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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23918/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento trae origine da un controllo doganale che avrebbe fatto emergere un commercio di sostanze anabolizzanti occultate in confezioni di giocattoli provenienti dal Messico e indirizzate a un soggetto poi indagato, gestore di palestra e personal trainer. Da ulteriori accertamenti, intercettazioni, perquisizioni e sequestri sarebbero emersi contatti con il ricorrente, al quale venivano contestati i reati di commercio di sostanze dopanti e di esercizio abusivo della professione medica. Il tribunale del riesame aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio. Con il ricorso per cassazione, l'indagato deduceva: 1) violazione dell'art. 132 del Codice della privacy e dell'art. 15 Cost., sostenendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni regolarmente autorizzate perché derivate da intercettazioni asseritamente eseguite senza autorizzazione a carico di un diverso soggetto; 2) violazione degli artt. 266, 267, 125 e 271 c.p.p., sempre sotto il profilo dell'inutilizzabilità derivata e della pretesa illegittima formazione della notizia di reato; 3) nullità dell'ordinanza e del decreto per difetto di proporzionalità del sequestro, in particolare dei dispositivi informatici.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato e lo ha rigettato. Ha osservato che non esiste un principio generale di invalidità derivata riferibile al vizio di inutilizzabilità, sicché l'eventuale illegittimità di attività di acquisizione svolte in una diversa posizione investigativa non travolge automaticamente le successive intercettazioni disposte con autonomi decreti privi di vizi. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non si è confrontato con altre autonome basi fattuali richiamate nell'ordinanza impugnata, tra cui un precedente episodio del 2022 e ulteriori accertamenti bancari, perquisizioni e sequestri. Quanto alla motivazione del sequestro probatorio, ha richiamato il principio secondo cui il decreto deve descrivere condotta, qualificazione giuridica, beni da vincolare e nesso tra beni e ipotesi criminosa. Infine ha respinto la censura sulla proporzionalità, ritenendo adeguatamente motivato il sequestro dei dispositivi informatici impiegati per l'attività illecita e richiamando il concetto ampio di cose pertinenti al reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 132 d.lgs. 196/2003

    È richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità di dati e captazioni; la Corte distingue però il caso concreto, osservando che qui si discute di pretesa inutilizzabilità derivata e non del vizio intrinseco della prova acquisita in violazione della segretezza delle comunicazioni.

  • art. 15 Cost.

    Invocato dalla difesa a tutela della segretezza delle comunicazioni; la Corte ritiene che il richiamo non fondi, nel caso concreto, un principio generale di inutilizzabilità derivata.

  • art. 266 c.p.p.

    Richiamato nei motivi di ricorso insieme ad altre norme sulle intercettazioni; la Corte ne esclude la violazione per le ragioni già dette sulla validità autonoma delle successive captazioni.

  • art. 267 c.p.p.

    Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte ritiene regolarmente autorizzate le intercettazioni successive e non ravvisa vizi invalidanti.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla motivazione del provvedimento; la Corte ritiene adeguata la motivazione del decreto e dell'ordinanza del riesame.

  • art. 271 c.p.p.

    Invocato per sostenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni; la Corte nega che un vizio originario in altra fase determini automaticamente inutilizzabilità delle captazioni successive.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Non esiste, in assenza di espressa previsione legislativa, un principio generale di invalidità o inutilizzabilità derivata tale da travolgere intercettazioni successivamente disposte con autonomi decreti regolari, anche se un segmento antecedente dell'attività investigativa presenti vizi.
  • Il vizio nella formazione della notizia di reato, di per sé, non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove acquisite in seguito, se la legge non prevede una sanzione di inutilizzabilità per quel vizio specifico.
  • La legittimità del sequestro probatorio richiede che il provvedimento descriva la condotta ipotizzata, la sua riconduzione a una fattispecie incriminatrice, l'indicazione dei beni da vincolare e il loro collegamento con il reato; la sola indicazione della norma violata non basta, ma se questi elementi sono presenti la motivazione è adeguata.
  • Nel sequestro probatorio, la nozione di "cose pertinenti al reato" comprende non solo i beni direttamente strumentali alla consumazione del reato, ma anche quelli indirettamente collegati e necessari all'accertamento dei fatti.
  • La censura di difetto di proporzionalità del sequestro non è accoglibile quando il provvedimento dia conto dell'uso dei beni sequestrati nello svolgimento dell'attività illecita e della loro utilità per l'accertamento del reato.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della prova

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