Sentenza del 29/04/2016 n. 8543 - Corte di Cassazione
TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE - Redditi prodotti in Italia da una società svizzera - Tassazione - Art. 5 della Convenzione Italo-Svizzera contro la doppia imposizione - Applicabilità - Condizioni - Stabile organizzazione - Elemento soggettivo ed oggettivo - Compresenza - Necessità - Esclusione - Disponibilità di un agente ìcon potere di rappresentanza - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi a IRPEG e IRAP per gli anni 2003 e 2004. La controversia riguardava l’esistenza in Italia di una stabile organizzazione della società svizzera, dedotta dall’attività svolta da V. K., dai poteri conferitigli con procura generale, dalla sua nomina a rappresentante fiscale, dalla gestione di rapporti con fornitori e clienti, dall’utilizzo di conti correnti e dalla documentazione contabile relativa ad acquisti e vendite. L’Agenzia sosteneva che, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione italo-svizzera, fosse sufficiente una stabile organizzazione personale, senza la necessità di una struttura materiale fissa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso dell’Agenzia, ritenendo errata o comunque insufficiente la valutazione della Commissione regionale. Ha affermato che, ai fini delle imposte sui redditi, la stabile organizzazione può sussistere anche soltanto in forma personale, quando l’impresa non residente dispone stabilmente in Italia di un agente non indipendente munito del potere di rappresentanza e di concludere contratti. Non è quindi indispensabile la compresenza di una sede, ufficio o deposito in Italia. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano per un nuovo esame dei fatti e della documentazione. Il ricorso contro D. L. è stato invece dichiarato inammissibile, poiché la sua carenza di legittimazione passiva era già passata in giudicato.
Norme richiamate
Art. 5 della Convenzione italo-svizzera del 9 marzo 1976 contro le doppie imposizioni, ratificata dalla legge n. 943 del 1978
La stabile organizzazione può essere configurata anche in presenza del solo elemento soggettivo o personale, quando l’impresa dispone stabilmente nello Stato di un agente non indipendente munito del potere di rappresentanza e abilitato a concludere contratti.
La norma non richiede necessariamente la contemporanea esistenza di una stabile organizzazione materiale e di una stabile organizzazione personale. Ai fini delle imposte sui redditi è sufficiente anche un agente non indipendente stabilmente operante in Italia con poteri rappresentativi, persino quando agisca secondo direttive dettagliate della casa madre.
Artt. 112 e 162 del TUIR, nella formulazione vigente ratione temporis
Le disposizioni sono richiamate nel contesto della disciplina della tassazione dei redditi di imprese non residenti e della nozione di stabile organizzazione. La verifica deve essere effettuata considerando l’effettiva attività economica svolta in Italia.
Art. 2697 del codice civile
La prova della stabile organizzazione può derivare dalla valutazione complessiva degli elementi dedotti dall’Amministrazione, inclusi procura, documenti contabili, fatture, conti correnti, rapporti con clienti e fornitori e attività concretamente esercitata.
Artt. 2727-2729 del codice civile
Gli elementi indiziari possono fondare una prova presuntiva della stabile organizzazione se valutati complessivamente e secondo criteri di gravità, precisione e concordanza.
Art. 360 del codice di procedura civile
La Corte ha esaminato motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e all’omessa o insufficiente motivazione su fatti decisivi, rilevando carenze nella valutazione della posizione di V. K. e della documentazione prodotta.
Massime di principio
- Per tassare in Italia i redditi di un’impresa estera non è sempre necessaria una sede fisica, un ufficio o un deposito: può essere sufficiente una stabile organizzazione personale.
- La stabile organizzazione personale può sussistere quando un agente opera stabilmente in Italia, non è realmente indipendente e dispone di poteri di rappresentanza o di conclusione dei contratti per conto dell’impresa estera.
- Il fatto che l’agente segua direttive dettagliate della casa madre non esclude necessariamente la sua natura di agente dipendente; anzi, può confermare il rapporto di subordinazione economica e organizzativa.
- La qualificazione formale dell’attività o dell’ufficio, così come l’iscrizione a un registro amministrativo, non è decisiva: occorre verificare concretamente le funzioni svolte e l’effettiva attività economica.
- Procure ampie, nomina a rappresentante fiscale, gestione di conti correnti, contatti con clienti e fornitori, organizzazione delle vendite e documentazione contabile possono costituire, valutati insieme, indizi della stabile organizzazione.
- La verifica deve concentrarsi sulla sostanza economica dell’attività svolta in Italia e non soltanto sulle dichiarazioni formali dell’impresa o sulla denominazione attribuita all’operatore.
- La cassazione con rinvio non equivale a una definitiva dichiarazione dell’esistenza della stabile organizzazione: impone al giudice di merito una nuova valutazione complessiva dei fatti e delle prove.
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