dell'evento come condizione, perché l'accredito ministeriale sarebbe stato un evento futuro ma certo e non incerto. Con il terzo motivo denunciano omesso esame di fatti decisivi, relativi allo svolgimento del rapporto, alla comunicazione dell'ente capofila sull'impegno finanziario, alla dicitura di progetto finanziato, alla regolarità formale del progetto, all'indisponibilità dell'immobile, alla tempistica delle attività e alla liquidazione della parcella da parte dell'ordine professionale, fatti che avrebbero dovuto condurre a ritenere l'evento dedotto come semplice termine e a riconoscere il credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello, nel sindacare il lodo arbitrale, si è mossa entro i limiti del giudizio rescindente ex art. 829 c.p.c., limitandosi a verificare il rispetto dei canoni ermeneutici e la coerenza logica dell'interpretazione contrattuale; solo dopo avere dichiarato la nullità del lodo poteva procedere alla qualificazione della clausola in sede rescissoria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché i ricorrenti non hanno specificato quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati, limitandosi a proporre una diversa lettura della clausola. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché volto in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità e comunque fuori dall'ambito dell'omesso esame di un fatto decisivo nei termini dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato inoltre dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale dà luogo a un giudizio a critica vincolata e, nella fase rescindente, consente al giudice di verificare la correttezza giuridica e logica della decisione arbitrale, non un nuovo esame di merito; solo dopo l'accertamento della nullità è possibile il riesame rescissorio.

  • art. 830 c.p.c.

    La fase rescissoria successiva all'accertamento della nullità del lodo consente il riesame di merito della controversia arbitrale.

  • art. 1353 c.c.

    La clausola che subordina il pagamento al verificarsi di un evento futuro e incerto può integrare una condizione, e non un termine, con conseguente inesigibilità del credito sino all'avveramento dell'evento.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    La violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto può essere censurata in cassazione solo se si indica specificamente quale canone sia stato violato e in quale modo; non è consentito sostituire una diversa interpretazione a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la richiesta di una nuova valutazione delle prove o del merito istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non si traduce in un appello pieno: il giudice può controllare soltanto la sussistenza dei vizi tipizzati e la correttezza logico-giuridica della motivazione, senza sostituire il proprio apprezzamento di merito a quello degli arbitri.
  • La qualificazione di una clausola contrattuale come termine o condizione è censurabile in cassazione solo deducendo in modo specifico la violazione dei criteri ermeneutici o un vizio logico della motivazione; la mera contrapposizione di una diversa lettura della clausola è inammissibile.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere usato per sollecitare una rilettura del compendio probatorio: deve indicare un fatto storico decisivo, effettivamente discusso e non esaminato dal giudice di merito.
  • Se il pagamento del compenso è subordinato a un evento futuro e incerto, la clausola opera come condizione e, fino al suo avveramento, il credito non è esigibile.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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