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Sentenza

Sentenza n. 60/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento -per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna, prot. D.G.A. n. 6624 del 27 febbraio 2025: “Impianto agrivoltaico avanzato denominato “Pimentel A” da 15.045 kWp integrato con un sistema BESS (Battery Energy Storage System) di potenza nominale pari a 5 MW e capacità di accumulo pari a 20 MWh" Proponente: Apollo Solar 3 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale; - (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. PAUR n. 14/24. Comunicazione improcedibilità” ; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto. e per la condanna della Regione Sardegna a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dal TAR adito; -per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e i relativi allegati, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.153 del 2 luglio 2024; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna, prot. D.G.A. n. 6624 del 27 febbraio 2025: “Impianto agrivoltaico avanzato denominato “Pimentel A” da 15.045 kWp integrato con un sistema BESS (Battery Energy Storage System) di potenza nominale pari a 5 MW e capacità di accumulo pari a 20 MWh" Proponente: Apollo Solar 3 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del provvedimento ambientale unico regionale; - (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021. PAUR n. 14/24. Comunicazione improcedibilità” ; - della nota della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Sardegna, prot. D.G.A. n. 15176 del 23 maggio 2025: “Impianto agrivoltaico avanzato denominato “Pimentel A” da 15.045 kWp integrato con un sistema BESS (Battery Energy Storage System) di potenza nominale pari a 5 MW e capacità di accumulo pari a 20 MWh" Proponente: Apollo Solar 3 S.r.l. Procedimento volontario per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. N. Reg. P.A.U.R.: 14/24. Conferma improcedibilità e archiviazione istanza” – Provvedimento conclusivo; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto. E per la condanna della Regione Sardegna a concludere il procedimento autorizzativo entro un congruo termine fissato dal TAR adito.

Giustizia amministrativa202500296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di improcedibilità e successiva archiviazione dell’istanza di PAUR relativa a un impianto agrivoltaico con sistema BESS, adottati in applicazione della l.r. Sardegna n. 20 del 2024, nonché il d.m. 21 giugno 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la dichiarazione di improcedibilità e la successiva archiviazione dell’istanza di Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativa a un impianto agrivoltaico, contestando che la Regione avesse ritenuto l’area assolutamente inidonea e il progetto irrealizzabile sulla base dell’art. 1, comma 5, della l.r. Sardegna n. 20 del 2024. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale per violazione dell’art. 117, commi 1, 2 e 3, Cost., delle competenze statali in materia di ambiente e paesaggio, dei principi fondamentali statali in materia di energia, dei vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Ha sostenuto che la disposizione regionale avesse trasformato la qualificazione di un’area come non idonea in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti FER, in contrasto con l’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, con il d.m. 21 giugno 2024 e con le direttive europee RED II e RED III. Sono stati inoltre dedotti sproporzione, irragionevolezza, violazione del legittimo affidamento, dell’eguaglianza sostanziale e della libertà di iniziativa economica. La società ha censurato anche il decreto ministeriale quale atto presupposto e ha chiesto, oltre all’annullamento, la condanna della Regione a concludere il procedimento entro un termine fissato dal TAR. Nel corso del giudizio è sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20 del 2024.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo assorbente la censura relativa all’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20 del 2024. La Corte costituzionale aveva dichiarato tale disposizione illegittima per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi di massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili, all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, al d.m. 21 giugno 2024 e alle pertinenti disposizioni dello Statuto speciale sardo. La disposizione regionale, stabilendo un divieto assoluto di realizzazione degli impianti collocati in aree non idonee, aveva ecceduto la funzione propria della qualificazione di non idoneità, che non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico. Poiché la norma è stata espunta dall’ordinamento con efficacia ex tunc, la Regione non poteva fondare su di essa l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza. L’inidoneità dell’area impone una valutazione concreta della fattibilità del progetto nell’ambito del procedimento amministrativo, senza automatismi, pur senza consentire l’applicazione della procedura semplificata prevista per le aree idonee. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati e imposto alla Regione di riavviare il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità a VIA e di concluderlo entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il giudice ha dichiarato inammissibile, in sostanza, ogni valutazione anticipata sull’applicabilità del sopravvenuto d.lgs. n. 175 del 2025, poiché tale normativa non era stata applicata nel procedimento e la sua applicabilità dovrà essere valutata dall’amministrazione nel riesercizio del potere, in conformità all’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024

    È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11

    La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché trasformava la non idoneità dell’area in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione degli impianti FER.

  • art. 117, commi 1 e 3, Cost.

    Parametri costituzionali rispetto ai quali la Corte costituzionale ha ravvisato il contrasto della disposizione regionale, in relazione ai vincoli europei e ai principi fondamentali statali in materia di energia da fonti rinnovabili.

  • art. 20 d.lgs. n. 199/2021

    La disciplina statale sulle aree idonee e non idonee non consente di equiparare automaticamente la non idoneità a un divieto assoluto di installazione.

  • d.m. 21 giugno 2024

    Il decreto individua la disciplina nazionale di riferimento per le superfici e le aree idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili; la normativa regionale non può alterarne la funzione introducendo divieti assoluti generalizzati.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Osta a una pronuncia giudiziale anticipata sull’applicabilità concreta di una normativa sopravvenuta non ancora valutata dall’amministrazione nell’esercizio del potere.

  • direttiva 2023/2413/UE (RED III)

    Esprime, quale parametro interposto, il principio di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, incompatibile con divieti regionali assoluti e aprioristici nelle aree non idonee.

Massime di principio

  • La qualificazione regionale di un’area come non idonea all’installazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’impianto.
  • In presenza di un’area non idonea, l’amministrazione deve esaminare concretamente la fattibilità del progetto nel procedimento autorizzativo, senza automatismi fondati sulla sola non idoneità dell’area; resta ferma la non applicabilità della procedura semplificata prevista per le aree idonee.
  • L’annullamento di un provvedimento di improcedibilità fondato su una disposizione regionale successivamente dichiarata incostituzionale comporta l’obbligo dell’amministrazione di riavviare e concludere il procedimento, nel termine stabilito dal giudice, riesercitando il potere secondo il quadro normativo vigente.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale espunge la norma incostituzionale dall’ordinamento con efficacia ex tunc, rendendo illegittimi i provvedimenti amministrativi adottati sulla sua base.
  • Il giudice amministrativo non può accertare anticipatamente l’applicabilità di una normativa sopravvenuta che non sia stata ancora valutata dall’amministrazione nel procedimento; tale questione deve essere esaminata in sede di riedizione del potere, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàDecisione e riti speciali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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