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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16924/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna per reati di bancarotta documentale (capo 1), bancarotta impropria da operazioni dolose (capo 2) e bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 4). Il ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione e errata applicazione della legge penale in relazione all'elemento soggettivo (dolo) richiesto dall'art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare; 2) errata valutazione dell'elemento oggettivo, contestando che le operazioni contestate avessero effettivamente aggravato il dissesto societario (es. fatture anticipate non contabilizzate, nessuna insinuazione bancaria); 3) contraddittorietà della motivazione (esclusione di responsabilità per mancato versamento ritenute ma affermazione di responsabilità per mancato versamento contributi che avrebbe aggravato il dissesto); 4) violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza rispetto al capo 4, sostenendo che la condotta era stata collocata temporalmente in un momento in cui l'imputato non ricopriva più la carica; 5) errata comparazione di circostanze con conseguente mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti (contestazione della recidiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi aspecifici e finalizzati a una riconsiderazione del merito, non efficacemente confrontati con la motivazione della Corte d'appello che aveva esposto elementi probatori sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo (utilizzo di fatture per crediti inesistenti, omissione sistematica dei versamenti previdenziali). Ha richiamato la giurisprudenza sulla natura preterintenzionale dell'art. 223, comma 2, n. 2 (consapevolezza e volontà della natura dolosa dell'operazione e prevedibilità dell'evento dissesto) e la necessità di un nesso causale tra operazioni dolose e dissesto o suo aggravamento. Il quarto motivo (correlazione imputazione-sentenza e riferibilità dei prelievi) è stato ritenuto volto a rinnovare la valutazione del fatto ed è risultato infondato alla luce delle argomentazioni di merito, congrue e non manifestamente illogiche. Il quinto motivo (comparazione aggravanti/attenuanti) è materia di discrezionalità di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio logico o arbitrario, che non è emerso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    La fattispecie riguarda le "operazioni dolose" che, anche senza dissimulazione, costituiscono causa o concausa del dissesto. Si tratta di un reato a sfondo preterintenzionale: l'accusa deve dimostrare la consapevolezza e la volontà della natura dolosa dell'operazione e la prevedibilità dell'evento dannoso (dissesto) risultante dall'operazione

  • art. 218 legge fallimentare

    Il reato di ricorso abusivo al credito richiede, per la sua configurazione, che il credito sia ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore; inoltre, per alcuni profili giurisprudenziali è necessaria la declaratoria di fallimento per consentire il perseguimento in quell'ambito. Si distingue da art. 223 perché quest'ultimo può riguardare anche crediti ottenuti senza dissimulazione ma che diventano causa del dissesto

  • art. 173, comma primo, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Disciplina la modalità di presentazione dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso deve specificare e confrontarsi con la motivazione impugnata, pena l'inammissibilità per aspecificità delle doglianze

Massime di principio

  • Per i reati di bancarotta da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2) è necessario dimostrare non solo l'illecito formale dell'operazione ma anche il nesso causale tra tale operazione e il dissesto o il suo aggravamento, nonché la prevedibilità dell'evento dannoso da parte dell'agente
  • La configurazione del dolo in questa materia ha carattere preterintenzionale: l'accusa può limitarsi a provare la consapevolezza e la volontà di compiere l'operazione dolosa e l'astratta prevedibilità del dissesto come conseguenza
  • La distinzione tra "ricorso abusivo al credito" (art. 218) e "bancarotta per operazioni dolose" (art. 223) si basa sulla presenza o meno di dissimulazione nei confronti del creditore e sull'effetto dell'operazione come causa o concausa del dissesto
  • In sede di legittimità non è consentita la mera rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già adeguatamente motivati in primo e secondo grado; i motivi generici o aspecifici che mirano solo a rinnovare il giudizio di merito sono di norma inammissibili
  • La comparazione tra aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di vizio motivazionale, arbitrarietà o illogicità
  • La mancata insinuazione di una banca nel passivo non esclude automaticamente la responsabilità, ma può essere un elemento valutabile insieme ad altri ai fini dell'accertamento dell'eventuale consapevolezza del creditore e del nesso causale con il dissesto

Testo integrale

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