Sentenza n. 263/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza, al decreto ingiuntivo n.-OMISSIS- reso dal Tribunale di Vallo della Lucania il -OMISSIS- (procedimento n. -OMISSIS-.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania, con cui il Comune era stato condannato al pagamento di € 9.024,00, oltre IVA, CPA, interessi e spese processuali. Il titolo era stato notificato al Comune il 25 ottobre 2022 ai fini dell’intimazione ad adempiere, dichiarato definitivamente esecutivo il 18 luglio 2023 e nuovamente notificato il 2 aprile 2025. Il ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche, nonché la persistente mancata esecuzione del titolo. Ha chiesto l’ordine di adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il carattere definitivo ed esecutivo del decreto ingiuntivo, la rituale notificazione al Comune, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’inadempimento dell’amministrazione. Ha ordinato al Comune di dare piena esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora il Prefetto di Salerno quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Commissario dovrà, previa richiesta formale del creditore e comunicazione al TAR, compiere tutti gli atti necessari al pagamento, inclusi l’eventuale stanziamento o modifica del bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il reperimento materiale delle somme. Il giudice ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il termine dilatorio deve decorrere prima di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione; nel caso concreto il suo decorso, unitamente alla definitività del titolo e alla mancata esecuzione, ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile nei confronti di un’amministrazione quando il titolo giudiziale civile sia definitivamente esecutivo, sia stato ritualmente notificato all’ente, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’amministrazione non abbia adempiuto.
- Accertati i presupposti dell’ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione debitrice di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato e nominare contestualmente un Commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all’esecuzione di un titolo giudiziale definitivo; l’amministrazione deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento.
- Il Commissario ad acta incaricato dell’esecuzione può essere investito di tutti gli adempimenti necessari al pagamento, inclusi l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione della spesa e il reperimento materiale delle risorse.
Come è indicizzato
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