Cassazione Civile, Ordinanza n. 32491/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione una plusvalenza ritenendo edificabile un terreno ceduto dalla contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, escludendo l'edificabilità del bene; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia, valorizzando la destinazione urbanistica dell'area a "parco urbano" (zona F1, verde pubblico, destinata a servizi e attrezzature), quindi non edificabile. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 67, lett. b), d.P.R. n. 917/1986: secondo la ricorrente, il terreno, pur inserito in zona qualificata come parco urbano, conservava una pur limitata natura edificatoria idonea a far emergere la plusvalenza imponibile; la contribuente non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'imponibilità delle plusvalenze ex art. 67 T.U.I.R., va esclusa l'edificabilità dei terreni soggetti a vincoli di destinazione pubblica che precludano ai privati qualsiasi trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione; ha quindi condiviso la valutazione della CTR, che aveva qualificato il terreno come non edificabile perché destinato a "parco urbano" e a servizi e attrezzature. La Corte ha anche rilevato che la ricorrente aveva affermato l'originaria edificabilità del terreno senza però produrre o allegare documentazione a sostegno di tale assunto. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese, perché la contribuente non si è costituita.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni sono imponibili solo se il terreno ha natura edificabile; l'edificabilità va esclusa quando il vincolo urbanistico preclude ai privati qualsiasi trasformazione del suolo riconducibile all'edificazione.
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2
È richiamato per ribadire che le aree sottoposte a vincolo di destinazione che ne esclude la fabbricabilità restano sottratte al regime fiscale dei suoli edificabili.
Massime di principio
- Ai fini della tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni, la nozione di area edificabile non coincide con una mera astratta potenzialità urbanistica: occorre verificare se il vincolo vigente consenta o meno ai privati trasformazioni del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.
- Quando il piano regolatore destina il terreno a finalità pubbliche incompatibili con l'iniziativa edificatoria privata, il bene deve essere considerato non edificabile e non genera la plusvalenza imponibile prevista per i suoli edificabili.
- Se la parte che contesta la decisione di merito allega una pretesa originaria edificabilità del terreno, essa deve offrire un adeguato supporto documentale; in difetto, la censura non supera il controllo di legittimità.
- La destinazione urbanistica a parco urbano, quale vincolo conformativo, è idonea a escludere la fabbricabilità del suolo quando impedisce ai privati ogni trasformazione edilizia rilevante.
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