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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03620/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per una condotta definita dalla decisione come oppositiva e violenta. I motivi di ricorso erano quattro: il primo contestava la ricostruzione dei fatti e mirava a ottenere una diversa valutazione del merito; il secondo censurava l'applicazione della recidiva; il terzo e il quarto contestavano il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento o la mancata valorizzazione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero, rispettivamente, meramente assertivi o diretti a una rivalutazione del merito, manifestamente infondati quanto alla recidiva, e comunque volti a sollecitare un diverso apprezzamento discrezionale sulla pena e sulle attenuanti generiche, precluso in sede di legittimità; inoltre, il motivo di appello sulle attenuanti generiche era stato ritenuto aspecifico dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo privo di specifiche fratture logiche della motivazione e diretto solo a una nuova valutazione del merito; il secondo manifestamente infondato perché la condotta, letta alla luce del precedente specifico, era sintomatica di maggiore pericolosità e giustificava la recidiva; i motivi sulla pena e sulle attenuanti generiche erano inammissibili perché chiedevano una diversa valutazione discrezionale, peraltro a fronte di un motivo di appello aspecifico e di una motivazione della Corte territoriale sulla congruità della pena fondata sulla gravità della condotta e sul dato personologico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere ritenuta quando la condotta, valutata unitamente al precedente specifico, evidenzi una maggiore pericolosità del soggetto.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e, se il motivo di appello è aspecifico, non possono essere utilmente rimesse in discussione in cassazione salvo vizi motivazionali specifici.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la motivazione della sentenza impugnata dia conto in modo non illogico degli elementi di fatto posti a base della decisione.
  • La censura sulla recidiva è infondata se il giudice di merito valorizza un precedente specifico come indice di maggiore pericolosità del reo e motiva in modo coerente il relativo giudizio.
  • Le doglianze sulla pena e sulle attenuanti generiche non possono risolversi in una mera sollecitazione a un diverso apprezzamento discrezionale del giudice, essendo necessario dedurre un vizio specifico della motivazione; l'aspecificità del motivo di appello indebolisce ulteriormente la censura in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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