Cassazione Penale, Sentenza n. 8546/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., con riferimento a reati (artt. 482, 491, 494, 640, 648 c.p.) commessi tra maggio 2009 e luglio 2011 e oggetto di nove sentenze di condanna. Il ricorrente deduceva che i reati fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso e censurava la motivazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione, nonché il presunto contrasto con valutazioni di altri giudici che avevano disposto unificazione in casi simili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché richiedeva una rivalutazione di fatti e prove non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato l'assenza di un "medesimo disegno criminoso": i reati, pur in parte omogenei, sono stati commessi in luoghi diversi, con modalità e compagini esecutive differenti, senza indici sufficienti di una pianificazione originaria; le dichiarazioni confessorie dell'imputato indicavano episodicità e spinte contingenti. La Corte ha ritenuto che la condotta vada inquadrata come scelta di vita criminale (recidiva/delinquenza abituale) e non come continuazione. Ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, codice penale
richiede un "medesimo" disegno criminoso; inciso anche in tempi diversi
La continuazione richiede un disegno criminoso originario, non identificabile con la mera propensione a delinquere o con un programma di vita delinquenziale; la pianificazione almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato è necessaria. La distanza temporale può essere indizio negativo.
artt. 482, 491, 494, 640, 648 codice penale
Elenco dei reati per i quali è stata richiesta la continuazione; non decisivi di per sé ai fini della continuazione se mancano elementi fattuali di collegamento e di programmazione unitaria.
art. 671 codice di procedura penale
Richiamato nel testo come norma procedurale che ha consentito a giudici dell'esecuzione diversi di essere aditi per valutazioni in ordine all'unificazione; le valutazioni di altri giudici sono considerate rilevanti ma non vincolanti se i dati desunti dalle sentenze non supportano l'unitarietà.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 1, n. 15955/2016 - Eloumari)
Precisazione che il programma di vita delinquenziale non coincide con il "medesimo disegno criminoso" richiesto dall'art. 81; serve una programmazione originaria di una pluralità di reati.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. U, n. 28659/2017 - Gargiulo)
Elenco degli indicatori utili per riconoscere la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e la programmazione delle successive violazioni già al momento del primo reato.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 1, n. 12905/2010 - Bonasera)
Distinzione tra movente generico o tendenza a delinquere e il fine specifico che attesta una programmazione unitaria; il primo non è sufficiente per la continuazione.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare un "medesimo" disegno criminoso originario, cioè una programmazione almeno nelle linee essenziali già presente al primo episodio.
- La mera somiglianza tipologica dei reati o la contiguità temporale non sono sufficienti: devono emergere indici concreti (modus operandi, stessi complici, strumenti, finalità specifica, contiguità spazio-temporale, causalità comune).
- La distanza temporale significativa tra i reati è un elemento che può pesare negativamente e ridurre la probabilità di riconoscere la continuazione.
- Le dichiarazioni del reo che qualificano gli episodi come frutto di spinte o occasioni contingenti indeboliscono l'ipotesi di una pianificazione unitaria.
- Valutazioni divergenti di diversi giudici dell'esecuzione non impongono automaticamente il riconoscimento della continuazione se, alla verifica delle sentenze, mancano i presupposti fattuali.
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio di merito sui fatti: il ricorso che sollecita rivalutazioni probatorie o apprezzamenti di fatto è destinato all'inammissibilità o al rigetto.
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