Sentenza del 09/03/2015 n. 2189 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - Lavoratore autonomo - Regime di mono-committenza - Autonoma organizzazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che la mono-committenza e lo svolgimento dell'attività presso strutture predisposte e organizzate dal committente costituiscano elementi idonei ad avvalorare l'assenza di autonoma organizzazione. Di conseguenza, non sussiste il presupposto per l'applicazione dell'IRAP al lavoratore autonomo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione. In particolare, svolgeva la propria attività in regime di mono-committenza e all'interno di strutture organizzate dal committente, senza una struttura organizzativa autonoma riferibile alla propria attività professionale.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non è dovuta dal lavoratore autonomo quando l'attività è svolta senza un'organizzazione autonoma di mezzi e persone, cioè senza una struttura che ecceda il normale apporto personale del professionista.
Massime di principio
- La prestazione dell'attività per un solo committente, da sola, non esclude automaticamente l'IRAP, ma può costituire un indice significativo dell'assenza di una struttura organizzativa autonoma.
- Lo svolgimento del lavoro all'interno di locali, strutture e organizzazioni predisposte dal committente depone contro l'esistenza di un'autonoma organizzazione del lavoratore.
- Per valutare l'assoggettamento all'IRAP occorre verificare in concreto chi organizza e sostiene i mezzi, le risorse e il personale utilizzati nell'attività.
- L'assenza di dipendenti, collaboratori rilevanti, beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e struttura propria rafforza la tesi dell'esclusione dall'IRAP.
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