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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18021/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per coltivazione di sostanze stupefacenti formulando due motivi: 1) violazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 49 c.p., con vizio di motivazione, sostenendo che la coltivazione era di minime dimensioni, svolta in ambito domestico e con tecniche rudimentali e dunque non integrativa del reato di coltivazione; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, per la non abitualità e la scarsa offensività del comportamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: 1) la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza del reato sulla base della specie e della quantità delle piante (dieci piante), delle modalità organizzative della coltivazione (stanza chiusa e occultata, impianto illuminazione e riscaldamento con due lampade alogene da 600 W, pannello riflettente, misuratori di temperatura/umidità, confezioni di semi, due cime essiccate di 45 cm) e del materiale da confezionamento/uso (bilancino di precisione, 84 bustine di cellophane), che indicavano attitudine a produrre sostanza stupefacente e un'organizzazione non riconducibile a mera coltivazione domestica per uso personale; 2) la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è stata esclusa correttamente in ragione della gravità e delle modalità della condotta e del numero consistente di piante. Conseguentemente resta fermo il precedente giudizio di condanna (sentenza di primo grado: 1 anno di reclusione e euro 2.000 di multa; sentenza di appello confermativa del 25/05/2022) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso (importo indicato nel dispositivo della sentenza).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico in materia di stupefacenti), art. 73

    Il reato di coltivazione è configurabile indipendentemente dalla immediata quantità di principio attivo estraibile: rileva la conformità botanica della pianta e la sua attitudine a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente; l'esistenza di indici organizzativi può escludere la riconducibilità a mera coltivazione per uso personale

  • d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico in materia di stupefacenti), art. 75

    Norma richiamata nell'impugnazione; la decisione giudiziale si è fondata soprattutto sull'art. 73 e sulla giurisprudenza interpretativa, non procedendo a riesame della fattispecie in contrasto con la tipicità riscontrata

  • Codice penale, art. 49

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione (probabilmente riguardo alla capacità di intendere e di volere o a profili soggettivi); la Corte non ha ritenuto fondata tale censura alla luce della congrua motivazione sul fatto

  • Codice penale, art. 131-bis

    La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicata restrittivamente: il giudice deve valutare tutti i presupposti; l'assenza anche di uno solo di tali presupposti (es. il grado di offensività, le modalità della condotta, l'idoneità a inserirsi nel mercato illecito) giustifica il diniego

  • D.L. 137/2020, conv. in L. 176/2020, art. 23, comma 8

    Consente lo svolgimento della decisione in camera di consiglio senza la presenza del Procuratore generale e dei difensori, modalità adottata nel procedimento

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria quando il ricorso è inammissibile e non è ravvisabile assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La configurabilità del reato di coltivazione non dipende solo dalla quantità immediatamente estraibile di principio attivo: rilevano la specie botanica, l'attitudine delle piante a produrre stupefacente e gli indici organizzativi della coltivazione
  • Fattori che orientano verso la sussistenza del reato di coltivazione (anziché uso personale) includono: numero di piante non trascurabile, impianti di illuminazione/riscaldamento specifici, strumenti di controllo (termometri/umidimetri), presenza di semi/confezioni/essiccati, bilancini e materiale per il confezionamento
  • La difesa che invoca carattere domestico o tecniche rudimentali deve dimostrare in modo chiaro l'assenza di elementi indicativi di finalità di produzione o immissione nel mercato illegale; mere contestazioni delle valutazioni probatorie della corte territoriale sono difficilmente accolte in Cassazione
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è applicata restrittivamente: occorre la contemporanea presenza di tutti i presupposti (esiguità offensiva, non abitualità, basso disvalore sociale); la presenza di anche uno solo degli elementi contrapposti (es. numero consistente di piante, modalità organizzate) può escluderla
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente i fatti: le censure devono essere fondate su errori di diritto o vizi logici nella motivazione, non su una semplice diversa valutazione delle risultanze istruttorie
  • In casi analoghi, per ridurre il rischio di configurazione del reato di coltivazione è importante documentare la destinazione esclusiva all'uso personale (es. dichiarazioni attendibili, assenza di strumenti di confezionamento, esiguità evidente della produzione, assenza di elementi organizzativi)
  • Proceduralmente, appellare in Cassazione richiede attenzione ai presupposti di ammissibilità: ricorsi manifestamente infondati o che ripropongono valutazioni di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna per spese e sanzioni

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