Sentenza n. 314/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento d’intimazione e diffida ex. art 27 DPR 380/2001 del Comune di Carapelle Prot. n. 0011643 del 12.12.2025 a firma dell’Ing. Erika Maddalena, quale Responsabile del III settore, notificato in pari data, con il quale si ordina la sospensione dei lavori e la rimoziuone, entro il termine perentorio di 90 giorni a far data dal 2.12.2025, di quelli già eseguiti relativamente alla installazione di una recinzione in ferro, (a delimitazione della corte pertinenziale) presso la scuola dell’infanzia paritaria primavera soc.coop. sita in Via Don Damiano Ciano n. 5; - di ogni altro atto presupposto, preordinato connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto ivi compreso, ove occorra e nei limiti d’interesse, il provvedimento del 14 aprile 2025 prot. n. 3612 a firma dell’Arch. Luigi Cicchetti così come richiamato e allegato alla suddetta intimazione, ovvero di quello del 2 dicembre 2025 protocollo 0011247 notificato tramite pec in pari data così come successivamente rettificato, nonché della comunicazione della P.M del 14 aprile 2025 e del verbale di sopralluogo del 12 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione comunale di sospensione dei lavori e rimozione di una recinzione in ferro, nonché precedente intimazione del 14 aprile 2025 relativa alle medesime opere
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato l'ingiunzione del 12 dicembre 2025, adottata ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001, con cui il Comune aveva ordinato la sospensione dei lavori e la rimozione della recinzione in ferro installata presso la scuola dell'infanzia, ritenendo l'opera non conforme alla disciplina urbanistico-edilizia nonostante la presentazione di una CILA. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, in particolare l'ingiunzione del 14 aprile 2025, con la quale il Comune aveva già contestato le medesime violazioni, ordinando la sospensione dei lavori e la rimozione delle opere parzialmente eseguite. La ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, l'inefficacia della notificazione dell'atto del 14 aprile 2025, assumendo che il domicilio presso il tecnico asseverante potesse rilevare ai fini della notificazione del procedimento sanzionatorio.
La decisione
Il TAR ha qualificato l'ingiunzione del 12 dicembre 2025 come atto meramente esecutivo dell'ingiunzione del 14 aprile 2025, che costituiva il provvedimento lesivo originario e autonomamente impugnabile. Ha ritenuto tempestiva e valida la notificazione del 14 aprile 2025 eseguita da un agente della Polizia Municipale: dalla relata risultava che la destinataria si era rifiutata di firmare, sicché la notificazione doveva considerarsi effettuata in mani proprie ai sensi dell'art. 138 c.p.c. Poiché il ricorso era stato notificato il 29 gennaio 2026, l'impugnazione dell'ingiunzione del 14 aprile 2025 è stata dichiarata irricevibile per tardività, essendo decorso il termine di sessanta giorni. Il TAR ha inoltre escluso che l'elezione di domicilio presso il tecnico asseverante, oltre a non risultare dagli atti, potesse incidere sul procedimento sanzionatorio, riferendosi al più agli adempimenti connessi alla presentazione della CILA. Essendo ormai incontestabile per tardività l'atto presupposto, la domanda contro l'atto del 12 dicembre 2025 è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, in quanto rivolta contro un atto meramente esecutivo. La cooperativa è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre interessi di legge.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base dell'intimazione comunale di sospensione dei lavori e rimozione delle opere ritenute non conformi alla disciplina urbanistico-edilizia.
art. 138 c.p.c.
se il destinatario rifiuta di ricevere la copia […] la notifica si considera fatta in mani proprie
Il rifiuto del destinatario di ricevere o sottoscrivere l'atto non impedisce il perfezionamento della notificazione, che si considera effettuata in mani proprie e fa decorrere il termine per impugnare.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.
Massime di principio
- Quando un provvedimento successivo si limita a dare esecuzione a un precedente ordine già lesivo e autonomamente impugnabile, l'impugnazione deve essere proposta tempestivamente contro il provvedimento originario; il successivo atto esecutivo non riapre il termine decadenziale né consente di contestare per la prima volta l'atto presupposto.
- Il rifiuto del destinatario di ricevere o sottoscrivere la copia dell'atto notificato personalmente non impedisce il perfezionamento della notificazione: ai sensi dell'art. 138 c.p.c., la notificazione si considera effettuata in mani proprie e da essa decorre il termine per impugnare.
- L'elezione di domicilio effettuata nell'ambito della presentazione di una CILA, ove prevista, non si estende automaticamente alle notificazioni relative a un distinto procedimento sanzionatorio edilizio.
- La tardiva impugnazione del provvedimento presupposto comporta l'irricevibilità della relativa domanda e determina l'inammissibilità, per carenza di interesse, dell'impugnazione dell'atto successivo meramente esecutivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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