Cassazione Penale, Sentenza n. 18021/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per coltivazione di sostanze stupefacenti formulando due motivi: 1) violazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. n. 309/1990 e dell'art. 49 c.p., con vizio di motivazione, sostenendo che la coltivazione era di minime dimensioni, svolta in ambito domestico e con tecniche rudimentali e dunque non integrativa del reato di coltivazione; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità del fatto, per la non abitualità e la scarsa offensività del comportamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: 1) la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza del reato sulla base della specie e della quantità delle piante (dieci piante), delle modalità organizzative della coltivazione (stanza chiusa e occultata, impianto illuminazione e riscaldamento con due lampade alogene da 600 W, pannello riflettente, misuratori di temperatura/umidità, confezioni di semi, due cime essiccate di 45 cm) e del materiale da confezionamento/uso (bilancino di precisione, 84 bustine di cellophane), che indicavano attitudine a produrre sostanza stupefacente e un'organizzazione non riconducibile a mera coltivazione domestica per uso personale; 2) la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è stata esclusa correttamente in ragione della gravità e delle modalità della condotta e del numero consistente di piante. Conseguentemente resta fermo il precedente giudizio di condanna (sentenza di primo grado: 1 anno di reclusione e euro 2.000 di multa; sentenza di appello confermativa del 25/05/2022) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso (importo indicato nel dispositivo della sentenza).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico in materia di stupefacenti), art. 73
Il reato di coltivazione è configurabile indipendentemente dalla immediata quantità di principio attivo estraibile: rileva la conformità botanica della pianta e la sua attitudine a giungere a maturazione e produrre sostanza stupefacente; l'esistenza di indici organizzativi può escludere la riconducibilità a mera coltivazione per uso personale
d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico in materia di stupefacenti), art. 75
Norma richiamata nell'impugnazione; la decisione giudiziale si è fondata soprattutto sull'art. 73 e sulla giurisprudenza interpretativa, non procedendo a riesame della fattispecie in contrasto con la tipicità riscontrata
Codice penale, art. 49
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione (probabilmente riguardo alla capacità di intendere e di volere o a profili soggettivi); la Corte non ha ritenuto fondata tale censura alla luce della congrua motivazione sul fatto
Codice penale, art. 131-bis
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicata restrittivamente: il giudice deve valutare tutti i presupposti; l'assenza anche di uno solo di tali presupposti (es. il grado di offensività, le modalità della condotta, l'idoneità a inserirsi nel mercato illecito) giustifica il diniego
D.L. 137/2020, conv. in L. 176/2020, art. 23, comma 8
Consente lo svolgimento della decisione in camera di consiglio senza la presenza del Procuratore generale e dei difensori, modalità adottata nel procedimento
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria quando il ricorso è inammissibile e non è ravvisabile assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La configurabilità del reato di coltivazione non dipende solo dalla quantità immediatamente estraibile di principio attivo: rilevano la specie botanica, l'attitudine delle piante a produrre stupefacente e gli indici organizzativi della coltivazione
- Fattori che orientano verso la sussistenza del reato di coltivazione (anziché uso personale) includono: numero di piante non trascurabile, impianti di illuminazione/riscaldamento specifici, strumenti di controllo (termometri/umidimetri), presenza di semi/confezioni/essiccati, bilancini e materiale per il confezionamento
- La difesa che invoca carattere domestico o tecniche rudimentali deve dimostrare in modo chiaro l'assenza di elementi indicativi di finalità di produzione o immissione nel mercato illegale; mere contestazioni delle valutazioni probatorie della corte territoriale sono difficilmente accolte in Cassazione
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è applicata restrittivamente: occorre la contemporanea presenza di tutti i presupposti (esiguità offensiva, non abitualità, basso disvalore sociale); la presenza di anche uno solo degli elementi contrapposti (es. numero consistente di piante, modalità organizzate) può escluderla
- In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente i fatti: le censure devono essere fondate su errori di diritto o vizi logici nella motivazione, non su una semplice diversa valutazione delle risultanze istruttorie
- In casi analoghi, per ridurre il rischio di configurazione del reato di coltivazione è importante documentare la destinazione esclusiva all'uso personale (es. dichiarazioni attendibili, assenza di strumenti di confezionamento, esiguità evidente della produzione, assenza di elementi organizzativi)
- Proceduralmente, appellare in Cassazione richiede attenzione ai presupposti di ammissibilità: ricorsi manifestamente infondati o che ripropongono valutazioni di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna per spese e sanzioni
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