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Sentenza

Sentenza n. 719/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1037 del 26 settembre 2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dalla l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, e aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di 2.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e oltre le spese di lite. La sentenza era passata in giudicato. Il titolo era stato notificato all’amministrazione il 18 febbraio 2025 e, alla data del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L’amministrazione si è costituita, ma non ha dedotto di avere adempiuto né ha allegato fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale, mediante rilascio della Carta del docente e accredito dell’importo di 2.000 euro per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, dalla maturazione del diritto sino all’effettiva attribuzione, nonché spese e accessori dovuti. È stato assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, il quale dovrà attivarsi su istanza del ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni e riferire al Tribunale sugli adempimenti compiuti. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 107 l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione consente la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Gli interessi o la rivalutazione spettanti sul credito devono essere calcolati dalla data di maturazione del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    È richiamato, unitamente all’art. 93 c.p.c., quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato quale base normativa per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato analogicamente, con riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e alle fasi di studio e istruttoria/trattazione, per liquidare le spese di lite.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non esegue spontaneamente una condanna pecuniaria contenuta in un titolo giudiziale passato in giudicato, e sono decorsi i termini dilatori previsti dalla legge, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare all’amministrazione di adempiere integralmente al comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell’amministrazione dell’avvenuto pagamento o di fatti modificativi o estintivi del credito, a fronte della deduzione dell’inadempimento, depone per la persistente inesecuzione del titolo.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere direttamente gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • L’esecuzione di una condanna relativa alla Carta del docente può richiedere non soltanto il pagamento dell’importo dovuto, ma anche il rilascio della Carta e l’accredito dei buoni elettronici riferiti agli anni scolastici riconosciuti dal titolo, con corresponsione degli accessori maturati fino all’effettiva attribuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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