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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24942/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla complessa disciplina della perequazione aziendale delle pensioni del personale del Banco di Napoli e, in particolare, dalla posizione di alcuni ex pensionati che avevano già ottenuto un giudicato favorevole sul diritto alla perequazione. Dopo l’adesione alla proposta del Fondo di previdenza complementare, che consentiva la trasformazione del trattamento periodico integrativo in una somma una tantum con contestuale risoluzione di ogni rapporto inerente al trattamento integrativo, i ricorrenti hanno chiesto di continuare a percepire gli aumenti derivanti dalla perequazione aziendale anche per il periodo successivo alla capitalizzazione. In appello la banca aveva ottenuto una riforma parziale della decisione di primo grado, limitatamente a tali posizioni. Con il ricorso per cassazione i pensionati hanno dedotto, in sintesi, che: il giudicato sulla perequazione sarebbe rimasto intatto e vincolante; la capitalizzazione avrebbe riguardato solo il Fondo e non il Banco; non vi sarebbe stata alcuna rinuncia espressa al diritto alla perequazione; le riserve apposte all’accettazione avrebbero impedito l’effetto estintivo; la sentenza d’appello avrebbe errato nell’interpretare la delibera aziendale del 17 gennaio 1983 e lo statuto del Fondo; avrebbe inoltre confuso il diritto accertato con le successive azioni di recupero delle somme dovute e avrebbe indebitamente ravvisato una novazione o un’obbligazione alternativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibili i motivi ma li ha complessivamente respinti. Ha affermato che il giudicato formatosi sulla perequazione aziendale riguardava il meccanismo di determinazione della perequazione accessoria alla pensione integrativa, ma non legittimava la sua sopravvivenza dopo la capitalizzazione del trattamento integrativo. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della clausola statutaria del Fondo: l’accettazione della somma capitale una tantum estingue la prestazione pensionistica integrativa periodica e, con essa, anche gli accessori strettamente connessi, quale la perequazione aziendale, per il periodo successivo alla capitalizzazione. È stata esclusa la rilevanza decisiva della mancata rinuncia espressa e delle riserve apposte da alcuni aderenti, nonché l’utilizzabilità del giudicato per ottenere somme maturate dopo l’estinzione del trattamento principale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese per la complessità delle questioni e con atto finale dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, L. 30 luglio 1990, n. 218

    "sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore creditizio"

    Ha demandato al Governo la disciplina del trattamento previdenziale dei dipendenti degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati dall’AGO.

  • d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357

    Ha ricondotto i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici creditizi nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, sopprimendo i regimi esclusivi ed esonerativi e regolando anche la perequazione delle pensioni.

  • art. 3, commi 2, 3 e 4, d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357

    La quota del trattamento pensionistico a carico della gestione speciale INPS è soggetta alla perequazione automatica; ai titolari è comunque garantito il trattamento complessivo di miglior favore previsto dal regime originario.

  • art. 4, d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357

    Salva il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore e pone la differenza a carico dei fondi o direttamente dei datori di lavoro.

  • art. 9, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    Richiamato nel contesto della precedente giurisprudenza sulla perequazione aziendale e sui suoi limiti temporali.

  • art. 47, comma 1, Statuto del Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli

    "con contestuale risoluzione di ogni rapporto con il Fondo e con il Banco avuto riguardo al trattamento integrativo"

    La richiesta di liquidazione in capitale una tantum determina l’estinzione della prestazione pensionistica integrativa periodica e dei suoi accessori per il futuro.

  • art. 380-bis.1. c.p.c.

    Ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 1362 c.c.

    La clausola statutaria e l’accordo di capitalizzazione vanno interpretati secondo la comune intenzione delle parti e il tenore letterale delle pattuizioni.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura vessatoria dell’effetto estintivo, ma la Corte non ha accolto tale prospettazione.

  • art. 2908 c.c.

    Invocato per contestare la portata del giudicato, ma la Corte ha negato che esso coprisse l’an debeatur della perequazione dopo la capitalizzazione.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato ha efficacia vincolante sul meccanismo di perequazione, ma entro il perimetro del rapporto definito e non oltre l’estinzione della prestazione principale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla stabilità del giudicato, ma non idoneo a impedire l’effetto estintivo conseguente alla capitalizzazione.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per escludere una rinuncia tacita o non espressa; la Corte ha ritenuto che l’estinzione derivi dall’accordo di capitalizzazione, non da una rinuncia abdicativa.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato per escludere la novazione: la Corte non ha fondato la decisione su una novazione, ma sull’effetto estintivo tipico della capitalizzazione.

  • art. 1236 c.c.

    Richiamato in tema di rinuncia, ma la Corte ha ritenuto non decisiva la mancanza di una espressa volontà abdicativa.

  • art. 1268 c.c.

    Invocato in relazione alla solidarietà tra Fondo e banca; non è stato ritenuto decisivo per mantenere in vita il diritto dopo la capitalizzazione.

  • art. 1197 c.c.

    Richiamato nel ricorso per sostenere che la prestazione capitale non potesse incidere sulla parte non erogata, ma la Corte ha ricondotto l’effetto all’accordo di capitalizzazione.

  • art. 1285 c.c.

    Richiamato nel tentativo di qualificare il rapporto come obbligazione alternativa; la Corte ha escluso che la decisione si fondi su tale schema.

  • art. 1965 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di avvicinare la vicenda alla transazione; la Corte ha risolto la questione sulla base della clausola di capitalizzazione e della sua causa concreta.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato in relazione a una pretesa estinzione del giudizio o del rapporto; non ritenuto pertinente al decisum.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia o ultrapetizione, ma la Corte ha escluso vizi del genere.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla corretta applicazione del diritto, ma senza esito favorevole ai ricorrenti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle censure sulla valutazione dei fatti, ma non accolto.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per asserita motivazione apparente o mancante; la Corte ha escluso che la sentenza d’appello fosse affetta da tale vizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per sufficienza della motivazione, ritenuta invece adeguata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come veicolo dei motivi di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i vizi di nullità della sentenza e del procedimento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha escluso tale vizio.

  • art. 47, comma 1, Statuto del Fondo

    Norma interpretata come fonte di un meccanismo estintivo della prestazione integrativa per il futuro, al momento della corresponsione della somma capitale.

  • art. 7, lettera a), d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Richiamato come conferma sistematica della facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione complementare con estinzione della medesima.

  • art. 6, comma 2, T.U.I.R.

    Richiamato, per analogia in materia fiscale, a sostegno dell’idea che la liquidazione in capitale sia sostitutiva della pensione integrativa cui il soggetto rinuncia.

Massime di principio

  • Quando una prestazione pensionistica integrativa viene validamente convertita in una somma capitale una tantum in forza di una clausola statutaria o di accordo applicabile, l’effetto estintivo riguarda non solo la prestazione periodica principale ma anche gli accessori strettamente collegati, compresa la perequazione aziendale, per il periodo successivo alla liquidazione.
  • Il giudicato che abbia accertato il diritto alla perequazione non può essere utilizzato per ottenere ratei maturati dopo l’estinzione del trattamento integrativo cui la perequazione accede, perché il giudicato opera entro il perimetro del rapporto sostanziale definito e non trasforma l’accessorio in un diritto autonomo svincolato dalla prestazione principale.
  • L’assenza di una rinuncia espressa non impedisce l’effetto estintivo quando esso derivi in modo tipico e necessario dall’accettazione di una proposta di capitalizzazione che, per la sua causa concreta, sostituisce il trattamento periodico con una liquidazione in capitale e chiude i rapporti inerenti al trattamento integrativo.
  • Eventuali riserve formulate all’atto dell’accettazione della capitalizzazione non possono neutralizzare l’effetto estintivo tipico dell’accordo se esse attengono a profili diversi e non incidono sul consenso formato sul nuovo assetto negoziale.
  • La contestazione circa il mancato computo, nella somma capitale, di importi riconosciuti da un precedente giudicato attiene a un diverso problema di quantificazione o di corretta liquidazione della capitalizzazione e non consente, di per sé, di far sopravvivere la perequazione per il periodo successivo alla liquidazione in capitale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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